Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Scheda valutativa. Qualifica in diminuzione di superiore alla media....
Scheda valutativa. Qualifica in diminuzione di superiore alla media.
Consiglio di Stato  sez. IV   
Data:
    22/09/2014 ( ud. 13/05/2014 , dep.22/09/2014 ) 
Numero:
    4763

 

                                REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
                  in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)               
    ha pronunciato la presente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso numero di registro generale 176 del 2012, proposto da:   
    An. D'O.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Roberto  Modena,  con
    domicilio eletto presso Schwarzenberg Studio Legale Modena  in  Roma,
    via Monte delle Gioie, 24;                                           
                                   contro                                
    Ministero  della  Difesa,  rappresentato  e    difeso    per    legge
    dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;        
                              nei confronti di                           
    Co. De.;                                                             
                               per la riforma                            
    della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.  04496/2011,
    resa tra le parti, concernente scheda valutativa relativa al  periodo
    07/07/2008 - 06/07/2009                                              
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13  maggio  2014  il  Cons.
    Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Roberto Modena  e
    l'avvocato dello Stato Giustina Noviello;                            
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto

    Con il presente gravame l'appellante, dopo avere ampiamente ricordato gli impeccabili precedenti di carriera dell'interessato che gli avevano fatto conseguire la qualifica massima, impugna la decisione con cui il TAR ha respinto la sua richiesta di annullamento della scheda valutativa n. 49 relativa al periodo 7 luglio 2008 - 6 luglio 2009 conclusasi -- per la prima volta -- con la qualifica in diminuzione di "superiore alla media".

    L'impugnato giudizio era stato motivato con riferimento al rispetto, solo formale ma non sostanziale, da parte dell'appellante, degli interventi monitori (dei quali uno per iscritto) del diretto superiore, e compilatore della scheda, che in sostanza lo aveva invitato a porre termine alla spigolosa corrispondenza, ed al contrasto, per ragioni di ufficio con un altro Ufficiale.

    L'appello, senza l'intestazione di specifiche rubriche e senza alcuna indicizzazione dei diversi profili, è affidato alla denuncia dell'erroneità delle conclusioni del Tar che non avrebbe rettamente valutato gli scritti difensivi dell'appellante ed i documenti allegati ed avrebbe violato il d.p.r. n. 312/2002 e le circolari in materia.

    Il Ministero della Difesa si è solo formalmente costituito in giudizio.

    Con memoria per la discussione l'appellante ha riepilogato le tesi a sostegno della propria domanda ed ha sottolineato il fatto che, in conseguenza della valutazione illegittima, successivamente avrebbe perso l'incarico presso lo Stato Maggiore Difesa, ed avrebbe ricevuto un' ulteriore valutazione negativa che lo avrebbero privato per sempre della possibilità di avanzamento "a scelta" al grado di colonnello con conseguente grave perdita di chance.

    Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
    Diritto

    L'appellante lamenta l'erroneità della decisione, affastellando diversi profili sostanziali di censura che, tuttavia devono essere esaminati con la partizione che segue.

    ___ 1. Con un primo ordine sostanziale di censura, l'appellante lamenta la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, assumendo che il TAR:

    -- avrebbe operato una disamina degli atti carente e superficiale;

    -- non avrebbe considerato i fatti nella loro globalità:

    -- avrebbe fatto luogo ad una ricostruzione fattuale che non menziona nemmeno gli atti prodotti in giudizio dal ricorrente, né i documenti prodotti il 13 gennaio 2011, e le relative memorie di replica.

    -- avrebbe acriticamente recepito gli scritti difensivi dell'Amministrazione compresa anche l'erronea descrizione (peraltro smentita oralmente dalla Difesa del ricorrente) delle funzioni svolte dall'interessato che non sarebbero state di Capo di Sezione ma di Comandante di Battaglione.

    La motivazione dell'affermata infondatezza della censura di eccesso di potere per contraddittorietà interna della valutazione non sarebbe stata coerente. Inoltre la sentenza avrebbe trascurato il rilievo sintomatico del fatto per cui il primo revisore -- seppure aveva concordato con il giudizio finale -- comunque non si era espresso con il compilatore sulle qualità di cui alla parte I-II-III° del documento caratteristico.

