Agente di custodia: tardività la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ansia depressiva con sindrome dissociativa.
Sentenza 823/2015
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario, dott. Giuseppe DI BENEDETTO, in funzione di Giudice Unico delle pensioni
Visto l'atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Udito, all'udienza tenuta il 19 febbraio 2015, con l'assistenza del segretario sig. Guglielmo REGA, l'Avv.to Virgilio ROMANO su delega dell'Avv.to Maurizio Maria GUERRA per il ricorrente, non intervenuto il rappresentante del Ministero della Giustizia –Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 62648 del registro di segreteria, depositato in data 10.06.2010, promosso dal sig. P. C., nato a Omissis (NA) il Omissis ed ivi residente in Omissis, elettivamente domiciliato in Tolentino (MC), Galleria Europa n. 14, presso lo studio legale Guerra e rappresentato e difeso dell'avvocato Paolo GUERRA unitamente e disgiuntamente all'avvocato Maurizio Maria GUERRA.
contro
Ministero della Giustizia –Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, e avverso la nota-provvedimento n. 54415 del 22 settembre 2003.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente –in servizio presso il Corpo degli Agenti di Custodia dal 11.12.1989 al 22.05.1992- ha impugnato la nota-provvedimento pos. N. 54415 del 22 settembre 2003 con la quale è stata respinta per la rilevata tardività la domanda -inoltrata con istanze del 08/05/2002 e 18/06/2002- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Ansia depressiva con sindrome dissociativa”.
Parte attrice ha rappresentato che:
· con istanza in data 20 ottobre 1990 chiedeva di essere congedato dal Corpo AA. CC. per urgenti motivi personali e familiari allegando di soffrire di claustrofobia e di sentirsi insicuro alla presenza dei detenuti;
· l'istanza era rigettata con nota in data 6 dicembre 1990;
· in data 6 novembre 1990 faceva pervenire alla Direzione della Casa Circondariale di Biella, per il tramite della Stazione Carabinieri di Frattamaggiore (NA) il certificato del dott. Michele Perrotti attestante l'infermità -sindrome ansioso-depressiva - di cui era affetto affetto;
· era sottoposto in data 20 novembre 1990 a visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera 1^ del Policlinico Militare di Milano che con verbale n. 5148 in pari data poneva diagnosi di "Turbe ansioso depressive in personalità labile con insufficiente capacità adattativa", infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio, con giudizio di temporanea inidoneità al servizio di istituto per 180 giorni; giudizio confermato dalla Commissione Medica di II istanza di Torino con verbale n. 1973 del 6 dicembre 1990;
· gli era concessa licenza straordinaria di convalescenza a decorrere dal 21 novembre 1990 fino al 18 maggio 1991;
· era sottoposto in data 21 maggio 1991 a visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera 1^ del Policlinico Militare di Milano che, con verbale n. 2281 poneva diagnosi di "Personalità labile in disadattamento in turbe ansioso-depressive", infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio, con giudizio di temporanea inidoneità al servizio di istituto per 180 giorni; giudizio confermato dalla Commissione Medica di II istanza di Torino con verbale n. 1183 del 12 giugno 1991.;
· a conclusione di licenza convalescenza di 180 giorni a decorrere dal 21 maggio 1991 fino al 16 novembre 1991era nuovamente sottoposto in data 21 novembre 1991 a visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera l" del Policlinico Militare di Milano che, con verbale n. 4842 in pari data poneva diagnosi di "Turbe ansioso depressive reattive", infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio, con giudizio di temporanea inidoneità al servizio di istituto per 180 giorni confermato dalla Commissione Medica di II istanza di Torino con verbale n. 2261 de116 gennaio 1992;
· era sottoposto, in data 20 maggio 1992, a visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera del Policlinico Militare di Milano che, con verbale n. 2066 in pari data poneva diagnosi di "Persistenti turbe ansioso depressive in personalità labile ", infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio, con giudizio di permanente inidoneità al servizio di istituto e di ascrivibilità dell'infermità alla quinta categoria tab. A dal congedo qualora dipendente da causa di servizio;
· con verbale n. 1049 del 2 luglio 1992 la Commissione Medica di II istanza di Torino era resa diagnosi di "Personalità labile ed impulsiva" con conferma del giudizio di permanente inidoneità in modo assoluto al servizio nella Polizia Penitenziaria.
