Un militare, nella domanda di arruolamento come volontario nell'esercito italiano, attesta falsamente di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi. Viene assolto, ma la Cassazione annulla la sentenza. Il processo va rifatto, perche il giovane sapeva dell'esistenza del fatto storico..-
Cassazione penale sez. V Data: 24/06/2014 ( ud. 24/06/2014 , dep.10/07/2014) Numero: 30534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
P.L. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 12027/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe,
che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24-4-2013, la Corte d'Appello di Napoli, riformando quella del Tribunale della stessa sede emessa il 27.4.2011, ha assolto P.L. dal reato di cui all'art. 483 c.p., contestatogli perchè, nella domanda di arruolamento come volontario nell'esercito italiano, aveva falsamente attestato di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi.
2. Ricorre il PG territoriale per manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo in punto di consapevolezza della pendenza del procedimento, ritenuta incerta nella decisione impugnata mentre dal certificato dei carichi pendenti in atti risultava che il 12.9.2005, quindi in epoca precedente alla dichiarazione, era stata richiesta la citazione a giudizio per reati anche non colposi del P., il quale nell'interrogatorio reso nel presente procedimento aveva mostrato di averne contezza almeno come fatti storici.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del PG è fondato.
2. Invero il dubbio espresso nella sentenza impugnata circa la consapevolezza del P., al momento della presentazione della dichiarazione, in ordine alla pendenza a suo carico di un procedimento penale per reati anche non colposi, trascura completamente di considerare da un lato il certificato dei carichi pendenti in atti (che reca la data del 30-4-2008), richiamato nel gravame, attestante la risalente pendenza di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 590 e 367 c.p. e art. 189 C.d.S. a carico del P., per il quale era stata richiesta la citazione a giudizio il 12 settembre 2005 (quindi circa due anni prima della falsa dichiarazione), dall'altro che nell'interrogatorio reso nel presente procedimento - acquisito su accordo delle parti -, l'imputato mostrava, come pure evidenziato dal ricorrente, di essere a conoscenza di quei fatti storici, avvenuti in occasione di un incidente stradale.
3. La sentenza merita quindi annullamento per riesame del profilo della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014
25-10-2014 15:57
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