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Sentenza

Detiene presso la sua abitazione, illegalmente, 44 proiettili cal. 9 parabellum....
Detiene presso la sua abitazione, illegalmente, 44 proiettili cal. 9 parabellum. Condannato
Cassazione penale  sez. I   
Data:16/10/2013 ( ud. 16/10/2013 , dep.16/12/2013 )Numero:50632

                         LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. BARDOVAGNI Paolo         -  Presidente   -                     
    Dott. BONITO     Francesc -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. BARBARISI  Maurizio      -  Consigliere  -                     
    Dott. LOCATELLI  Giuseppe      -  Consigliere  -                     
    Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
            S.F. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza  n.  3885/2010 CORTE APPELLO  di  FIRENZE,  del 
    08/03/2012; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 16/10/2013 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO; 
    Udito  il  Procuratore  Generale  in  persona  del  Dott.  IACOVIELLO 
    Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
    Udito il difensore Avv. TIFARIO Pierluigi. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il Tribunale di Arezzo, nella sezione distaccata di Montevarchi, con sentenza del 16.4.2010 condannava alla pena di anni due di reclusione S.F., imputato del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10, per aver detenuto presso la sua abitazione, illegalmente, 44 proiettili cal. 9 parabellum. A carico dell'imputato veniva altresì ordinata l'espulsione da territorio nazionale ai sensi dell'art. 235 c.p..

    A sostegno della decisione il giudice di prime cure poneva gli esiti di una perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato presso il garage dell'imputato e la testimonianza sul punto dell'ispettore del Commissariato di Polizia di Montevarchi.

    La sentenza di prime cure veniva appellata dall'imputato, il quale deduceva che le munizioni in sequestro non rientravano tra quelle da guerra, che non erano in suo possesso perchè semplicemente dimenticate nella sua autovettura da un carabiniere (presso il quale, giova chiarirlo, erano state ritrovate munizioni analoghe) che in ogni caso la condotta andava qualificata ai sensi dell'art. 697 c.p., tenuto conto che il calibro accertato rendeva le munizioni utilizzabili anche con le armi comuni da sparo. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del dì 8 marzo 2012, rigettava il gravame quanto al giudizio di colpevolezza e riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1000,00 di multa con conferma della misura della espulsione in considerazione dei precedenti a carico dell'imputato, della pericolosità e del numero dei proiettili.

    2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa quattro motivi di impugnazione.

    2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla L. n. 110 del 1975, artt. 1 e 2, in particolare osservando: secondo insegnamento di legittimità per qualificare da guerra un determinato munizionamento, se ne deve verificare la "potenzialità offensiva", da accertare in termini di potenzialità "spiccata"; nel caso in esame il cal. 9 delle cartucce non può ritenersi tale, giacchè con capacità di penetrazione e potenzialità offensiva inferiore ad altre munizioni ritenute "comuni" e perchè utilizzabili anche per le armi comuni da sparo.

    2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella perizia balistica, richiesta dalla difesa in prime e seconde cure, al fine di stabilire la potenzialità offensiva delle munizioni in sequestro, accertamento necessario al fine di accertare la potenzialità offensiva delle stesse.

    2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente violazione di legge, travisamento dei fatti e difetto di motivazione in ordine alla possibilità da parte dell'imputato di utilizzare le munizioni ed in relazione alla circostanza che l'imputato stesso non le possedeva ma semplicemente le deteneva per conto altrui.

    Si deduce in particolare sul punto: il processo è nato per la segnalazione che due individui, tra cui l'imputato, giravano per locali notturni armati di pistola; il ricorrente ha immediatamente indicato il compagno di giri in un carabiniere, presso cui sono state ritrovate munizioni e pistola (il carabiniere è stato per questo condannato dalla giurisdizione militare); di qui la credibilità che le munizioni ritrovate nell'autovettura parcheggiata nel garage del ricorrente non erano sue ma dimenticate dall'amico carabiniere; di qui altresì la debolezza del sillogismo accusatorio circa la possibilità di utilizzare le munizioni da parte dell'imputato, sfornito di pistola; sul punto la motivazione accusatoria è apodittica ed apparente.

    2.4 Col quarto ed ultimo motivo di censura lamenta la difesa ricorrente l'omessa motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

    3. Il ricorso è infondato 3.1 Infondati sono, in particolare, i primi due motivi di impugnazione.

    Ed invero, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, seppure particolarmente concisa risolvendosi essa nel richiamo ad un precedente di questa Corte, ha però correttamente evidenziato, tra l'altro, come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - alla quale questo collegio ritiene di doversi senz'altro conformare, condividendolo - si è da tempo espresso (in termini si veda Sez. 1^, Sentenza n. 4229 del 3/03/1998, dep. il 7/04/1998, Rv. 210243, imp. Izzo, relativo proprio alla detenzione di proiettili calibro 9 "parabellum", al pari di Cass. sez. 1^, 31.5.2011, n. 35106) nel senso di ritenere "che in materia di reati concernenti le armi, l'introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi comuni da sparo, di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal. 9 corto, e non calibro 9 lungo, quali quelle sequestrate all'imputato", comporta che questi ultimi proiettili, "in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra".

    Atteso il principio di diritto consolidato e certo richiamato dal giudice di merito, di nessuna utilità si appalesava evidentemente l'invocato accertamento peritale di natura balistica.

    3.2 Manifestamente infondati sono il terzo e quarto motivo di impugnazione.

    Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata (Cass. sez. 2^, sentenza n. 7380 dell'11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. Messina).

    Del tutto logicamente hanno infatti giudici di merito valorizzato il dato oggettivo, di per sè di evidente significatività, che l'imputato deteneva cospicua quantità di munizionamento da guerra, nè può annettersi capacità esimente della natura delittuosa del fatto come innanzi accertato in termini inequivocabili, alla giustificazione addotta di una mera detenzione di cortesia per conto dell'amico carabiniere, inidonea ad escludere il reato contestato e comunque di assai scolorita credibilità secondo logico opinare della Corte distrettuale (dimenticanza dell'amico con il quale durante la notte aveva comunque girovagato con pistola e munizioni in notevole quantità).

    3.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, ha la corte diffusamente argomentato in ordine alla gravità della condotta, ai precedenti dell'imputato, alla ritenuta sua pericolosità sociale, di guisa che l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta, implicitamente, abbondantemente motivata.

    4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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