La notifica degli atti di indagine non viene effettuata all'imputato in caserma, luogo dove svolgeva mansioni di tenente. La nullità delle notifiche travolge l'intero procedimento e la sentenza. La Cassazione accoglie.
Cassazione penale sez. VI Data: 10/06/2014 ( ud. 10/06/2014 , dep.04/07/2014 ) nr. 29345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovann - Presidente -
Dott. LEO Gugliel - Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS A. - rel. Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/05/2013 della Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo V., che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;
udito l'avv. SARNO Franz Alessandro, che si è riportato al ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 09/05/2013, ha riformato parzialmente la pronuncia di condanna emessa il 24/09/2009 dal Tribunale di Sulmona nei confronti di T.A., e dichiarata la prescrizione dell'ulteriore imputazione, ha ridotto la pena in relazione alla residua accusa di simulazione di reato.
2. La difesa del T. nel suo ricorso deduce con un primo motivo violazione di legge processuale, ed in particolare dell'art. 420 quater c.p.p., richiamato dall'art. 484 c.p.p., comma 2 bis; nullità della dichiarazione di contumacia pronunciata in primo grado, per violazione degli artt. 420 bis e 158 c.p.p.; nullità del procedimento ex art. 179 c.p.p., a seguito dell'omessa citazione dell'imputato.
A sostegno dei rilievi formulati si osserva in fatto che l'interessato all'epoca dell'instaurazione del procedimento era in servizio nell'esercito italiano con il grado di tenente ed avrebbe dovuto ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 158 c.p.p., nel luogo ove prestava servizio, mentre sia l'atto di conclusione delle indagini, che il decreto di citazione diretta risultano notificati presso il luogo ove l'interessato non aveva più la residenza fin dal febbraio 2007, tanto che le notifiche si erano perfezionate con la compiuta giacenza.
Il giudice di merito ha quindi violato l'art. 420 quater c.p.p., nella parte in cui ha ritenuto corretta una notifica eseguita in luogo diverso da quello di residenza, non seguendo le prescrizioni previste dall'art. 158 c.p.p. e ritenuto valida la notifica formalmente perfezionatasi con la compiuta giacenza, malgrado l'interessato avesse fornito prova della mancata conoscenza dell'atto.
Si contesta quindi la correttezza della ricostruzione sulla base della quale la Corte di merito ha respinto l'eccezione formulata, in quanto fondata sul presupposto erroneo che il luogo della notifica fosse stato validamente individuato e che la mancata comunicazione presso l'ufficio ove l'interessato svolgeva la propria attività integrasse una nullità relativa, non più formulabile per la tardività dell'eccezione, omettendo di considerare la natura assoluta della mancata esecuzione della comunicazione nel luogo di residenza.
3. Con ulteriore motivo si deduce carenza ed illogicità della motivazione, nella parte in cui nell'esaminare l'attendibilità della versione dei fatti offerta dalla teste di accusa, posta in dubbio nell'appello, ha valutato quale elemento di conferma di tale affermazione la mancata prospettazione di una versione alternativa, e la scelta della contumacia, incompatibile con l'avvenuto riconoscimento, nella medesima pronuncia, di irregolarità nella citazione a giudizio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'esame degli atti ha permesso di verificare che l'interessato, fin dall'inizio del procedimento era militare e ciò risultava agli inquirenti, posto che il primo atto di indagine è stato realizzato con la perquisizione dello spazio da lui occupato nella caserma ove prestava servizio, in sua assenza, in quanto in quel momento in licenza. Conseguentemente, essendo mancato un contatto diretto con gli organi procedenti, non vi è mai stata una dichiarazione di domicilio, mente tutti gli atti successivi risultano notificati nella casa familiare dell'interessato, con comunicazioni formalmente compiute tramite la giacenza, in luogo ove, già a quella data, l'interessato non aveva più la residenza.
Nella situazione descritta doveva applicarsi la regola di cui all'art. 158 c.p.p., che impone la comunicazione al militare in servizio presso il suo ufficio, e non ha pregio l'obiezione formulata dalla Corte sul punto, che attribuisce all'interessato l'onere di dimostrare l'effettività di tale attività al momento della comunicazione, poichè per quanto detto, almeno nella fase iniziale del procedimento, tale condizione risultava pacificamente e pertanto sarebbe stato onere dell'autorità procedente verificarne la permanenza.
Ma per di più nella specie la comunicazione dell'avviso di conclusione indagini, nonchè tutti gli atti successivi, risultano notificati nel paese di origine dell'interessato, ove questi ha dimostrato di non avere più la residenza da epoca antecedente, situazione che determina la sua mancata citazione in giudizio, non l'irregolarità di tale atto, e, conseguentemente la nullità del procedimento che risale al momento della notifica dell'avviso di conclusione indagini (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 - dep. 08/05/2002, Conti D, Rv. 221402) e coinvolge gli atti successivamente compiuti.
3. Conseguentemente la sentenza impugnata, nonchè la pronuncia di primo grado ed il decreto di citazione a giudizio devono essere annullati, con trasmissione atti al P.m. presso il Tribunale di Sulmona per l'ulteriore corso.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quella di primo grado ed il decreto di citazione a giudizio ed ordina trasmettersi gli atti al P.m. presso il Tribunale di Sulmona.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014
25-10-2014 16:09
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