Sottufficiale nella Marina Militare viene dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare (di qualsiasi tipo) nell'Arma di appartenenza, e ne viene disposto il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. Data:06/02/2013 ( ud. 18/10/2012 , dep.06/02/2013 ) Numero 147
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in
sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 814/2011 proposto da
Pa. Fr.
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Liguori e Luigi
Ferrara ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Cordova n. 76,
presso la Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana;
c o n t r o
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis
domiciliato;
per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di
Catania (sez. III) - n. 4601/2010 del 2 dicembre 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotti in
difesa del Ministero appellato;
Viste le note per l'udienza di merito prodotte dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012 il Consigliere
Pietro Ciani;
Uditi, altresì, l'avv. C. Battipaglia, su delega dell'avv. D. De
Liguori, per l'appellante e l'avv. dello Stato Ciani per il ministero
appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
F A T T O
Con provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Augusta del 12/5/2003 il sig. Pa. Fr., sottufficiale nella Marina Militare, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare (di qualsiasi tipo) nell'Arma di appartenenza, e ne veniva disposto il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Con sentenza n. 1251 del 28.7.2005 la III Sezione del T.A.R. Catania accoglieva il ricorso, n. 1730/03, proposto dall'interessato avverso tale provvedimento e, quindi, lo annullava per difetto di motivazione nella parte in cui non risultava chiarito per quali ragioni il ricorrente non potesse comunque essere impiegato in altre mansioni a terra, posto che il verificatore nominato dal predetto Tribunale, pur avendo confermato che il ricorrente non poteva essere considerato idoneo al servizio militare incondizionato, aveva tuttavia ritenuto che lo stesso fosse abile ad eseguire mansioni a terra, sia pure non pericolose e senza particolare impegno fisico, e che avrebbe potuto svolgere tali mansioni presso la Marina Militare qualora questa avesse inteso mantenere un ruolo del personale non idoneo al servizio militare incondizionato.
Il Tribunale adito, inoltre, aveva ritenuto che fosse fondato anche il motivo relativo alla mancata comparazione dell'interesse del ricorrente a permanere nel servizio militare con quello dell'Amministrazione a disporne il transito ad un impiego civile, facendo tuttavia salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Il 20.12.2006, a seguito di nuova visita medica, il sottufficiale veniva dichiarato "idoneo al servizio M.M.... con proposta di cambio categoria".
Questi prestava servizio ad Augusta, mentre la famiglia risiedeva a Napoli, per cui viaggiava periodicamente. Poiché già soffriva di pregresse patologie, anche di natura ortopedica, nel tempo usufruiva di diversi periodi di congedo per malattia.
In data 22.9.2008, a seguito di una nuova visita medica da parte della C.M.O. di Augusta, il sottufficiale veniva nuovamente dichiarato non idoneo al servizio militare in Marina, ma idoneo al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, purché impiegato in "compiti che non lo espongano a stress psicofisici".
Questa volta, però, tale inidoneità veniva dichiarata anche per sopraggiunte patologie di tipo psichiatrico.
Con atto notificato il 21.11.2008 e depositato il successivo 15.12.2008, l'interessato impugnava detto verbale, redatto in data 22/9/2008 dalla C.M.O. di Augusta, sostenendone la illegittimità.
Lamentava che un comportamento corretto avrebbe imposto all'Amministrazione di disporre il suo trasferimento ad altra sede di servizio, così come dallo stesso richiesto, atteso che nelle more dell'esecuzione della suddetta sentenza n. 1251 del 28.7.2005 il ricorrente si era trasferito con la famiglia a Napoli.
Lamentava, altresì, di essere stato ritenuto idoneo al transito nei ruoli del personale civile ma non all'impiego a terra nei ruoli della M.M., quali, ad esempio, in quelli tecnici, in cui avrebbe potuto, invece, essere proficuamente utilizzato considerato l'avvenuto espletamento degli anni minimi di imbarco necessari per l'avanzamento ai gradi superiori previsto per questo personale; ovvero avrebbe potuto cambiare categoria e ruolo, transitando in quello amministrativo.
