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Sentenza

Il tribunale militare di Roma dichiara il non luogo a procedere nei confronti di...
Il tribunale militare di Roma dichiara il non luogo a procedere nei confronti di un Comandante di una stazione dei Carabinieri, per il reato di omessa esecuzione di un incarico. Il militare aveva omesso di consegnare all’ufficio del Sindaco, entro il termine previsto dall’art. 927 c.c., una somma in contanti rinvenuta da una cittadina e custodita momentaneamente presso la cassaforte della caserma.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 maggio – 30 luglio 2014, n. 33800
Presidente Siotto – Relatore Cassano

Ritenuto in fatto

1. Il 29 novembre 2013 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma dichiarava non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di G.L. in ordine al reato di omessa esecuzione di un incarico (arti. 47, n. 2 e 117 c.p.m.p.).
A L. si contestava di avere, nella sua qualità di Luogotenente dei Carabinieri, Comandante della Stazione di Casal Palocco, omesso di consegnare all'Ufficio del Sindaco, entro il termine previsto dall'art. 927 c.c., la somma in contanti di ottocentocinquanta euro, rinvenuta sulla pubblica via da E.G., custodita momentaneamente nella cassaforte della Caserma e in seguito rinvenuta.
Ad avviso del giudice la fonte dell'incarico - termine dotato di una precisa valenza tecnico-giuridica alla luce della specifica qualità del soggetto agente e non suscettibile d'interpretazione estensiva - di cui, senza giustificato motivo, viene omessa l'esecuzione, non può essere individuata in una disposizione generale e astratta (quale, nel caso in esame, l'art. 927 c.c. che impone un preciso obbligo a colui che ritrova la cosa e non a chi la custodisce), bensì in uno specifico comando impartito dall'autorità militare.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma, il quale lamenta erronea interpretazione dell'art. 117 c.p.m.p. Osserva che il reato è integrato dal mancato compimento dell'atto doveroso e che alla disposizione incriminatrice debbono essere ricondotte tutte le omissioni ai doveri funzionali, poste in essere dai soggetti titolari degli stessi. Nella concreta fattispecie, la fonte dell'obbligo era da ricollegare al rinvenimento della somma di denaro smarrita sulla pubblica via da parte di un cittadino che si era rivolto alla forza militare diretta da L.. In tale modo l'imputato aveva assunto l'onere concreto di consegna del denaro all'ufficio pubblico, specificato dall'apposita disposizione normativa, entro un determinato arco temporale.

Osserva in diritto

Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 117 c.p.m.p. sanziona la condotta del comandante di una forza militare che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli.
L'interpretazione logico-sistematica della disposizione in esame, che correla la rilevanza dell'omesso assolvimento dell'incarico alla specifica qualità soggettiva dell'agente («il comandante di una forza militare») rende evidente che il reato di cui all'art. 117 c.p.m.p. è integrato solo in presenza dei seguenti requisiti che devono tutti coesistere; a) la particolare qualificazione soggettiva di colui che conferisce l'incarico, da identificare in un soggetto gerarchicamente sovraordinato o, comunque, in un soggetto cui l'ordinamento militare attribuisce tale potere; b) la qualità del soggetto destinatario dell'incarico («comandante di una forza militare»); c) il contesto funzionale cui inerisce il conferimento dell'incarico che deve riguardare l'impiego di uomini e mezzi militari in vista dell'assolvimento di compiti e del perseguimento di fini di natura militare; d) la natura individuale e formale dell'incarico conferito al comandante dalla competente autorità militare; e) la stretta correlazione eziologica tra fonte dell'incarico, suo contenuto e inadempimento.
Ne consegue che la fonte dell'incarico non può essere individuata al di fuori del contesto ordinamentale militare e delle sue peculiari connotazioni organizzative e funzionali.
2. Alla luce di questi principi la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati. Con motivazione correttamente sviluppata ha, infatti, evidenziato che la nozione di incarico non è suscettibile d'interpretazione estensiva, ma deve essere letta e interpretata alla luce della qualità del soggettivo attivo del reato, dei particolari e determinati obblighi che gravano sul comandante di una forza militare, della specifica attinenza funzionale dei compiti al medesimo affidati. Sulla base di questa interpretazione ha correttamente escluso che la fonte dell'incarico rimasto ingiustificatamente inosservato possa essere individuata nell'art. 927 c.c., che si rivolge indistintamente a qualsiasi cittadino, imponendogli di consegnare la cosa altrui ritrovata all'ufficio del sindaco entro un tempo determinato e non può rappresentare una sorta di norma interposta per dilatare, in violazione del principio di tipicità, la portata di una disposizione incriminatrice del codice penale militare di pace.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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