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Sentenza

Forze armate: beneficio art. 42bis, D.P.R. n. 151/2001 (t.u, a tutela della mate...
Forze armate: beneficio art. 42bis, D.P.R. n. 151/2001 (t.u, a tutela della maternità e della paternità): il termine dei tre anni può essere frazionato e non coincide con il compimento dei tre anni del figlio minore.
Consiglio di Stato  sez. III   
Data:
    10/01/2014 ( ud. 09/01/2013 , dep.10/01/2014 ) 
Numero:
    51

 

    Intestazione

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Terza)                              
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 8021 del 2013, proposto da:  
    Ma.  Lu.  Fi.,  rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parato, con
    domicilio   eletto   presso  Studio  Torcicollo  in  Roma,  via Carlo
    Mirabello, 11;                                                       
                                    contro                               
    Ministero    dell'Interno,    rappresentato   e   difeso   per  legge
    dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei
    Portoghesi, 12;                                                      
    per l'ottemperanza                                                   
    della  sentenza  del  Consiglio  di Stato - sez. III n. 00678/2013, e
    della  sentenza  n.  4852/2012  del  TAR Lazio, Roma, sezione I Ter -
    diniego assegnazione prolungata presso Questura di Brindisi          
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;  
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il Pres.
    Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Urbani Neri;     
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    1. Il presente giudizio è stato proposto dall'attuale ricorrente per ottenere l'ottemperanza di un giudicato amministrativo. L'azione di ottemperanza è stata proposta inizialmente davanti al T.A.R. del Lazio il quale peraltro si è dichiarato incompetente in applicazione dell'art. 113, c.p.a..

    Il ricorso viene ora riassunto davanti al Consiglio di Stato.

    2. Nel pregresso giudizio di cognizione, l'attuale ricorrente, quale dipendente della Polizia di Stato, aveva impugnato il diniego del beneficio di cui all'art. 42bis, d.P.R. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità).

    Si tratta della disposizione che consente al genitore lavoratore dipendente (in questo caso la madre) con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

    L'amministrazione aveva negato il beneficio con la motivazione che la norma in questione non si applica al personale della Polizia di Stato.

    Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 4852/2012, aveva accolto il ricorso, affermando che l'art. 42bis si applica anche al personale della Polizia di Stato. La decisione è stata sostanzialmente confermata (sia pure con argomentazioni parzialmente diverse) dal Consiglio di Stato con sentenza n. 678/2013.

    3. L'amministrazione della P.S. ha inteso dare esecuzione al giudicato. Ha quindi riesaminato l'istanza dell'interessata e l'ha accolta, facendo dichiarata applicazione dell'art. 42bis. Di conseguenza ha trasferito temporaneamente la dipendente ad una sede di servizio nella città di Brindisi, come richiesto. Tuttavia ha posto il termine del 5 giugno 2014, coincidente con il compimento del terzo anno di età da parte della figlia più piccola dell'interessata.

    L'amministrazione ha con ciò espresso il convincimento che l'art. 42bis si debba interpretare nel senso che il beneficio dell'assegnazione ad una determinata sede di servizio possa essere goduto solo entro i primi tre anni di vita del bambino.

    4. L'interessata ha proposto il ricorso per ottemperanza, contestando il termine finale apposto nel provvedimento. La tesi dell'interessata è che il beneficio debba avere la durata complessiva di tre anni non necessariamente coincidenti con i primi tre anni di vita del bambino.

    L'amministrazione resiste con atto di mera forma.

    5. Nel merito, il Collegio osserva che l'amministrazione mostra de plano di ritenere applicabile nella fattispecie l'art. 42bis. Mostra, altresì, di avere valutato favorevolmente l'istanza dell'interessata, sotto il profilo della sua compatibilità con le esigenze del servizio; in particolare il termine finale apposto al godimento del beneficio non appare frutto di una valutazione discrezionale riferito a questo aspetto, bensì esprime (a quanto pare) il convincimento che si tratti di un limite inerente al sistema normativo.

    6. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

    L'art. 42bis dispone, testualmente, che il beneficio spetta al genitore di figli minori fino a tre anni di età, ma aggiunge, altrettanto testualmente, che può essere goduto "anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni".

    Ora, l'espressione "in modo frazionato" indica che il beneficio può essere suddiviso (a richiesta del soggetto interessato) in periodi non immediatamente consecutivi fra loro - i quali vanno sommati fra loro fino al raggiungimento della durata complessiva di tre anni. Se non altro per questa via, dunque, può accadere che il triennio di godimento si prolunghi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino.

    Si deve inoltre considerare che nell'arco dei primi tre anni di vita del bambino la madre usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (tre mesi dal parto) e che può usufruire di altri periodi di astensione facoltativa, durante i quali non vi sarebbe motivo di chiedere il beneficio di cui all'art. 42bis. Verosimilmente è anche con riguardo a queste evenienze che il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire che il trasferimento temporaneo può essere usufruito "in modo anche frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni".

    Pertanto è illegittimo il provvedimento che limita il godimento del beneficio fino alla data del compimento di tre anni di età del figlio, nell'erroneo presupposto che detto limite sia stabilito dalla norma.

    7. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendosi che in ottemperanza al giudicato l'amministrazione deve prolungare il trasferimento temporaneo dell'interessata anche oltre il compimento del terzo anno di età della figlia minore, salvo il limite della durata complessiva di tre anni.

    Resta impregiudicata, non rientrando nella materia del contendere in questa sede, ogni questione concernente le valutazioni discrezionali dell'amministrazione circa la compatibilità del beneficio con le esigenze di servizio.

    Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso per ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

    Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

    Vittorio Stelo, Consigliere

    Roberto Capuzzi, Consigliere

    Dante D'Alessio, Consigliere

    Massimiliano Noccelli, Consigliere

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 GEN. 2014
Avv. Antonino Sugamele

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