Inoltre, egli attribuiva alle resistenze dell'Amministrazione l'insorgere della nuova patologia, quella psichiatrica, protrattasi fino alla data del congedo.
Precisava, altresì, che per la patologia causa di congedo, ossia disturbo dell'adattamento, aveva inoltrato in data 10/10/2008 istanza per il riconoscimento della sua dipendenza da causa di servizio, in esito alla quale era stato ritenuto affetto da disturbo dell'adattamento, patologia ascritta alla tabella A cat. 7.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, producendo memoria e documenti.
Con sentenza n. 4601/2010 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso detta decisione l'odierno ricorrente ha proposto l'appello in epigrafe, deducendo le seguenti censure:
1) Error in judicando. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per illogicità. Contraddittorietà. Incongruenza della motivazione. Travisamento dei fatti. Carenza dei presupposti e di istruttoria.
Il Giudice di prime cure non avrebbe considerato la illogicità e contraddittorietà del giudizio di inidoneità al servizio nella M.M. espresso dal Centro Ospedaliero Militare - D.M.M.L. - Taranto, III Commissione Medica di Augusta, P.V. del 22 settembre 2008, n. 574/08, rispetto a quello formulato dalla Commissione Marispedal di Taranto, la quale, con verbale di visita medica collegiale, mod. BL/B n. 1169 datato 20/12/2006, aveva invece giudicato l'odierno appellante idoneo al servizio nella M.M. con proposta di cambio di categoria.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illogico e contraddittorio in quanto il giudizio di inidoneità ivi espresso sarebbe stato in contrasto sia con quanto statuito con sentenza del T.A.R. Catania, n. 1251/05, sia con il giudizio precedentemente formulato dalla C.M.O. di Taranto che lo aveva giudicato idoneo al servizio M.M., con proposta di cambio di categoria.
La diagnosi medica formulata ai fini del giudizio (di inidoneità) espresso dalla C.M.O. di Augusta con il provvedimento impugnato, sarebbe asseritamente analogo a quello formulato dalla C.M.O. di Taranto, giunta peraltro alla diversa conclusione di cui sopra; il giudizio della C.M.O. di Augusta, pertanto, non costituirebbe "dato di inidoneità".
2) Error in judicando. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per illogicità. Contraddittorietà. Incongruenza della motivazione. Travisamento dei fatti. Carenza dei presupposti e di istruttoria. Ingiustizia grave e manifesta. Omessa comparazione degli interessi. Sviamento.
La motivazione con cui il Centro Ospedaliero Militare - D.M.M.L. - Taranto, III Commissione Medica di Augusta, P.V. del 22 settembre 2008, n. 574/08, ha espresso il giudizio di inidoneità del Pagano al servizio militare nella M.M. sarebbe irrazionale ed incongruente, non permettendo al ricorrente di continuare a lavorare per la M.M. e, quindi, all'Amministrazione di poter usufruire delle sue prestazioni.
Il sottufficiale lamenta che l'Amministrazione avrebbe ben potuto trasferirlo in altra sede di servizio, alla stregua di quanto dallo stesso più volte richiesto.
Questi, contestando quanto affermato dalla difesa erariale circa il mancato riconoscimento nei suoi confronti della dipendenza da causa di servizio della patologia "disturbo dell'adattamento", causa del congedo, ha rappresentato che la relativa istanza, inoltrata in data 10/10/2008, sarebbe stata valutata favorevolmente dall'Ospedale militare della Cecchignola di Roma, ascrivendola a tabella A, cat. 7.
Analogamente, nel 2001, sarebbe stata riconosciuta in suo favore, come dipendente da causa di servizio, anche la "spondiloartrosi", ascritta a tabella A, cat. 7.
