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Sentenza

Forze armate. Note caratteristiche. Comportano un'altissima discrezionalità tecn...
Forze armate. Note caratteristiche. Comportano un'altissima discrezionalità tecnica.
T.A.R.    Bolzano , Trentino-Alto Adige Data:    23/06/2008 ( ud. 09/04/2008 , dep.23/06/2008 ) Numero: 220

                                REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
             Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa          
                Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano             
    costituito dai magistrati:                                           
    Marina ROSSI DORDI - Presidente                                      
    Anton WIDMAIR - Consigliere                                          
    Hans ZELGER - Consigliere                                            
    Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere relatore                           
    ha pronunziato la seguente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2008              
                                presentato da                            
    S. R., rappresentato e difeso  dall'avv.  Maurizio  Agostinelli,  con
    elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Bolzano,  Via
    A. Diaz n. 57, come da mandato a margine del ricorso                 
                                                           - ricorrente -
                                   contro                                
    MINISTERO della  DIFESA,  in  persona  del  Ministro  in  carica  pro
    tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura  Distrettuale
    dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9,  presso  la  quale,
    pure per legge, è domiciliato,                                       
                                                           - resistente -
                             per l'annullamento                          
    del giudizio finale e della qualifica finale della scheda  valutativa
    n. d'ordine 66 relativa al periodo di servizio  28.07.05  -  11.06.06
    comunicata in data 9 novembre 2007 (doc. 1) nonché di ogni  ulteriore
    atto presupposto, richiamato, conseguente ed esecutivo.              
    Visto il ricorso notificato il 05.01.2008 e depositato in  segreteria
    il 18.01.2008 con i relativi allegati;                               
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero  della  Difesa
    dd. 21.01.2008;                                                      
    Vista l'ordinanza n. 40/08 dd. 12.02.2008 di questo Tribunale con  la
    quale è stata cautelarmente sospesa  l'esecuzione  del  provvedimento
    impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;              
    Viste le memorie prodotte;                                           
    Visti gli atti tutti della causa;                                    
    Designato  relatore  per  la  pubblica  udienza  del  09.04.2008   il
    consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l'avv. M.  Agostinelli
    per il ricorrente e l'avv. dello Stato G. Denicolò per  il  Ministero
    della Difesa;                                                        
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:           


    Fatto

    Con il ricorso notificato in data 05.01.2008 il tenente colonnello s.p.e. RN S. R., effettivo presso il Comando Truppe Alpine di Bolzano, impugna la scheda valutativa n. 66 relativa al periodo 28.07.2005 - 11.06.2006, comunicata in data 09.11.2007 per i seguenti motivi:

    1. Illegittimità del provvedimento impugnato per assoluta carenza di motivazione - violazione di legge;

    2. Illegittimità del provvedimento impugnato per contraddittorietà della motivazione ove ritenuta esistente - violazione di legge.

    Con comparsa dd. 07.01.2008 si è costituita in giudizio l'Amministrazione della Difesa a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che, con successiva memoria difensiva dd. 24.03.2008, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.

    Con ordinanza n. 40/2008 emessa nella camera di consiglio del 12.02.2008 questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento, presentata in via incidentale dal ricorrente.

    Alla pubblica udienza del 9.4.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    Diritto

    Il ricorso è fondato.

    Il ricorrente lamenta anzitutto che nell'impugnata scheda valutativa non è "ravvisabile alcun elemento che consenta di seguire l'iter logico seguito dall'amministrazione" per pervenire all'attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media" sebbene il medesimo abbia in passato costantemente riportato la qualifica di "eccellente".

    Censura, inoltre, la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa l'amministrazione che, per un verso attribuisce all'interessato la qualifica finale di "superiore alla media", e dall'altro, afferma, nel "giudizio complessivo finale" della stessa scheda valutativa, che il tenente colonnello S. è un "Ufficiale in possesso di buone qualità personali e di una collaudata preparazione professionale, si è impegnato in modo costante confermando il proprio bagaglio tecnico".

    In riferimento alle suddette censure, si rende doveroso premettere che, in linea di principio, i giudizi formulati nelle documentazioni caratteristiche da parte delle competenti autorità gerarchiche sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto dal giudicando.

