Offerta di prelazione in procedura di alienazione di alloggio di servizio non funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate.
Consiglio di Stato sez. IV
Data:
09/09/2014 ( ud. 25/03/2014 , dep.09/09/2014 )
Numero:
4552
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6940 del 2013, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Cl. Ca., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Bruni, con
domicilio eletto presso Anna Maria Bruni in Roma, via G. Banti, 34;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02776/2013,
resa tra le parti, concernente vendita alloggio di servizio occupato
sine titulo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cl. Ca.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 il Cons.
Raffaele Potenza e udito per l'appellante l'Avvocato dello Stato
Alessia Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in esame appella la sentenza (depositata il 18.3.2013), in epigrafe specificata, con la quale, in accoglimento parziale dell'impugnativa proposta dal sig. Cl. Ca., il TAR del Lazio ha annullato una comunicazione pervenutagli dall'amministrazione (M-D/GGEN/971/0340/10 dell'1.3.12), in materia di offerta di prelazione in procedura di alienazione di alloggio di servizio non funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate (ai sensi dell'art. 2, comma 828, lett. B), della legge 24.12.2007, n. 244).
2.- Il gravame, notificato in data 13.9.2013, è tardivo.
Regolando i riti abbreviati in determinate controversie, dispone l'art. 119 del c.p.a. (rispettivamente al comma 1,lett.c, ed al comma 2) che in materia di "provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici" e che "Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, ecc.".
Il termine che viene in rilievo nella circostanza è quello ordinario di impugnazione della sentenza non notificata, regolato dall'art. 327 del codice di procedura civile (ribadito dall'art. 92 ,c. 3, del c.p.a.) nella misura di sei mesi dal deposito della sentenza (nella specie 18 marzo 2013) e che non risulta presente tra le eccezioni al dimezzamento indicate dalla norma citata; ne deriva che applicando il richiamato dimezzamento, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il trimestre, quindi entro il 18 giugno 2013. Il gravame è stato notificato invece solo il 13 settembre 2013 e pertanto deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
3.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, dichiara l'appello irricevibile per tardività.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila (3.000), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 SET. 2014.
15-09-2014 22:05
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