    Al D'O. sarebbero infatti stati attribuiti 18 giudizi di livello apicale o parapicali sulle singole voci, a fronte di soli 6 giudizi intermedi che, tuttavia, da soli non avrebbero potuto supportare l'abbassamento della qualifica e comunque sarebbero stati in contrasto con le inique annotazioni sulle singole voci, acriticamente avallate dal primo revisore e totalmente recepite al 2º revisore, per cui il ricorrente si sarebbe applicato con "ordinaria dedizione", "normale spirito di sacrificio e senso del dovere", avrebbe fornito un "contributo non sempre adeguata alle aspettative", "più che buona indole"ed "una bastevole capacità di integrazione nell'ambito del reggimento".

    Analogamente sarebbe viziata la motivazione di mancanza di prove e di genericità, sia della statuizione da parte del T.A.R. dell'inammissibilità della violazione dei principi di uniformità di trattamento con il controinteressato, che del rigetto dell'istanza istruttoria relativa alla documentazione del predetto capitano De., senza la quale il ricorrente non avrebbe potuto dimostrare la fondatezza delle proprie doglianze.

    Il Tar avrebbe erroneamente affermato la violazione del criterio della specificità dei motivi di ricorso mentre invece l'azione esperita avrebbe consentito di comprendere sia la natura dell'azione che i suoi contenuti. Sarebbero restate inespresse le censure che avrebbero potuto essere introdotte solo successivamente al momento della complessiva acquisizione della documentazione su cui si era fondata la decisione della commissione di avanzamento (invoca al riguardo Consiglio di Stato VI§ sezione n. 2541/2007).

    L'assunto va respinto.

    In base al principio generale di cui all'art. 3 secondo comma del c.p.a. per cui il processo amministrativo è informato al principio generale "di sinteticità degli atti" cui sono tenuti sia il giudice che le parti, è del tutto inconferente, sul piano formale, la non espressa menzione nella sentenza di tutti i singoli scritti difensivi e l'analitica indicazione di tutti i documenti prodotti in giudizio dalle parti.

    Il loro mancato o incompleto richiamo infatti non vuol affatto dire che gli stessi non siano stati presi puntualmente in esame e di essi non si sia tenuto il conto che meritavano.

    Come sarà meglio evidente nel punto che segue si deve escludere che il ricorso è stato rigettato perché non vi sarebbe stata una non approfondita disamina degli atti e dei fatti di causa.

    È anche irrilevante l'erroneità dell'annotazione delle funzioni svolte dall'interessato dato che tale elemento non è assolutamente rilevante ai fini della presente decisione.

    L'esame dell'intero incartamento induce la convinzione che la situazione complessivamente rappresentata nella decisione, sia sotto il profilo del diritto e che sotto quelli del fatto, è del tutto esente da errori sui presupposti o da contraddittorietà.

    La conclusione contraria alle prospettazione della parte ricorrente deriva semplicemente da una differente valutazione del caso da parte del Giudice.

    Al riguardo, deve ricordarsi che, come più volte sottolineato dalla Sezione, i giudizi sul rendimento e le qualità degli ufficiali delle Forze Armate formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative, hanno una natura ampliamente opinabile in quanto comunque affidate a "giudizi di valore", come tali, assolutamente soggettivi.

    Le valutazioni, circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto di un militare, sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità tecnica che impinge direttamente nel merito dell'azione amministrativa. In tali termini sono pertanto soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 09 marzo 2011, n. 1519; Consiglio Stato, sez. III, 20 novembre 2009, n. 1729).

    Elementi sotto il profilo sintomatico dell'eccesso di potere non si riscontrano nel caso di specie.

    In tale direzione è irrilevante la mancata espressione da parte del primo revisore del "parere di concordanza" con il compilatore sulle singole parti , I-II-III° del documento caratteristico sia perché non richiesta alcuna esplicita espressione da parte del I° revisore e sia perché in assenza di ulteriori annotazioni, la concordanza del primo revisore sul giudizio finale presuppone logicamente la necessaria complessiva concordanza sulle singole voci di giudizio.

    Parimenti inconferente è poi la richiesta di accesso alla documentazione ed alla valutazione del Capitano De., non solo perché concerneva un Ufficiale con un grado differente da quello posseduto dall'appellante, ma soprattutto perché anche un eventuale giudizio massimo sull'altro Ufficiale non poteva di per sé arrecare alcun elemento atto a dimostrare l'eccesso di potere per sviamento del giudizio nei suoi riguardi.