La somma delle due infermità gli avrebbe consentito di usufruire di una tab. B. cat. 6. non suscettibile di congedo.
Per il ricorrente, come attestato dalla dott.ssa dell'A.S.L. di Pomigliano d'Arco, sarebbe stato necessario "un trasferimento dall'attuale sede lavorativa ad una sede vicina al luogo di residenza dato il persistere dei problemi in ambito lavorativo con assoluta incompatibilità a permanere nel suddetto ambito che sono la causa della sintomatologia psicopatologica".
Il lungo periodo di malattia sarebbe stato causato soltanto dalla ingravescenza della patologia relativa alla "spondilo artrosi", già riconosciutagli nel 2001 come dipendente da causa di servizio, conseguito dalla cattiva postura assunta durante i continui ed inutili viaggi, tra l'altro, fatti da Napoli ad Augusta e ritorno.
3) Error in judicando. Violazione artt. 2, 3 e 97 Cost. Violazione degli artt. 21 e 39 del R.D.M. medesima rubrica precedente. Violazione L. 382/1978. Violazione del giusto procedimento. Mobbing. Configurabilità.
Il sottufficiale lamenta che, nel caso di specie, sarebbero stati violati gli art. 21 e 39 della Costituzione perché i suoi superiori diretti ed il Ministero non avrebbero mai risposto alle sue istanze di conferimento.
4) Error in judicando. Violazione art. 7 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Irragionevolezza. Perplessità. Apoditticità. Configurabilità ai soli fini del mobbing.
L'Amministrazione non avrebbe mai avviato alcun procedimento sull'istanza del sottufficiale di avvicinamento al luogo di residenza del proprio nucleo familiare, omettendo di valutare, in una comparazione con la cura concreta dell'interesse pubblico perseguito, il sacrificio imposto alla sfera giuridica del militare, costretto a lunghi viaggi tra la sede di servizio ed il predetto luogo di residenza del proprio nucleo familiare.
5) Violazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.
Il comportamento della P.A. avrebbe comportato la violazione dell'accordo europeo di cui sopra, volto a migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro.
6) Error in judicando, sul mancato riconoscimento dell'istanza di CTU medica e di risarcimento dei danni patrimoniali e non da mobbing da riconoscersi in forma specifica e per equivalente.
Avrebbe errato il Giudice di prime cure nel non riconoscere al ricorrente alcun danno, già riconosciuto nelle perizie di parte.
La mancata adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento di accoglimento dell'istanza di trasferimento prodotta dal sottufficiale gli avrebbe comportato innumerevoli conseguenze, tra le quali il danno da mobbing, valutabile anche in termini di risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti all'interessato dalla sua collocazione in convalescenza.
Danni individuati nella misura del 50% di danno biologico in uno valutabile, con altre voci di danno, in Euro 1.000.000,00 (unmilione) o in quella somma maggiore o minore, da accertarsi a mezzo CTU, corrispondente al danno biologico, morale ed esistenziale nonché relativo alla mancata corresponsione delle indennità per straordinario, aumento della retribuzione conseguente alla progressione in carriera ed aumento di grado e ciò anche considerando l'impiego del ricorrente a svolgere mansioni diverse.
Ha conclusivamente chiesto l'accoglimento dell'appello, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con apposita memoria ha replicato la difesa erariale, in difesa del Ministero appellato, per resistere alle censure proposte dall'odierno ricorrente, concludendo per la reiezione dell'appello e per la condanna del sottufficiale al pagamento delle spese di giudizio.
Con note per l'udienza di merito, l'appellante ha nuovamente dedotto in ordine ai motivi esposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ribadendone, altresì, le conclusioni.
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
D I R I T T O
L'appello è infondato.
