Maresciallo del 3° Regg. Artiglieria di Montagna aggregato all'8 Regg. Alpini di Cividale del Friuli, all'interno delle camerate, per motivi attinenti al servizio e conseguenti a un diverbio avvenuto nel corso dell'addestramento mattutino, usa violenza contro l'inferiore gerarchico, un caporale maggiore scelto colpendolo con pugni al volto e alla schiena e provocandogli una lesione personale grave.
Cassazione penale sez. I
Data:
13/06/2014 ( ud. 13/06/2014 , dep.30/06/2014 )
Numero:
28132
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza 15 gennaio 2013 - Corte Militare di Appello;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in
persona del dr. FLAMINI Luigi Maria, sostituto Procuratore Generale
Militare, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata in relazione alla applicazione delle attenuanti e la
trasmissione degli atti alla Corte Militare di Appello per nuovo
giudizio;
udito il difensore avv. Galassi Eugenio, che ha concluso per
l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 15 gennaio 2013, depositata in cancelleria il 29 gennaio 2014, la Corte Militare di Appello confermava la sentenza 6 giugno 2012 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale Militare di Verona che aveva dichiarato S.C. responsabile del reato di violenza contro un inferiore condannandolo, applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. ed esclusa l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 195 c.p.m.p., alla pena di giustizia.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata S.C., in qualità di maresciallo in servizio presso il 3 Reggimento Artiglieria di Montagna e aggregato all'8 Reggimento Alpini di Cividale del Friuli, verso le ore 18.30 del 9 settembre 2010 all'interno delle camerate, per motivi attinenti al servizio e conseguenti a un diverbio avvenuto nel corso dell'addestramento mattutino, usava violenza contro l'inferiore gerarchico caporale maggiore scelto V.F. colpendolo con pugni al volto e alla schiena e provocandogli una lesione personale grave.
1.2. - Il giudice di merito escludeva innanzitutto la configurabilità dell'ipotesi del ne bis in idem in relazione al procedimento svoltosi a carico del V., non essendovi l'identità soggettiva dell'imputato posto che nel giudizio a carico della V. lo S. è parte lesa, ma neanche la medesimezza del fatto.
Ciò posto, la Corte rilevava che, sulla base delle dichiarazioni del teste B., era certo, a prescindere da quanto il teste potesse aver visto, che la violenza fisica fu posta in essere da entrambi i militari. Ancorchè i testi avessero riferito che l'imputato, sin dal mattino, era stato oggetto di un'aggressione verbale da parte del V. nessun elemento autorizzava a ritenere che lo S. fosse stato costretto a difendersi per respingere la violenza fisica del V.. Per la dinamica della condotta tenuta non era pertanto ravvisabile alcuna scriminante così come non era ravvisabile l'invocata attenuante dell'ottima condotta per quanto risultante dalla documentazione militare acquisita.
Infine, non erano da ritenere sussistenti le altre due attenuanti richiamate dalla difesa quali la provocazione e i modi non convenienti di altro militare.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, avv. Eugenio Galassi, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione S.C. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente quatto motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e); veniva riproposta l'eccezione relativa al ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. essendo stato già celebrato un processo per lo stesso fatto e che ha riconosciuto la responsabilità del V. per gli stessi fatti;
b) con la seconda censura veniva eccepita l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b); la Corte ha per vero errato nel non escludere la competenza del giudice militare atteso che i fatti si sono verificati nel dormitorio al termine dell'addestramento; nella fattispecie non vi è alcuna offesa di un interesse penale militare;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e); il giudice ha ritenuto la responsabilità del prefato sulla base di mere presunzioni non tenendo conto che è stata emessa una sentenza passata in cosa giudicato pronunciata sugli stessi fatti che ha affermato la responsabilità del V. per difendersi dalla cui violenza lo S. ha agito per legittima difesa;
d) con la quarta censura veniva rilevato il travisamento di una prova decisiva, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e); veniva censurata la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 48 c.p.m.p., comma 1, n. 3, art. 48 c.p.m.p., comma 2 e art. 198 c.p.m.p..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso merita accoglimento solo per quanto attiene al motivo avente ad oggetto il diniego dell'attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p., comma 2.