    La sentenza esattamente ha ritenuto legittima una valutazione che non può essere reputata né irragionevole e neppure manifestamente abnorme o discriminatoria e che appare logicamente corrispondente alla situazione concreta.

    ___2. Sotto un secondo profilo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo un giudizio ancorato solamente alla mancata conformazione al monito, di cui alla comunicazione del 12 marzo 2009 delle ore 20.27, con cui il Comandante lo invitava a "meglio relazionarsi" con un collega, a sua volta destinatario di analogo invito.

    Tale elemento, di per sé, non avrebbe potuto esser sufficiente a supportare i drastici giudizi sulle qualità dell'appellante, e comunque avrebbe violato le norme che obbligavano il compilatore ad evidenziare dati di fatto ben più concreti.

    Inoltre il Comandante non avrebbe tenuto conto che per la prima volta abbassava il giudizio sull'ufficiale.

    Inoltre il Tar non avrebbe tenuto conto non solo che l'appellante sarebbe poi ritornato all'apicalità del giudizio sul rendimento, ma soprattutto che talune qualità (cultura, carattere, preparazione tecnico -professionale, eccetera) risultando consustanziali alla personalità del valutato non possono essere suscettibili di variazioni se non in un esteso arco di tempo ed in presenza di eventi di particolare rilevanza.

    I giudizi del compilatore e le voci interne sarebbero dunque viziati da una mancanza di consequenzialità, proporzionalità ed adeguatezza per cui la qualifica ed il giudizio finale non sarebbero supportati da un corrispondente livello negativo delle valutazioni interne.

    A tal fine il ricorrente si diffonde, sottolineando ampliamente, le voci positive che, a suo giudizio, dimostrerebbero le contraddizioni tra i giudizi e la valutazione impugnata.

    Inoltre, come già sottolineato dalla difesa del ricorrente nei suoi scritti difensivi in primo grado, si sostiene che il compilatore non avrebbe dimostrato di possedere i necessari requisiti di obiettività imparzialità e alto senso di equità", ed avrebbe utilizzato un diverso metro di valutazione rispetto al capitano controinteressato che non avrebbe subito alcun abbassamento di qualifica.

    Il giudizio di "superiore alla media" sarebbe stato poi reiterato nel rapporto informativo n. 50 ed erroneamente confermato dal D.M. di rigetto del ricorso gerarchico dell'appellante, nonostante il fatto che il predetto rapporto non avrebbe potuto neanche essere redatto per mancanza del periodo minimo di 60 giorni normativamente stabilito per la redazione del documento caratteristico: il che dimostrerebbe che il colonnello compilatore ed in generale revisore della scheda, oltre a non conoscere la normativa in materia, non avrebbero la dovuta serenità, imparzialità obiettività, senso di equità e la necessaria capacità di giudizio. In sostanza il rapporto informativo sarebbe stato utilizzato per penalizzare ingiustamente il colonnello D'O. ed il Tar del Lazio, con grande superficialità, non avrebbe speso nemmeno una riga per rispondere alle doglianze formulate dalla produzione documentale succitata.

    L'assunto complessivo è del tutto privo di pregio.

    In primo luogo si deve concordare con il TAR che, la valutazione espressa nei confronti del ricorrente:

    -- reca un'articolata esposizione delle ragioni sottese al giudizio finale;

    -- appare rispettosa della disciplina in materia di documentazione caratteristica;

    -- non contraddice realmente il curriculum ed i precedenti di carriera ed è del tutto coerente con i giudizi formulati.

    Sul piano motivazionale infatti il richiamo alla comunicazione del 12 marzo 2009 a "meglio relazionarsi" con un collega a sua volta destinatario di analogo invito, costituiva un elemento sostanziale comunque sufficiente a supportare il mutamento di giudizio.

    Un ufficiale, anche nel caso in cui pensi di avere ragione, deve sempre saper frenare i moti dell'animo in presenza di precisi inviti alla moderazione del proprio comandante.

    Nel caso, alla luce delle mails allegate in atti, è evidente che, anche a prescindere di chi fosse la responsabilità dell'episodio relativo alla manutenzione informatica -- oggettivamente irrilevante- che aveva coinvolto anche la ditta esterna, la nota del Comandante del 12 marzo 2009 era probabilmente conseguente ad infruttuosi precedenti inviti informali a che l'appellante modificasse il suo atteggiamento ed assumesse una differente modalità relazionale.