Il Centro Ospedaliero Militare - D.M.M.I. di Taranto, III^ Commissione Medica di Augusta, con verbale Mod. BL/S n° C 2008/574, ha riconosciuto il sig. Pa. Fr., C° 1 nella M.M., affetto da: "Persistente disturbo dell'adattamento con componente mista ansioso depressiva, in allegato trattamento farmacologico in sogg. con spunti persecutori e fobico ossessivi", giudicandolo: "Permanentemente non idoneo al S.M.M. Idoneo nella riserva. Idoneo al transito nelle corrisp. aree funzionali pers. civile Min. Difesa ai sensi D.M. 18.4.2002 G.U. n° 113 del 16.5.2002 art. 14 com 5 L. 28.7.199 n. 266".
Con il primo motivo di ricorso in appello, sopra riportato in fatto, l'odierno ricorrente ha lamentato la contraddittorietà del superiore giudizio e delle relative conclusioni rispetto a quanto statuito dal T.A.R. Catania con sentenza n. 1251 del 28/7/2005, di annullamento del provvedimento del 12/5/2003 con cui il Pa. era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nella M.M., nonché dalla Commissione Marispedal di Taranto che, con verbale di visita medica collegiale, mod. BL/B n. 1169 datato 20/12/2006, aveva giudicato l'odierno appellante idoneo al servizio nella M.M. con proposta di cambio di categoria.
Orbene, la superiore censura è infondata.
Si rileva che la patologia concernente lo stato ansioso depressivo, diagnosticata nei confronti del ricorrente ed in relazione alla quale egli è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella M.M., è sopraggiunta rispetto alle malattie di cui lo stesso aveva sofferto in precedenza, per cui detta diagnosi non pare illogica e neppure contraddittoria rispetto ai precedenti giudizi diagnostici espressi nei suoi confronti.
D'altra parte, va evidenziato che il ricorrente si è presentato alla Commissione Medica di Augusta con una diagnosi di entrata che già attestava come egli fosse affetto da: "Disturbo dell'adattamento con componente mista ansioso depressiva", per cui la predetta C.M.O., pronunciandosi al riguardo, ha sostanzialmente confermato detta diagnosi pervenendo necessariamente alla conclusione contestata dal ricorrente; conclusione che, pertanto, non può essere considerata in contraddizione con quella espressa nei suoi confronti da Marispedal di Taranto all'esito di una diversa diagnosi, meno pregiudizievole ai fini di interesse del ricorrente.
Va, inoltre, rilevato al riguardo che, a seguito di apposita istanza inoltrata in data 10/10/2008, detta patologia, "disturbo dell'adattamento", come affermato dallo stesso interessato, sia pure ad altri fini, è stata successivamente accertata dalla competente C.M.O. che l'avrebbe anche valutata come dipendente da causa di servizio ed ascritta a tabella A, cat. 7.
Il ricorrente lamenta che la competente C.M.O., sulla base di detta patologia, avrebbe potuto destinarlo ad altre mansioni a terra mantenendolo in servizio nella Marina Militare.
La censura è infondata.
La C.M.O. di Augusta, allorquando ha da ultimo espresso nei confronti del ricorrente il giudizio di "Permanentemente non idoneo al S.M.M. Idoneo nella riserva. Idoneo al transito nelle corrisp. aree funzionali pers. civile Min. Difesa", ha richiamato le norme del D.M. 18/4/2002 G.U. n. 113 del 16/5/2002 e l'art. 14 comma 5 L. 28/7/199 n. 266.
Dette disposizioni, come chiarito da Maristat con tele dispaccio n. 10054406/A/2/1 del mese di giugno 2003, agli atti di causa, avente ad oggetto la "permanente non idoneità al servizio militare incondizionato", prevedono che, per il personale della Marina Militare, a norma della legge n. 599/54 applicabile alla categoria dei sottufficiali, l'idoneità al servizio militare deve presupporre la piena idoneità all'imbarco; pertanto a detto personale sono applicabili tre soli status sanitari: "idoneità", "non idoneità", "non idoneità temporanea".