    Impingendo direttamente il merito dell'azione amministrativa, tali giudizi sono pertanto soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti dell'illogicità, incoerenza, contraddittorietà, travisamento e simili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28.12.2005, n. 7427; 27.04.2004, n. 2259; 17.12.2003, n. 8278; 18.10.2002, n. 5741).

    La valutazione caratteristica deve dunque essere sorretta da coerenza generale, logica e ragionevolezza.

    In particolare, la giurisprudenza ha affermato che deve darsi congrua (seppur sintetica) motivazione dei repentini mutamenti di giudizio in riferimento a quelle voci per le quali sussiste una sostanziale stabilità (ad es. le voci relative alla cultura ed all'attitudine, all'aspetto della stima ed a quello del carattere) e che non sono suscettibili di una sensibile riduzione di valore da un documento all'altro, salvo eventi particolari da indicare puntualmente (cfr. Cons. Stato Ad. III Sez., parere n. 3556/02; Sez. III, parere n. 1283/2003; T.A.R. Lazio, Sez. Ibis, 09.08.2002, n. 7104).

    In altri termini, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le flessioni nel rendimento e le carenze nelle doti che siano state riscontrate nell'interessato debbono essere motivate al fine di rendere possibile verificare la correttezza dell'iter logico seguito (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 07.07.2007 n. 6142; 03.05.2006, n. 3186).

    A tal fine è sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non più particolarmente favorevole, come per il passato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 09.02.2007, n. 1112).

    Un tanto non mina il principio dell'autonomia ed indipendenza dei giudizi - in base al quale le valutazioni espresse in ciascun documento caratteristico sono riferite esclusivamente al periodo contemplato nel singolo documento - ma riconduce, piuttosto, l'autonomia stessa nell'ambito della ragionevolezza e della coerenza generale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30.12.2003, n. 9235).

    Venendo al caso di specie, dall'impugnata documentazione non è dato comprendere l'iter logico in base al quale l'amministrazione resistente è pervenuta ad attribuire nell'impugnato documento caratteristico n. 66 (relativo al periodo di valutazione dal 28.07.2005 all'8.6.2006 e dal 9.6.2006 all'11.06.2006) la qualifica finale di "superiore alla media" al ten. Col. S. al quale, dal documento caratteristico n. 50 (relativo al periodo di valutazione dal 21.10.1998 al 15.09.1999) al documento caratteristico n. 65 (relativo al periodo dal 17.02.2005 al 27.07.2005) è stata costantemente attribuita la qualifica finale di "eccellente", per di più con espressioni di compiacimento variamente gradate (cfr. docc. caratteristici n. 50, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 65), ivi compresi il vivissimo ed incondizionato apprezzamento.

    Anche il servizio svolto dal ten. Col. S. in ambito internazionale dal 3.8.2002 al 12.8.2003, in qualità di elemento della cellula Corps Troops inserita nel Corpo d'Armata di Reazione Rapida, è stato valutato, come risulta dalla documentazione in atti, "eccellente", con significative espressioni particolarmente positive nei confronti del medesimo.

    A fronte di quanto sopra illustrato, va rilevato che, sotto il profilo della coerenza generale e della razionalità, non risulta comprensibile l'iter logico in base al quale l'amministrazione resistente è pervenuta, in contrasto con costanti precedenti valutazioni apicali, ad esprimere il giudizio finale di "superiore alla media" nei confronti dell'interessato nell'impugnata scheda valutativa.

    Solo ad abundantiam va inoltre constatato che nella (successiva) scheda valutativa n. 68 (relativa al periodo di valutazione dall'1.11.2006 al 31.1.2007 e dal 17.11.2006 al 30.11.2006), depositata in giudizio in data 12.02.2008, al ten. Col. S. è stata attribuita la qualifica di "eccellente", ed il rendimento fornito in servizio è stato giudicato "... costantemente elevato. Certamente meritevole di un compiacimento".

    Appare pertanto fondata la censura di difetto di motivazione dedotta in giudizio.

    Il ricorso va dunque accolto per la fondatezza della suddetta assorbente censura e, conseguentemente, va annullato l'impugnato provvedimento.

    Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

    Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

    Condanna l'Amministrazione della Difesa alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente; spese che vengono liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CAP come per legge.

    Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

    Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 09.04.2008.

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 GIU. 2008.
Avv. Antonino Sugamele

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