Forze armate - Disciplina - Procedimenti disciplinari in corso alla data del 9 ottobre 2010 - Disciplina applicabile. Forze armate - Disciplina - Liberta di pensiero - Tutela - Limite -Individuazione.
T.A.R. sez. I Perugia , Umbria Data: 12/06/2014 ( ud. 29/01/2014 , dep.12/06/2014 ) Numero: 321
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2011, proposto da:
Fr. Za., rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Cruciani, con
domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono
pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
della determinazione di rigetto del ricorso gerarchico del 11.5.2011
presentato dal ricorrente per l'annullamento della sanzione
disciplinare del "rimprovero", irrogata il 25 gennaio 2011, nonché di
tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il Cons.
Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il ricorrente, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, addetto alla Stazione di Perugia, premette di avere pubblicato, nel settembre del 2010, un libro a fumetti intitolato "Calciopoli ovvero l'Elogio dell'Inconsistenza", riguardante il processo sportivo subito dalla Juventus, e culminato con la retrocessione della società sportiva.
Espone di avere rilasciato, in data 8 ottobre 2010, un'intervista al quotidiano "Tuttosport" avente ad oggetto il libro, risultata poi stravolta in sede di pubblicazione, ove l'attenzione si è spostata sulla sua appartenenza all'Arma, piuttosto che sulla qualità di tifoso.
Allega che il 25 gennaio 2011 gli è stata notificata la sanzione disciplinare del "rimprovero", irrogatagli dal Comandante della Compagnia, e motivata con riferimento ai possibili riflessi negativi dell'articolo di stampa, riportante l'intervista, con commenti negativi sull'operato di altri militari dell'Arma, sull'immagine dell'istituzione stessa.
Aggiunge di avere esperito ricorso gerarchico avverso detto provvedimento, respinto con determina dell'11 maggio 2011.
Nell'impugnare la sanzione disciplinare deduce, come unico, seppure articolato, motivo di diritto la violazione di legge, nonché l'eccesso di potere per erronea presupposizione.
Alla data dell'8 ottobre 2010, giorno in cui è stata commessa l'assunta mancanza, non era ancora in vigore il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, dovendo dunque applicarsi al procedimento disciplinare attivato nei confronti del ricorrente il regolamento di disciplina militare del 1986; né rileva, in tale prospettiva, il fatto che il procedimento sia stato iniziato il 30 ottobre 2010 con l'atto di contestazione, epoca in cui (con decorrenza 9 ottobre 2010) era entrato in vigore il codice dell'ordinamento militare.
Rilevante è la differenza tra il vecchio ed il nuovo testo normativo; il primo vietava "il rilascio di interviste su argomenti di servizio", il secondo vieta "il rilascio di interviste su argomenti di servizio e collegati al servizio", incrementando dunque l'ambito del controllo disciplinare.
Palese risulta anche la violazione della libertà di pensiero, in considerazione del fatto che l'intervista è stata rilasciata dal ricorrente quale privato cittadino, non in divisa, non in luoghi militari, non trattando argomenti riservati, e dunque manifestando il proprio pensiero nei limiti consentiti dall'art. 9 della legge n. 382 del 1978, nonché dalla circolare n. 453/2-36 dell'11 settembre 1992.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata resistendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione.
All'udienza del 29 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto
1. - Il primo motivo enucleabile dalla censura unitariamente sviluppata riguarda il procedimento applicabile, deducendosi che, essendo l'intervista, costituente l'asserita mancanza disciplinare, avvenuta in data 8 ottobre 2010, non doveva trovare applicazione il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, entrato in vigore il 9 ottobre 2010 (come inferibile dall'art. 2187), ma il previgente regolamento di disciplina militare del 1986.
Il motivo è infondato, e comunque anche inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero, sotto il profilo strettamente formale, l'art. 2187 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, stabilisce che "i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa"; ciò significa che solamente i procedimenti in corso alla data del 9 ottobre 2010 restano insensibili allo ius superveniens.
Nel caso di specie, al contrario, è incontestato che il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente abbia avuto inizio il 30 ottobre 2010, senza che rilevi dunque la data di commissione della "mancanza", risalente al precedente 8 ottobre.
Del resto, l'applicazione della norma sopravvenuta è coerente con il criterio del tempus regit actum, e nel procedimento disciplinare potrebbe trovare il solo limite dell'applicazione della norma più favorevole per l'incolpato.
Ma anche in questa prospettiva, e dunque guardando alle norme asseritamente violate, si evidenzia una perfetta sovrapponibilità tra quelle contenute nel pregresso testo normativo e le nuove.
In particolare, l'art. 713, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010, concernente i "doveri attinenti al grado", ha contenuto analogo a quello dell'art. 10 del d.P.R. n. 545 del 1986; l'art. 717, sul "senso di responsabilità", è identico all'art. 14 del regolamento di disciplina militare; coincide anche la portata precettiva dell'art. 732, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010 e dell'art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 545, relativi al "contegno del militare".
Per quanto riguarda la manifestazione del pensiero, assolutamente generica è l'allegazione di parte ricorrente, al punto da non riuscire ad evincersi l'effettiva differenza di disciplina tra quanto disposto dall'art. 33 del d.P.R. n. 545 del 1986 e dall'art. 9 della legge n. 382 del 1978 da una parte, e lo ius superveniens rappresentato verosimilmente dall'art. 1472 del codice dell'ordinamento militare (di cui al d.lgs. n. 66 del 2010) dall'altra parte.
2. - Più complessa è la questione prospettata con la sub-censura di violazione della libertà di manifestazione del pensiero da parte del militare, tutelata dall'art. 9 della legge n. 382 del 1978, e poi dall'art. 1472 del codice dell'ordinamento militare, nell'assunto che la sanzione consegua ad un'indebita censura del contenuto delle opinioni espresse.
Il motivo è meritevole di positiva valutazione, e va dunque accolto.
Occorre considerare che il quadro normativo di riferimento consente ai militari di pubblicare liberamente i propri scritti, di tenere pubbliche conferenze, e comunque di manifestare pubblicamente il proprio servizio, anche mediante intervista ad un giornale, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali occorre l'autorizzazione.
Nella vicenda in esame, il provvedimento sanzionatorio contesta solamente il fatto che dall'articolo di stampa possano derivare riflessi negativi sull'immagine dell'Arma, essendo stato criticato l'operato di altri militari.
Non è dunque in discussione la popolazione, mediante intervista a mezzo di informazione, di notizie attinenti al servizio (senza la prescritta autorizzazione).
La giurisprudenza meno recente ha peraltro ritenuto sanzionabili anche le espressioni ritenute lesive o denigratorie di altri soggetti o dell'istituzione militare (Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 1989, n. 497).
Nella vicenda dalla quale è originato l'impugnato provvedimento sanzionatorio la manifestazione del pensiero è avvenuta a titolo personale, ed a mezzo stampa, con una riproduzione, dunque, del contenuto dell'intervista, che non appare pertanto direttamente riferibile al militare.
Ciò comporta che non è possibile configurare, con un sufficiente grado di certezza, la superficialità ed il minore senso di responsabilità, e comunque la trasgressione alle norme di disciplina e del servizio, che sono invece postulate nel provvedimento sanzionatorio, con conseguente insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di biasimo.
3. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
La peculiarità della vicenda costituisce un giusto motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 GIU. 2014.
21-09-2014 23:19
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