Ne consegue che il ricorrente, già a lungo ritenuto temporaneamente non idoneo, essendo stato infine giudicato "permanentemente non idoneo", non poteva essere assegnato ad altri incarichi nell'ambito della Marina Militare.
Sulla asserita non congruità del suddetto giudizio di inidoneità espresso dalla C.M.O. di Augusta, la giurisprudenza amministrativa ha decisamente affermato che "La natura degli accertamenti demandati al collegio medico militare relativamente all'idoneità psicofisica del militare allo svolgimento delle mansioni proprie del grado da assegnare o posseduto e alla scelta degli accertamenti di diagnostica strumentale cui detto militare venga sottoposto, è tale da consentire al g.a. un sindacato di tipo estrinseco limitato alla sola palese illogicità (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1973)".
Questo G.A., pertanto, esprimendosi sulla sussistenza o meno della legittimità estrinseca dell'accertamento medico in argomento, cristallizzato nel momento in cui esso è stato eseguito dalla suddetta C.M.O., ritiene che il contestato giudizio di inidoneità non possa essere censurato, essendo stato emesso in presenza di una sindrome ansioso depressiva.
Il servizio nelle Forze Armate, infatti, postula una maggiore efficienza psicofisica dei suoi appartenenti, in ragione delle peculiarità dei compiti ad essi affidati, i quali non escludono l'uso delle armi. Sotto tale profilo, non pare sindacabile detto giudizio di inidoneità espresso per i suddetti motivi, atteso che l'impiego di un militare affetto da detta tipologia, di natura psichica, potrebbe esporre i cittadini ed i colleghi a gravi rischi di incolumità personale.
Privo di fondamento si appalesa, altresì, il secondo motivo di censura di cui sopra in fatto.
La motivazione con cui la C.M.O. di Augusta, con P.V. n. 574/08, ha espresso il giudizio di inidoneità del Pa. al servizio militare nella M.M. non può essere considerato irrazionale ed incongruente sol perché non ha consentito all'Amministrazione di poter usufruire delle sue prestazioni ed al ricorrente di continuare a prestare servizio nell'Arma di appartenenza.
La Marina Militare, quale forza armata che opera in difesa del Paese e, quindi, nell'interesse della generalità dei cittadini, ha l'onere di avvalersi di un contingente di personale che sia in grado di assolvere ai delicati compiti ad essa assegnati che, si ribadisce, possono richiedere anche l'uso delle armi. Alla M.M., pertanto, non può chiedersi di avvalersi delle prestazioni di un militare che possa costituire un pericolo per l'incolumità dei propri commilitoni e per quella di terzi soltanto per consentire allo stesso di continuare ad essere impiegato nell'Arma di appartenenza, nonostante le competenti autorità sanitarie lo abbiano giudicato non idoneo a tal fine per patologia di carattere ansioso depressivo.
Al riguardo, non pare privo di rilievo il fatto che egli possa continuare a lavorare, sia pure in una diversa pubblica amministrazione non avente natura militare.
Il sottufficiale lamenta che l'Amministrazione avrebbe ben potuto trasferirlo ad altra sede di servizio, alla stregua di quanto dallo stesso più volte richiesto.
Dagli atti di causa si evince inequivocabilmente che l'odierno ricorrente con successive istanze ha chiesto alla competente superiore gerarchia di essere assegnato ad una sede più vicina a quella di residenza della propria famiglia.
Egli, infatti, ha rappresentato che le sue patologie sono insorte ovvero si sono aggravate a causa del pendolarismo cui è stato costretto per coprire la distanza esistente tra il Comune di Augusta, sua sede di servizio, e quello di Acerra, ove nel frattempo aveva trasferito la propria residenza.
Al riguardo, non può non rilevarsi come detti disagi siano indubbiamente addebitabili alla sua precedente scelta di trasferire la famiglia da Augusta al luogo di gradimento ubicato in Campania.
