Detiene illegalmente 39 proiettili cal. 9x18 Makarov e 10 proiettili cal. 9x18 Sellier in dotazione alle forze armate di diversi paesi, portandoli in luogo pubblico.
Cassazione penale sez. I Data: 02/10/2013 ( ud. 02/10/2013 , dep.05/12/2013 )
Numero: 48853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere -
Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3836/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Piero che ha
concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Viaggiano Filippo che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.8.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Arezzo dichiarava B.A. colpevole del reato previsto dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 perchè illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico 39 proiettili cal. 9x18 Makarov e 10 proiettili cal. 9x18 Sellier, tuttora in dotazione alle forze armate di vari paesi, e ritenuta la recidiva contestata lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione.
Con sentenza del 24.1.2013 la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del Giudice delle indagini preliminari.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi: Illegittimo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale dovendosi ritenere, in mancanza di dati certi ed avendo l'imputato dichiarato di provenire da Milano, la più probabile cognizione del giudice milanese; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto, dovendosi ritenere la sussistenza del reato contravvenzionale previsto dall'art. 697 cod. pen., trattandosi di munizioni per armi comuni da sparo in quanto destinate al caricamento della pistola Makarov costituente arma comune da sparo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sul rilievo che non vi era alcuna prova certa in ordine alla circostanza che il momento iniziale della detenzione e trasporto delle munizioni fosse avvenuto nella città di (OMISSIS), con conseguente applicabilità della regola suppletiva dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 1 che attribuisce la competenza territoriale al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, individuato con certezza nel territorio del Comune di Arezzo ove l'imputato veniva fermato a bordo della autovettura in cui custodiva il pacchetto contenente le munizioni sequestrate. L'argomentazione del giudice di merito è priva di vizi logici ed incensurabile nel merito.
2. Il giudice di appello, pur premettendo (erroneamente) la tardività della eccezione difensiva circa la qualificazione giuridica del fatto quale detenzione di munizioni per armi comuni da sparo, ha espressamente esaminato nel merito la questione, ritenendo che si trattasse di munizionamento per armi da guerra poichè, in base all'accertamento tecnico in atti, le munizioni sequestrate all'imputato sono tuttora utilizzate per armi in dotazione a reparti di più eserciti, e poichè tale caratteristica bellica non può escludersi per il fatto che le munizioni possono essere impiegate anche per armi comuni da sparo.
Le conclusioni del giudice di merito sono corrette poichè applicano la classificazione normativa che individua le munizioni da guerra in quelle destinate al caricamento delle armi da guerra (L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3), e sono conformi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la possibilità che munizioni da guerra possano essere impiegate anche per il caricamento di armi comuni da sparo, non ne elide la caratteristica bellica, dovendosi avere riguardo, in caso di munizioni bivalenti (impiegabili sia per armi da guerra che per armi comuni da sparo) all'uso originario o prevalente delle munizioni (conforme Sez. 1, n. 2374 del 31/01/1997, P.M e Goffi Squitieri, Rv. 206993; Sez. 1, n. 449 del 11/10/1993 - dep. 19/01/1994, Grippo, Rv. 195924).
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013
26-01-2014 18:49
Richiedi una Consulenza