Forze armate - In genere - Militari - Assistenza ai familiari disabili - Interesse legittimo e non diritto soggettivo.
Consiglio di Stato sez. IV Data:10/02/2014 ( ud. 14/01/2014 ,dep.10/02/2014 )
Numero: 624
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5805 del 2013, proposto da:
Se. Li., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Piraino, con
domicilio eletto presso Ernesto Trimarco in Roma, via degli Scipioni,
252;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUATER n.
04682/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato
sentenza n.8702/2012 sezione I QUATER del T.A.R. LAZIO - diniego
trasferimento ad altra sede.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia
- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il
Cons. Giuseppe Castiglia e udita per l'Amministrazione l'avvocato
dello Stato Marina Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con sentenza in forma semplificata 19 ottobre 2012, n. 8702, il T.A.R. per il Lazio, sez. I quater, ha accolto il ricorso proposto dal signor Se. Li., dipendente dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Tolmezzo, e per l'effetto ha annullato il rifiuto opposto dall'Amministrazione medesima alla domanda di trasferimento a Palermo presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Con successivo ricorso il signor L. ha agito per l'esecuzione della sentenza, sostenendo che il successivo provvedimento GDAP 04527532012 del 20 dicembre 2012, anch'esso di rigetto, avrebbe eluso il giudicato.
Con sentenza 10 maggio 2013, n. 4682, il medesimo T.A.R. ha respinto il ricorso in ottemperanza, osservando che, a fronte di specifica richiesta di adempimento della precedente sentenza, l'Amministrazione avrebbe provveduto al riesame della domanda, rigettandola nuovamente in ragione della "non sussistenza di posti liberi nell'organico del ruolo di appartenenza".
Il signor L. ha interposto appello contro la sentenza. Egli assume che, indicando dati non corrispondenti al personale effettivo in servizio e prendendo a base una pianta organica risalente al 2001, l'Amministrazione non avrebbe accertato in concreto la possibilità di accordare il trasferimento richiesto. Essa, inoltre, avrebbe omesso di valutare la disponibilità di altre sedi nella provincia di Palermo, come invece chiesto dall'appellante, in via subordinata, nell'originario ricorso introduttivo. Infine, il provvedimento di diniego sarebbe radicalmente nullo, nella parte in cui impone all'interessato il termine di dodici mesi per poter "confermare il sussistere dell'aspirazione al trasferimento".
In conclusione, il signor Licci domanda l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, insiste per la richiesta al Ministero di una relazione di chiarimenti.
Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere all'appello senza spiegare difese, ma depositando documentazione trasmessa dall'Amministrazione e già prodotta nel giudizio di primo grado.
Diritto
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, il nuovo testo dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 - come introdotto dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - si applica anche agli appartenenti alle Forze di Polizia e ai dipendenti pubblici a questi equiparati.
Peraltro la posizione del dipendente pubblico, che richieda la concessione del beneficio, non può qualificarsi come un diritto soggettivo. La situazione soggettiva azionata costituisce un interesse legittimo, nel senso che all'Amministrazione spetta valutare la richiesta del singolo, contemperandola con le necessità organizzative e di efficienza complessiva del servizio (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3168; Id., sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4218).
Pertanto, correttamente il T.A.R. ha accolto il ricorso originario, annullando l'atto di diniego e imponendo all'Amministrazione di rivalutare la domanda, fatte sempre salve "esigenze prevalenti di servizio".
A seguito di ciò, l'Amministrazione ha proceduto al riesame della richiesta di trasferimento, ritenendo tuttavia di non poterla accogliere, pur sussistendo i requisiti prescritti, per la mancanza di posti liberi in organico del ruolo di appartenenza.
L'Amministrazione ha in tal modo adempiuto l'obbligo di provvedere, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 8702/2012.
Ferma restando la possibilità di produrre autonoma impugnazione contro il nuovo diniego, riproponendo le censure sviluppate in sede di ottemperanza, l'appello è dunque infondato e va perciò respinto.
Considerata la natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 FEB. 2014
25-04-2014 05:18
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