Egli ha usufruito del legittimo diritto di chiedere il trasferimento da Augusta ad una delle sedi di gradimento ovvero ad altre indicate in subordine.
L'Amministrazione, nell'ambito dell'ampia discrezionalità che le viene riconosciuta in materia di impiego del personale e nel rispetto delle disposizioni dalla stessa emanate ai fini dei trasferimenti di sede dei propri dipendenti, ha tuttavia respinto tali istanze, ovvero non vi ha dato corso, difettando dei presupposti all'uopo previsti.
Di certo il sottufficiale non ha mai contestato nelle sedi opportune tali decisioni, che non costituiscono, pertanto, oggetto del presente giudizio.
Egli lamenta che le strutture mediche della Marina Militare, ed in particolare quella di Augusta, l'avrebbero costretto ad usufruire di lunghi periodi di convalescenza, il ché non corrisponde a ciò che accade in questi casi.
Di norma, i militari, allorché si trovino in costanza di servizio, vengono sottoposti a visita medica soltanto a loro richiesta avendo denunciato di essere afflitti da una patologia invalidante. Solo alla scadenza del periodo di congedo concesso per malattia dalle competenti autorità sanitarie, durante il quale si è considerati temporaneamente non idonei, vengono, questa volta d'ufficio, nuovamente sottoposti a visita medica per accertarne la riacquistata idoneità al servizio.
L'odierno ricorrente ha evidenziato che la patologia "spondiloartrosi" di cui è affetto e per la quale nel 2001 gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, classificata a tab. A, 7^ cat., sarebbe stata all'origine dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, essendo stato costretto a lunghi e faticosi viaggi tra Acerra, domicilio eletto, e la sede di servizio in Augusta.
Egli ha affermato, altresì, che anche la patologia "disturbo dell'adattamento", successivamente accertata dalla competente C.M.O. e causa del congedo, sarebbe stata valutata, a seguito di apposita istanza, inoltrata in data 10/10/2008, come dipendente da causa di servizio ed ascritta a tabella A, cat. 7.
Al riguardo si rileva che l'interessato non ha dimostrato che per quest'ultima patologia si è favorevolmente pronunciato il competente Comitato di Verifica istituito presso il Ministero dell'Economia, il solo competente, a decorrere dal 22 gennaio 2002, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, ad esprimere giudizi sulla dipendenza da cause di servizio delle patologie denunciate dagli interessati, mentre la C.M.O. si pronuncia ai soli fini dell'equo indennizzo eventualmente spettante all'interessato a seguito di detto riconoscimento.
Concludendo sul punto, il Collegio rileva come il ricorrente non abbia comunque dimostrato che la patologia concernente lo stato ansioso depressivo di cui è stato riconosciuto affetto sia riconducibile alla pregressa "spondiloartrosi" ovvero ai disagi del pendolarismo.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato che, nel caso di specie, in violazione delle norme, anche di carattere costituzionale che disciplinano lo status del militare, i suoi superiori diretti ed il Ministero non avrebbero risposto alle sue istanze di conferimento.
La censura appare priva di fondamento, perché formulata genericamente, senza alcun riferimento ad un episodio concreto.
Richiamando quanto sopra esposto con riguardo al primo motivo di ricorso, si rileva che il ricorrente ha usufruito di periodi di licenza di convalescenza e di congedo ordinario mentre era in attesa di un provvedimento di trasferimento, sollecitato da apposita istanza in tal senso avanzata, al quale asseritamente avrebbe avuto titolo a causa delle sue problematiche di salute, derivanti in larga misura, a suo dire, dal fatto che era costretto a viaggiare tra Augusta, sede di servizio e precedente luogo di residenza, ed Acerra, ove nel frattempo aveva volontariamente fissato la nuova residenza, tralasciando di considerare di essere il principale responsabile del lamentato disagio avendone volontariamente ed autonomamente creato i presupposti.
