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Sentenza

Appuntato della Guardia di Finanza viene condannato per furto di energia elettri...
Appuntato della Guardia di Finanza viene condannato per furto di energia elettrica. Viene successivamente inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Consiglio di Stato  sez. IV    09/07/2015 ( ud. 20/01/2015 , dep.09/07/2015 ) Numero:    3431
 
                                        REPUBBLICA ITALIANA
                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                       Il Consiglio di Stato
                             in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
                                    ha pronunciato la presente
                                             SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3862 del 2009, proposto da:
    Ga. Cl., rappresentato e difeso dall'avv. Lu. Ce., con domicilio eletto
    presso Gi. Ma. St. Gr. in Roma, corso Vi. Em. II. Nº18;
                                              contro
    Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale
    della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
    presso i cui uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via (omissis...);
                                          per la riforma
    della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00044/2009,
    resa tra le parti, concernente diniego riesame procedimento disciplinare.
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze
    e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Ni. Ru. e
    uditi per le parti gli avvocati Cecinato e l'avv. dello Stato Palatiello;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


    Fatto

    Il sig. Cl. Ga., appuntato appartenente al Corpo della Gu. di Finanza, nel 1994 veniva sottoposto a procedimento penale innanzi alla Pretura di Reggio Calabria, perché imputato del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 e comma 7 c.p., per aver rimosso i sigilli, apposti dal personale ENEL, dall'interruttore del limitatore di potenza, sottraendo, in tal modo, 231 Kw; e per il reato di cui all'art. 9 del R.D.L. n. 54/1936 ed art. 20 T.U. dell'8 luglio 1924, per aver evaso l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

    Il Pretore di Reggio Calabria con sentenza del 25.3.1998, dichiarava il sig. Ga. colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 e comma 7 c.p. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa, con i benefici di legge, assolvendolo dal reato di evasione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

    Avverso la suddetta sentenza lo stesso proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria che, con sentenza n. 2/874 del 31 ottobre 2002, passata in giudicato il 15 gennaio 2003, dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

    A seguito del processo penale, nel febbraio del 2003, il Comando Generale della Guardia di Finanza incaricava l'Ufficiale inquirente di svolgere un'inchiesta formale disciplinare; quest'ultima si concludeva con determina dell'11 marzo 2004, con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza, previo parere della Commissione di disciplina, infliggeva al Ga. la sanzione della perdita del grado per rimozione.

    Avverso il suddetto provvedimento l'odierno appellante proponeva ricorso innanzi il Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, che lo accoglieva con sentenza n. 8335 del 27 novembre 2004; in virtù dell'appello spiegato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza la decisione n. 1851 del 22 aprile 2005 riformava la pronuncia di prime cure.

    Due anni dopo l'anzidetta pronuncia e, precisamente, nel gennaio del 2007, il sig. Ga. presentava un'istanza di riesame del procedimento disciplinare sostenendo:
Avv. Antonino Sugamele

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