Valutazione del servizio reso da militare. Discrezionalità Pubblica Amministrazione. Sindacato del G.A.. Limiti. Controllo «debole». Forze armate. Rapporti informativi. Valutazione del servizio reso da militare. Rilevanza di pregresse schede valutative. Non sussiste. Loro autonomia.
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 7 ottobre 2014, n. 687
N. 00687/2014 REG.SEN.
N. 00556/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2008, proposto da:
Claudio Ferretti, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Iadecola, con domicilio eletto presso Claudio Avv. Verini in L'Aquila, via G. Carducci, 30;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
del rapporto informativo n. 55 del 10 luglio 2088, relativo al servizio prestato dal ricorrente dal 20 novembre 2007 al 15 maggio 2008; nonchè degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l'ordinanza collegiale 26 novembre 2008, n. 258, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'attuale ricorrente, appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di Silvi, riferisce che con rapporto informativo 10 luglio 2008, n. 55, era stato formulato il giudizio complessivo finale di “non piena sufficienza nel rendimento” in ordine al servizio da lui prestato dal 20 novembre 2007 al 15 maggio 2008.
Con il ricorso in esame ha impugnato tale giudizio, deducendo le seguenti censure:
1) che nelle precedenti note caratteristiche (del 25 novembre 2007) aveva riportato la qualifica finale di “nella media”, mentre nel periodo in questione, nel quale era stato assente dal servizio per circa quattro mesi per un infortunio sul lavoro, era stato valutato negativamente, pur non avendo cambiato il suo operato nell'ambito dell'attività svolta; e che, in realtà, tale valutazione impugnata deve essere interpretata come una vera sanzione disciplinare;
2) che le tre sezioni della scheda valutativa erano state compilate in maniera contraddittoria rispetto alle precedenti note caratteristiche.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, depositando in giudizio, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell'Amministrazione in ordine alle censure dedotte
Alla pubblica udienza del 29 settembre 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.
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DIRITTO
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - l'attuale ricorrente, appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di Silvi, ha impugnato il rapporto informativo del 10 luglio 2008, n. 55, relativo al servizio da lui prestato dal 20 novembre 2007 al 15 maggio 2008.
In tale rapporto è stato formulato il seguente giudizio complessivo finale: “appuntato scelto di normali doti di fondo, spesso accomodante, dal temperamento flemmatico e riservato. Poco disponibile per attività che richiedono forma di collaborazione, carente nell'apporto professionale al reparto. Complessivamente nel periodo oggetto di valutazione non ha raggiunto la piena sufficienza nel rendimento”.
Con i due motivi di ricorso - che possono esaminarsi congiuntamente - si è lamentato nella sostanza delle seguenti circostanze:
- che nelle precedenti note caratteristiche (del 25 novembre 2007) aveva riportato la qualifica finale di “nella media”;
- che nel periodo in questione era stato assente dal servizio per circa quattro mesi per un infortunio sul lavoro;
- che, a suo dire, in tale periodo non aveva cambiato il suo operato nell'ambito dell'attività svolta;
- che, in realtà, tale valutazione impugnata si configurava quale una vera sanzione disciplinare;
- che le tre sezioni della scheda valutativa erano state compilate in maniera contraddittoria rispetto alle precedenti note caratteristiche.
Tali doglianze, va subito precisato, non sono fondate.
Ai fini del decidere deve, invero, partirsi da rilievo che - così come è stato costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa - i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un'altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza però invadere la sfera discrezionale propria dell'amministrazione, se non in presenza di manifesta abnormità o di travisamento dei presupposti di fatto (Cons. St., sez. II, 28 luglio 2011, n. 4309).
In particolare, tale giurisprudenza ha anche precisato che in sede di valutazione del servizio reso dal militare nel periodo da prendere in considerazione per la redazione del rapporto informativo, l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui concreto esercizio può essere sindacato dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della manifesta illogicità e del difetto di motivazione, della carenza di presupposti e della macroscopica irragionevolezza, mentre non lo è per la contraddittorietà con i giudizi espressi negli anni precedenti (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VI, 4 luglio 2013, n. 3489), dato che le schede valutative dei militari sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, sicché non sono censurabili sotto il profilo della contraddittorietà in mancanza di elementi macroscopicamente irrazionali e incoerenti.
Tali giudizi analitici e complessivi possono, infatti, variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno in relazione alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica.
Ne deriva che lo spettro indagativo del giudice amministrativo va circoscritto a quello che si definisce un controllo «debole» dell'azione amministrativa, nel senso che è limitato a verificare la razionalità estrinseca della valutazione posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.
Così precisati i limiti del sindacato di questo Giudice sull'atto impugnato, va evidenziato che nella specie, con specifico riferimento a quelli che sono gli atti del giudizio, sembra al Collegio che la valutazione impugnata non sia manifestamente illogica, carente dei presupposti o macroscopicamente irragionevole. Né ovviamente, come già detto, essendo le schede valutative autonome e indipendenti l'una dalle altre, l'atto impugnato può essere censurato, in mancanza di elementi probatori, sotto il profilo della contraddittorietà.
Ugualmente non assumono in merito particolare rilievo per un verso il fatto che il militare nel periodo in questione sia stato assente dal servizio per circa quattro mesi per un infortunio sul lavoro e per altro verso la valutazione soggettiva formulata dallo stesso ricorrente in ordine all'attività da lui in concreto svolta.
Tale valutazione impugnata, per la sua natura, non può, infine, configurarsi come una sanzione disciplinare.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto per essere prive di pregio le doglianze dedotte.
La natura della controversia e la risalenza del ricorso inducono, infine, il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
16-10-2014 15:51
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