Né può dolersi del mancato accoglimento della sua istanza di trasferimento, in relazione alla quale non ha citato le norme, eventualmente violate, che gli avrebbero dato diritto al provvedimento invocato, né risulta che egli abbia contestato l'avversa decisione nelle sedi opportune.
Neppure può legittimamente eccepire il mancato accoglimento delle sue istanze di conferimento, posto che, nel caso di quella indirizzata al Ministro, egli stesso ha provveduto a ritirarla avendo appreso che, qualora i motivi del conferimento non fossero risultati di carattere privato, come indicato nella stessa, sarebbe andato incontro alle previste conseguenze sul piano disciplinare, mentre quella inoltrata alla Commissione MARIUGP è risultata non accoglibile in quanto l'interessato era in convalescenza, situazione ritenuta incompatibile con la natura dell'istanza.
Non si comprende, inoltre, il motivo per cui il ricorrente, mai destinatario di un provvedimento di trasferimento, tantomeno d'autorità, si lamenti del mancato accoglimento dell'istanza volta ad usufruire della legge n. 86/01, ex legge 100, ossia dei benefici economici connessi ai trasferimenti di sede d'autorità.
Il ricorrente neppure può dolersi, non essendo questa la sede competente, dei mancati riscontri ricevuti dagli organismi di rappresentanza cui si è rivolto per rappresentare le proprie esigenze.
Il Collegio, per i motivi suddetti, non ravvisa nelle vicende esposte dal ricorrente alcuna ipotesi di mobbing.
Si ribadisce che questi è andato volontariamente incontro ai disagi del pendolarismo avendo deciso autonomamente di trasferire la propria residenza a qualche centinaio di chilometri di distanza dalla sua sede di servizio. Ha chiesto ripetutamente licenze di convalescenza cui sono seguiti ulteriori concessioni della specie in sede di visita di rientro, alle quali non si è mai opposto, come avrebbe potuto.
Ritiene di avere diritto ad un trasferimento di sede, per ovviare ai disagi cui è andato incontro responsabilmente, e non cita le norme che l'Amministrazione avrebbe violato adottando il provvedimento di diniego.
Si duole del mancato accoglimento delle sue istanze di conferimento, che invero sono risultate in contrasto con le norme che governano tale istituto.
Eccepisce, inoltre, il mancato accoglimento dell'istanza per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 86/01, ex legge 100, ma non ha mai ottenuto un trasferimento di sede, d'autorità, che ne costituisce il necessario presupposto.
Si lamenta, infine, senza specificarne le ragioni, del comportamento del COCER, asseritamente non propositivo nei suoi confronti, seppure istituzionalmente deputato a sostenere le giuste istanze del personale rappresentato.
Non può essere accolto neppure il quinto motivo di ricorso, concernente l'asserita violazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, posto che il Collegio ritiene detta censura sostanzialmente generica quanto accademica e priva, per i motivi anzidetti, di concreti riferimenti al caso di specie.
Infine, per quel che concerne la censura di cui al n. 6 dei motivi eccepiti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si ritiene, per tutti i motivi fin qui esposti, che non sussistano i presupposti all'uopo prescritti per il riconoscimento in favore del ricorrente dei presunti danni patrimoniali e non asseritamente dallo stesso subiti, atteso che è stata dimostrata l'insussistenza di qualsiasi comportamento vessatorio adottato dall'Amministrazione nei confronti dell'odierno ricorrente.
Concludendo, l'appello va respinto perché infondato.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito, in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese del presente grado di giudizio, data la complessa natura del contenzioso, che tocca aspetti di natura sensibile della persona, possono essere compensate tra le parti.
PQM
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2012, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Marco Buricelli, Pietro Ciani, estensore, Alessandro Corbino, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Pietro Ciani, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 FEB. 2013
11-08-2014 23:30
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