2. Il Ministero della Giustizia –Dipartimento Amministrazione Penitenziaria si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 22.03.2010 e ha rappresentato che
· il ricorrente in data 30.08.1990 era nominato allievo guardia del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, con la ferma di tre anni, e collocato in congedo a decorrere dal 20.05.1992 per infermità, giusto giudizio reso dalla C.M.O. di Milano con verbale modello B. n.2066 del 20.05.1992 e, parzialmente, confermato con il verbale n.1049 del 02.07.1992, dalla Commissione Medica di seconda istanza di Torino;
· le istanze di trattamento di privilegio presentate n data 08.05.2002 e 18.06.2002, per l'infermità: "Persistenti turbe ansioso repressive in personalità labile" erano respinte per tardività ai sensi dell'art.169 del T.U. del 29.12.1973, 1092.
3. Con ordinanza n. 477/2013 di questa Sezione Giurisdizionale in considerazione che alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite, con sentenza n. 8/2001/QM, "non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio”, è stata disposta una CTU a cura del Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei conti per acquisire, motivato parere in merito parere in ordine alla sussistenza di un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra l'infermità sofferta dal ricorrente ed il servizio dallo stesso prestato, indicando in caso positivo la categoria di ascrivibilità alla data della domanda.
3.1 L'organo di consulenza con nota depositata in data 29.04.2014 ha espresso parere motivato nel senso “la richiesta infermità del ricorrente era da definire, al congedo del 1992 ed alla data delle relative istanze, in termini di "Disturbo depressivo con ansia generalizzata di tipo reattivo a valenza neurotica e di grado moderato. in soggetto con tratti di personalità labile-dipendente. La precedente infermità psichica NON può ritenersi allo stato degli atti, sotto alcun profilo, in rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio prestato dal ricorrente Sig. P. C. talchè, come da Ordinanza, non si procede ad indicarne la categoria di ascrivibilità”.
4. Il patrono del ricorrente con memoria depositata in data 26.09.2014 ha Censurato le conclusioni raggiunte dal consulente incaricato ed ha prodotto perizia medica di Parte a firma del dott. Giovanni FASCIA.
5. A conclusione dell'odierna udienza, udito l'Avv.to Virgilio ROMANO che ha chiesto il disporsi di un nuovo CTU,, non intervenuto il rappresentante del Ministero della Giustizia, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sottoposto a gravame è la nota-provvedimento pos. N. 54415 del 22 settembre 2003 con la quale è stato opposto diniego alla domanda -inoltrata con istanze del 08/05/2002 e 18/06/2002- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Ansia depressiva con sindrome dissociativa”.
2.Preliminarmente va disattesa l'istanza formulata dai patroni del ricorrente e volta ad un ulteriore incombente istruttorio per la ritenuta adeguatezza degli elementi acquisiti ai fini del decidere.
3. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
3.1 Occorre, infatti, rilevare che -oltre il parere negativo formulato dai competenti organi durante l'istruttoria espletata in via amministrativa- si è espresso nel senso della non dipendenza da causa di servizio anche l'organo consulenziale interpellato.
2.2 In particolare il Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei conti ha rilevato che “il servizio de quo costitui occasione di rivelazione di un quadro personologico caratterizzato da fragilità, labilità, passività, dipendenza e scarsa adattabilità con subentrante occasionato conflitto neurotico ad espressione depressivo-ansiosa; il servizio stesso non potè inalcun modo determinare od interferire con il detto strutturato-originario quadro personologico di base neanche in termini di aggravamento o di peggiorativo decorso. Il fatto che il ricorrente potè rimanere circa due anni in continuativa convalescenza ovvero i disagi dei viaggi a Milano e Torino per le visite de qui bus ovvero i non risultanti accertamenti psicologici istituzionali in servizio, ovvero il fatto che il ricorrente potè allegare spontaneamente i citati urgenti fatti personali familiari (cfr.. Dr. Fascia, v. sopra) sono considerazioni irrilevanti e prive di significanza clinica e medico-legale”, concludendo con il parere espresso nel senso che “La richiesta infermità del ricorrente era da definire, al congedo del 1992 ed alla data delle relative istanze, in termini di "Disturbo depressivo con ansia generalizzata di tipo reattivo, a valenza neurotica e di grado moderato. in soggetto con tratti di personalità labile-dipendente. La precedente infermità psichica NON può ritenersi allo stato degli atti, sotto alcun profilo, in rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio prestato dal ricorrente Sig. P. C. talchè, come da Ordinanza, non si procede ad indicarne la categoria di ascrivibilità”.
4. Il richiamato parere dell'organo di consulenza interpellato è da ritenere esaustivo avendo tratto dall'attenta disamina del carteggio logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.
5. Alla luce di quanto sopra, la pretesa pensionistica del ricorrente è da considerare priva di fondamento giuridico, e la determinazione impugnata immune da censure.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 19.02.2015
IL GIUDICE
Giuseppe DI BENEDETTO
Deposito in Segreteria 9 settembre 2015
Il Direttore della Segreteria
Dott. Carmine DE MICHELE
04-10-2015 18:05
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