3.1 - Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato. Non è ravvisabile in alcun modo la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. essendo palese la carenza di identità tra i due processi, (a carico dei V., l'uno, a carico dello S., il presente giudizio, l'altro). Nell'uno, quello celebrato a carico del V., l'attuale ricorrente è parte lesa, mentre nel presente giudizio la situazione è ribaltata, in quanto lo S. è imputato e il V. parte lesa. La diversità di posizione processuale soggettiva di ciascun agente sarebbe dunque già di per sè sufficiente per ritenere la differenza tra i due procedimenti.
Inoltre, neppure i reati (quello commesso dallo S. da una parte e quello del V. dall'altro) sono identici in quanto, a prescindere dalla medesimezza dal titolo di reato, la condotta lesiva è stata biunivoca il che ha determinato la duplicità del profilo soggettivo del rispettivo autore. La sola circostanza che siano stati celebrati due processi aventi a oggetto il medesimo episodio non determina con evidenza l'identità di giudizio per le ragioni dette visto che lo S. in questo processo protesta la propria innocenza e nell'altro fa valere le proprie ragioni di persona lesa.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 - Come correttamente posto in luce dal giudice di merito, i fatti traggono origine dagli screzi tra i due militari originati dall'addestramento del mattino e continuati per tutto il giorno. Il collegamento con la ragione di servizio è nella fattispecie stretto, così come evidente l'interesse che la norma violata tende a tutelare che, appunto, consiste nel fatto che il servizio militare sia svolto correttamente e in modo disciplinato. Inoltre sia il soggetto attivo che quello passivo rivestono la qualità di militari e il dormitorio è pur sempre un luogo ove vige la disciplina militare (Sez. 1, 15 aprile 2009, n. 21670, Esposito, rv. 243797) per tutti i servizi correlativi che in esso vengono svolti. Va detto ancora che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità che il Collegio condivide, è reato militare, con la conseguenza della sussistenza della giurisdizione militare, non solo quello esclusivamente tale ma anche quello che, pur previsto con identica struttura dalla legge penale comune, è punito da una specifica disposizione della legge penale militare (Sez. 1, 5 maggio 2008, n. 21863, Poggiali e altro, rv. 240420).
3.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1 - E' evidente che la responsabilità del V. è stata affermata (nei limiti tipici della pronuncia di una sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.) per quanto concerne il segmento della condotta addebitabile allo stesso, secondo quanto più sopra argomentato in punto di non ravvisabilità dell'ipotesi del ne bis in idem, fatto questo che non assorbe nè esaurisce l'illiceità di tutti i fatti commessi da altri soggetti e, nella fattispecie, dal prefato; motivata è altresì l'esclusione da parte del giudice della scriminante della legittima difesa essendo stato l'imputato ad aver iniziato a discutere con il V. in dormitorio come evidenziato dal giudice che ha richiamato il relativo compendio di prova. Sul punto è appena il caso di rammentare l'orientamento di questo Supremo Collegio secondo cui la scriminante della legittima difesa non può essere riconosciuta a colui che porta o accetta una sfida come è avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 1 23 settembre 2010, Pisanello ed altri, rv. 231097).
3.4 - E, sempre perchè secondo la ricostruzione del giudice del merito si è trattato di una vera e propria sfida tra i due militari che hanno tenuto analoghi comportamenti, correttamente giustificato è stato anche il diniego della attenuante della provocazione (cfr.
Sez. I 12 aprile 2012, Samperi, rv. 253210) e di quella prevista dall'art. 48 c.p.m.p., comma 1, n. 3.
La decisione è invece da annullare in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p., comma 2, avendo il giudice escluso l'applicazione della attenuante detta sulla base di documentazione afferente a un soggetto diverso dall'imputato, le cui note informative sono state scambiate con quelle della persona offesa, incorrendo così in un travisamento della prova.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. come da dispositivo.
PQM
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p., comma 2 e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte Militare di Appello.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014
14-07-2014 10:39
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