Militare impiegato in missioni all'estero e in Italia. Dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata.
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd.
Data:
24/10/2014 ( ud. 10/04/2014 , dep.24/10/2014 )
Numero:
572
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 848/ 2013 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
presso cui domicilia, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
contro
DI Gi. Vi.;
nei confronti di
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO (Sez. I) n. 01536/2013,
resa tra le parti, concernente: Ottemperanza sentenza TAR Palermo n.
886/2011 - Mancato riconoscimento infermità dipendente da causa di
servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 aprile 2014 il Cons.
Giuseppe Mineo e udito l'Avvocato dello Stato Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con la sentenza impugnata, il TAR ha accolto il ricorso proposto dal Maresciallo Di Gi. Vi., per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Palermo n. 886/2011.
Con tale pronuncia il TAR aveva annullato il diniego adottato dall'amministrazione sull'istanza di riconoscimento di infermità per causa di servizio presentata dall'interessato.
L'amministrazione appellante contesta la pronuncia impugnata e chiede la reiezione del ricorso di primo grado.
L'appellato non si è costituito in questo grado di giudizio.
Nell'udienza del 10 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Diritto
La sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso n. 215/2013 R.G., proposto dal Maresciallo Di Gi., per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del TAR per la Sicilia, n. 886/2011.
Tale pronuncia, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato, aveva annullato il decreto n. 2093/D dell'1.10.2010 del Ministero della Difesa, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata ("-OMISSIS-+ -OMISSIS-")..
Il TAR ha accertato l'inottemperanza alla propria decisione, affermando che "la sentenza di cui si chiede l'esecuzione (n. 886/2011) non ha annullato il decreto di diniego (della causa di servizio) per difetto di motivazione, ma perché, attraverso l'esame della motivazione del provvedimento impugnato, è stato possibile accertare un vizio dell'iter logico del processo decisionale seguito dall'Amministrazione che non ha supportato la sua decisione con una adeguata considerazione e valutazione dei fatti rilevanti.."
Secondo il TAR, quindi, l'illegittimità del diniego deriva dalla circostanza che l'amministrazione avesse espresso un giudizio in generale", senza aver provveduto a vagliare specificamente l'incidenza sulle patologie denunciate del tipo di attività svolta dal ricorrente, con riguardo alle singole missioni internazionali e nazionali nelle quali il militare era stato impiegato.
Pertanto, a giudizio della sentenza impugnata, che richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2278/2013), il nuovo provvedimento di diniego, prot. n. 2350/N del 12 novembre 2012, emesso in sede di riedizione del potere di accertamento delle patologie denunciate, deve reputarsi 'elusivo' del giudicato formatosi sulla sentenza TAR n. 886/2011.
Sostiene il TAR che la motivazione del nuovo atto costituirebbe nient'altro che una mera 'riproduzione' del parere precedentemente reso, al quale rinvia 'per relationem', salvo contenere una motivazione aggiunta ("Inoltre la partecipazione a missioni internazionali non comporta automaticamente livelli di stress tali da poter determinare l'insorgenza di patologie e ciò sia per i diversi livelli di pericolosità dei vari teatri sia per i diversi livelli di esposizione al rischio per le varie figure e non per ultimo per la quantità dei tempi in cui il soggetto è esposto a tale condizione "), giudicata dal TAR anch'essa elusiva e, dunque, affetta dai medesimi vizi che avevano colpito la motivazione del primo parere già annullato.
Di conseguenza, il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 886/2011, accertando l'invalidità del DDG 12 novembre 2012 n. 2350/N e della delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 396/2012.
L'appello proposto dalla Difesa Erariale, che critica analiticamente la pronuncia di primo grado, è fondato.
In esecuzione puntuale della citata sentenza n. 886/2011, l'amministrazione ha condotto una nuova istruttoria, all'esito della quale il Comitato di Verifica, per l'infermità in oggetto, "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.." ha espresso un parere negativo.
Il giudizio dell'organo collegiale si basa sulle seguenti motivazioni:
a) "La -OMISSIS- riconosce fattori di rischio ben noti e ampiamente descritti nella letteratura medica e che nel caso di specie erano già presenti nel soggetto (-OMISSIS-);
b) "la -OMISSIS- non risulta trovare la propria origine nello stress, come fattore causale, stando letteratura scientifica";
c) "la partecipazione a missioni internazionali non comporta automaticamente livelli di stress tali da poter determinare l'insorgenza di patologie e ciò sia per i diversi livelli di pericolosità dei vari teatri sia per i diversi livelli di esposizione al rischio per le varie figure e non per ultimo per la quantità dei tempi in cui il soggetto è esposto a tale condizione".
La motivazione così formulata richiamava, per ribadirne la validità, i pareri precedentemente resi dal C.V.C.S. n. 16447/2009 e n. 11528/20010, nei quali, in particolare, si era già evidenziato come rispetto "all'insorgenza e decorso" del tipo di patologia denunciata "il servizio prestato così descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità" (parere n. 16447/2009).
Detta motivazione, peraltro, non si limita alla mera riproduzione dei precedenti giudizi, ma evidenzia anche che "le deduzioni prodotte dall'interessato non contengono elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal Comitato e, pertanto, non introducono un 'quid novì, od un 'quid pluris ', che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svolto" (parere n. 11528/20010).
La sequenza sopra riportata evidenzia bene come il Comitato competente a verificare le cause di insorgenza della patologia denunciata dal militare ricorrente abbia formulato il proprio nuovo giudizio di rigetto non sulla base di astratti parametri di riferimento, bensì alla luce di una anamnesi del profilo clinico comprendente valutazioni di ordine scientifico, relative ai nessi tra la patologia denunciata e lo stato complessivo del militare. In tal senso, l'organo tecnico ha concluso, per questo aspetto dell'indagine, che, per come asseverato dalla letteratura scientifica in materia, i fattori di rischio per la -OMISSIS-, come la accertata -OMISSIS-, possono ascriversi a processi causali indipendenti dallo stress per il servizio prestato; sia di ordine ambientale, relative al tipo di impieghi assegnati al militare. In concreto, a parere del Comitato, gli incarichi assegnati al Mar. Di Gi. non hanno comportato "particolari abnormi responsabilità ovvero eccezionali disagi..", tali da determinare una diretta incidenza causale sulla patologia denunciata.
In definitiva, quindi,, le indagini condotte dal C.V.C.S., così come ribadite con il provvedimento impugnato in prime cure, risultano immuni dalle censure prospettate dinanzi al TAR.
Per quanto sopra detto, in conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso per esecuzione del giudicato proposto in primo grado deve essere respinto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Amministrazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 OTT. 2014.
02-11-2014 14:38
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