Pensione privilegiata ordinaria riconosciuta anche per cause di infermità ascrivibili a cause di servizio.
Cassazione civile sez. VI Data: 28/11/2014 ( ud. 06/11/2014 , dep.28/11/2014 ) Numero: 25294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4030-2013 proposto da:
M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato
SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso dall'avvocato
MOBILIO GIANFRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 202/4/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI - Sezione Staccata di SALERNO del 16.12.2011,
depositata il 16/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
M.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania, sez. Salerno, n. 202/4/12, depositata il 16.4.2012. La CTR ha respinto l'impugnazione proposto dalla parte contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'istanza di rimborso delle ritenute operate sul trattamento privilegiato della pensione erogata nei confronti del predetto.
La CTR, rilevato che l'istanza era inammissibile quanto al periodo compreso fra l'aprile 2000 ed il marzo 2005, in relazione al decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evidenziava la natura reddituale della pensione privilegiata ordinaria riconosciuta anche per cause di infermità ascrivibili a cause di servizio, come aveva chiarito questa Corte, non potendosi estendere il beneficio previsto normativamente per le sole pensioni di guerra. L'Agenzia delle entrate, nel depositato controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38 in ordine alla statuizione che aveva ritenuto decorso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso di parte delle ritenute d'imposta reclamate.
Con il secondo motivo si contesta la decisione impugnata, prospettando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 e del D.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si deduce che la quota privilegio pari ad un decimo della pensione ordinaria è da ritenere esente giusto il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 e non può avere natura reddituale.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.
L'Agenzia delle entrate si costituiva tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. La parte contribuente depositava memoria. Il secondo e il terzo motivo, che meritano di essere esaminati con priorità per ragioni di ordine logico, sono manifestamente infondati. Ed invero, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 non potendosi assimilare - in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, nè alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, secondo la rilettura della Corte Costituzionale nella sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989, pronuncia che costituisce un fondamentale pilastro dell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte. Nè assume alcun rilievo la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in questione, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro - fra le altre, Cass. n. 2104/89, 6313/94, 10870/00, 17896/02; Cass. n. 28735/2005 e Cass. n. 27938/2009 -.
Si è più specificamente ritenuto che l'intero ammontare, ivi compreso il c.d. aumento del decimo previsto dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67 delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 non potendosi assimilare - in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, nè alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale). Nè assume alcun rilievo in contrario la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria degli emolumenti, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro - cfr. Cass. n. 28735/2005 e Cass. n. 27938/2009; Cass. n. 2109/89-. A tali principi, ormai consolidati, si è pienamente uniformata la sentenza impugnata che merita di essere confermata, ritenendosi correttamente motivata la sentenza impugnata.
Il rigetto delle due censure determina l'assorbimento del primo motivo. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014
13-12-2014 19:20
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