Giustizia amministrativa - In genere - Trattamento pensionistico - Indennità di amministrazione - Computabilità - Controversia - Giurisdizione - Corte dei Conti e giudice amministrativo - Criterio di riparto. Forze armate - In genere - Trattamento economico - Passaggio dalla progressione retributiva per classi e scatti alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) - Conseguenze.
Consiglio di Stato sez. IV
Data:
21/10/2014 ( ud. 16/09/2014 , dep.21/10/2014 )
Numero:
5172
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 7207 del 2014, proposto dal MINISTERO
DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
i signori Al. An., Fr. Be., An. Be., En. Be., En. Br., Gi. Ca., Vi.
Ca., Gi. Ci., Da. Co., Ni. Cu., Da. DI Ba., An. Gi. DI Be., Al. Fo.,
Cr. Gi., Gi. Gi., Fr. Pa. Gr., Ma. Gu., Ar. Ig., Ma. La., Sa. LO Pr.,
Vi. Lo., Ma. Ma., Ro. Ma., Fu. Ma., Va. Mi., Ma. Mo., Et. Mo., Co.
Or., Ma. Pa., Ro. Pe., Fe. Pi., Ro. Pi., Fr. Pu., Ar. Ra., Lu. Re.,
Gu. Ru., Ca. Sa., Ca. Si., Ma. So., Pa. So., Sa. Ta., Se. Ta., Ri.
Te., An. Te. e An. Ve., rappresentati e difesi dall'avv. Luciano
Quarta, con domicilio eletto presso l'avv. Gennaro Terracciano in
Roma, largo Arenula, 34,
per l'annullamento,
previa sospensione,
della sentenza nr. 1168/2014 resa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione
Prima, in data 26 marzo 2014 e depositata il 7 maggio 2014,
notificata il 30 maggio 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati in
epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014, il
Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l'avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per l'Amministrazione e
l'avv. Quarta per gli appellati;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti in epigrafe meglio indicati, tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo, con ricorso ritualmente proposto nr. 1221/2013 hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate, con contestuale annullamento delle note del Ministero della Difesa con le quali si escludeva che il personale impiegato nelle missioni ONU potesse rientrare tra i destinatari dei benefici previsti per le campagne di guerra.
A fondamento della domanda i ricorrenti in primo grado facevano specifico riferimento alla violazione dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, nr. 1746, dell'art. 18 del d.P.R. 29 dicembre 1973, nr. 1092, dell'art. 3 della legge 24 aprile 1950, nr. 390, e dell'art. 5 del decreto legislativo30 aprile 1997, nr. 165.
2. Con la sentenza semplificata di cui in epigrafe, il T.A.R. della Lombardia, dopo aver preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione sulla controversia, non ritenendo sussistente quella della Corte dei Conti, ha accolto il ricorso suindicato, reputando i periodi di servizio svolti per conto ONU in zone di intervento effettivamente supervalutabili quali campagne di guerra, a favore del personale militare e ai fini pensionistici e ai fini dell'indennità di buonuscita.
3. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza suddetta, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione.
A sostegno dell'appello l'Amministrazione deduce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione; nel merito, lamenta l'erroneità della decisione laddove non si è tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento, per cui l'attribuzione dei benefici combattentistici in questione si è resa incompatibile con l'introduzione, per il personale militare non dirigente ed equiparato, di sistemi stipendiali non più atti a valorizzare l'anzianità di servizio ai fini della progressione economica.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 16 settembre 2014, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato avviso alle parti ex art. 60 cod. proc. amm. della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.
Infatti, l'appello è manifestamente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
5. In via preliminare, va esaminata la questione di giurisdizione riproposta dall'Amministrazione col primo motivo d'appello.
La Sezione ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, con ciò condividendo le conclusioni del primo Giudice.
Ed invero, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all'accertamento della computabilità dell'emolumento nella base contributiva e domanda proposta dal dipendente in quiescenza; la giurisdizione della Corte dei Conti si estende alle controversie riguardanti l'an e il quantum della pensione ma resta esclusa da ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2010, nr. 12337; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, nr. 2562; id., 26 maggio 2006, nr. 3171; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, nr. 3066; id., 20 aprile 2006, nr. 2194; id., 29 luglio 2004, nr. 5354).
Il caso che qui occupa rientra in quest'ultima ipotesi, dal momento che gli istanti, dipendenti pubblici ancora in servizio, hanno agito per l'accertamento della computabilità di determinati benefici nella base contributiva e tale computabilità dell'elemento retributivo afferisce direttamente alla base contributiva e non già al trattamento pensionistico.
Pertanto, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto Giudice del rapporto d'impiego.
6. L'appello risulta invece fondato nel merito, apparendo meritevole di riforma la sentenza impugnata.
Al riguardo, il primo Giudice ha ritenuto che l'articolo unico della citata legge nr. 1746 del 1962 consentisse l'applicazione al personale militare che abbia svolto servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento della supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in "campagne di guerra"; tuttavia, come correttamente osservato dall'Amministrazione appellante, il richiamo a tale legge è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l'applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive.
Tanto premesso, a fronte del rilievo del primo Giudice, il quale ha osservato che diversamente opinando il citato articolo unico resterebbe di incerta applicabilità, non comprendendosi a quali "benefici" esso possa essere riferito, è agevole replicare che esso veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti invocata dai ricorrenti e richiamata nella sentenza appellata).
Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa presupponente ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475).
Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell'articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell'inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio.
7. Le considerazioni che precedono, essendo ex se idonee e sufficienti a fondare l'accoglimento dell'appello e l'integrale reiezione del ricorso di primo grado, esonerano dall'approfondimento delle ulteriori e subordinate questioni sollevate dall'Amministrazione.
8. Stante la peculiarità della vicenda contenziosa esaminata, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 OTT. 2014.
02-11-2014 14:35
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