Forze armate - Procedimento disciplinare - Fatti emersi da processo penale concluso con sentenza patteggiata - Assunzione degli stessi a motivo del provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione - Legittimità.
Consiglio di Stato sez. IV Data:17/02/2014 ( ud. 14/05/2013 , dep.17/02/2014 )
Numero: 733
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8816 del 2006, proposto da:
Mi. Gu., rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Nicolais e presso lo
studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza
Giuseppe Mazzini n. 27, per mandato a margine dell'appello;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
carica;
- Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del
Comandante generale protempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello
Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- Comando regionale del Piemonte della Guardia di Finanza, in persona
del Comandante protempore, non costituito come tale;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Piemonte,
Sezione I, n. 2885 del 12 ottobre 2005, resa tra le parti, con cui è
stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 511/2005, proposto per
l'annullamento del provvedimento di perdita del grado per rimozione in
data 10 gennaio 2005, e con decorrenza dalla medesima data,
comunicato con messaggio n. 4389/P/A del 14 gennaio 2005, notificato
all'interessato il 15 gennaio 2005, e degli atti presupposti,
antecedenti, consequenziali, successivi e connessi del procedimento
disciplinare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons.
Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Giulia Nicolais, per delega
dell'avv. Lucio Nicolais, per l'appellante Mi. Gu., e l'avvocato di
Stato Beatrice Fiduccia, per le Autorità statali appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.) Mi. Gu., appuntato della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a procedimento e quindi processo penale per reati relativi all'esercizio di attività di promotore finanziario, esitato in sentenza di applicazione della pena.
Sospeso dal servizio per mesi quattro (dal 29 aprile al 29 agosto 2003), all'esito del giudizio penale è stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.
Con la sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 2885 del 12 ottobre 2005, è stato rigettato il relativo ricorso in primo grado.
Con appello notificato il 1216 ottobre 2006 e depositato il 31 ottobre 2006 sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Errore di diritto e difetto di motivazione, perché la sentenza di applicazione della pena non può equipararsi a sentenza di condanna, quanto all'accertamento del fatto, e il provvedimento disciplinare non contiene autonoma e motivata valutazione dei fatti contestati all'interessato, né delle circostanze dedotte nel corso del procedimento disciplinare, anche tenuto conto che i fatti si riferiscono a periodi nei quali egli era impegnato in turni di lavoro tali da non consentirgli lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario.
2) Carenza e contraddittorietà della motivazione e omessa pronuncia, perché l'interessato non ha svolto attività di promotore finanziario, limitandosi a indicare ad alcuni colleghi terza persona che svolgeva attività di intermediazione mobiliare sul mercato borsistico, e infatti la maggior parte dei clienti di costui ha dichiarato di non conoscere il Guarnieri; in ogni caso la sanzione espulsiva è eccessiva e non proporzionata alla gravità dei fatti e non considera i favorevoli precedenti di carriera dell'interessato.
Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate hanno dedotto a loro volta l'infondatezza dell'appello.
All'udienza pubblica del 14 maggio 2013 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) L'appello in epigrafe è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo giurisprudenza consolidata, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento.
Pertanto, se ai fini del giudizio disciplinare il patteggiamento non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato, nondimeno l'amministrazione può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente, in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre risultanze del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2272, Sez. III, 17 maggio 2012, n. 2878, Sez. V, 12 maggio 2011, n. n. 2818).
Nel caso di specie, come rilevato nella sentenza gravata, il provvedimento irrogativo della sanzione di stato espulsiva ha considerato tutte le circostanze emerse dagli atti del giudizio penale, e da quanto esitato nella sentenza di applicazione della pena, nonché dal procedimento disciplinare, ritenendo che l'attività svolta dall'interessato fosse comunque incompatibile con i doveri incombenti a sottufficiale della Guardia di Finanza e lesiva del prestigio del Corpo.
Tale conclusione risulta logica, corretta, ineccepibile, posto che l'attività svolta, quando anche nella forma di procacciamento di contatti e potenziali clienti, a prescindere quindi dal diretto svolgimento di operazioni d'investimento per conto della clientela, costituisce attività d'intermediazione nell'ambito di investimenti sul mercato dei titoli mobiliari, in concorso con professionista terzo.
Nè l'irrogazione della sanzione di stato espulsiva appare inficiata, nei limiti del sindacato sulla ragionevolezza consentito in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, da una manifesta violazione del canone di proporzionalità.
3.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 8816 del 2006 e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 2885 del 12 ottobre 2005.
Spese del giudizio d'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 FEB. 2014
04-04-2014 15:19
Richiedi una Consulenza