    Né sono stati introdotti reali elementi per affermare che vi sia stato un atteggiamento pregiudizialmente ed irragionevolmente ostile da parte del Comandante e tantomeno che possano giustificare l'insinuazione dell'appellante che il medesimo, in qualità di compilatore, non avesse la dovuta obiettività imparzialità ed equità.

    Né è vero che la scheda contiene "...drastici giudizi" perché anzi proprio l'appellante -- sia pure al fine strumentale di evidenziare le pretese contraddittorietà della qualifica finale -- sottolinea i giudizi di apprezzamento dell'operato e delle proprie qualità.

    Nella sostanza delle cose è evidente che la valutazione negativa dei comportamenti e del rendimento dell'appellante attiene all'ordinaria sfera di legittima valutazione dell'amministrazione.

    In tale prospettiva le successive vicende del rapporto informativo n. 50 non apportano nessun ausilio, né logico e né giuridico, alle tesi dell'appellante.

    Al di là di tutte le insinuazioni con cui l'appellante ha infarcito le sue doglianze, la scheda valutativa n. 49 relativa al periodo 7 luglio 2008 - 6 luglio 2009 conclusasi con qualifica di superiore alla media appare infatti esente dalle dedotte mende in quanto non vi sono ragioni per escludere che, come sottolineato nella valutazione impugnata, nella realtà delle cose l'interessato avesse mostrato "... un'attitudine non sempre cristallina a recepire ed interpretare correttamente ordini e disposizioni sia scritti che verbali" essendo evidente che il suo atteggiamento aveva richiesto il diretto intervento del comandante.

    Nell'ambito delle professionalità richieste ad un ufficiale, l'aspetto relazionale costituisce infatti un elemento che è direttamente rivelatore delle capacità di autocontrollo, di orientamento e di interazione che sono suscettibili di influenzare direttamente il rendimento in servizio.

    È poi irrilevante la circostanza per cui il giudizio di "superiore alla media" fosse stato conseguito solo per la prima volta della carriera dell'ufficiale dato che le osservazioni periodiche sottese alle schede valutative sono valutazioni autonome le une dalle altre. Esse si riferiscono infatti a ben determinati periodi, nei quali si deve riscontrare il comportamento dell'interessato, senza riferimento a diversi apprezzamenti confluiti in altre schede (arg. ex Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559). Le valutazioni caratteristiche, concernendo momenti particolari, devono limitarsi a dare conto degli andamenti di rendimento del periodo (principio affermato dal Consiglio di Stato fin dall'Adunanza Plenaria 25 maggio 1965 n. 721 ) .

    Il rendimento, nel corso del tempo, può infatti avere andamenti altalenanti (a cagione di vicissitudini personali, variazioni dell'umore, complicazioni di salute, difficoltà relazionali ecc. ecc.). Le schede di valutazione devono riscontrare puntualmente, sotto il profilo diacronico, "un risultato" ed anche i riflessi dei comportamenti sulla considerazione delle qualità personali.

    L'eventualità di una flessione del rendimento appartiene infatti alle normali dinamiche esistenziali degli esseri umani.

    Il Collegio, pur essendo ben consapevole che, nella realtà delle cose, i giudizi della generalità degli ufficiali sono normalmente orientati verso la qualifica massima, deve concordare con il TAR quando ricorda che la qualifica di "superiore alla media" (che è quella immediatamente inferiore alla qualifica massima) deve essere attribuita sulla base di elementi altamente positivi.

    In definitiva la scheda impugnata appare comunque adeguatamente motivata con riferimento ad un atteggiamento relazionale con superiori ed inferiori ritenuto non sempre adeguato alle esigenze operative, che è stato legittimamente ritenuto abbia influito negativamente sul giudizio finale senza per questo inficiare la valutazione complessiva delle qualità di ufficiale.

    In definitiva, non vi sono dubbi sull'attendibilità complessiva della sentenza che ha giudicato legittime le valutazioni dell'Ufficiale per il periodo in questione.

    ___ 3. In conclusione l'appello è infondato in tutti i suoi profili e va respinto con la conseguente integrale conferma della decisione impugnata.

    Le spese del presente giudizio tuttavia, in ragione dell'opinabilità delle questioni possono essere integralmente compensate tra le parti.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

    ___ 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto.

    ___ 2. Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

    Giorgio Giaccardi, Presidente

    Sandro Aureli, Consigliere

    Andrea Migliozzi, Consigliere

    Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

    Oberdan Forlenza, Consigliere

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 SET. 2014.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza