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Sentenza

Capitano di vascello e Capitano di fregata condannati perchè quali responsabili ...
Capitano di vascello e Capitano di fregata condannati perchè quali responsabili del contenzioso per alcune pratiche non risultava emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento.
Repubblica Italiana N°177/2015
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il V.
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Guido Carlino	Presidente
Giovanni Comite				Giudice relatore 
Gennaro Di Cecilia				Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel giudizio di responsabilità in riassunzione, iscritto al n. 29788 (già 27621) del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per il V. nei confronti dei sigg.ri: 1) L.F., nato il ...... a ........... residente a ......, in via ..........., Capitano di Fregata, con funzioni di Capo Sezione Contenzioso e Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto di ......... dal .....,2) S.U., nato il ................., residente a ................................ rappresento e difeso dall'Avv. Curato Francesco Maria, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo a V. (VE), in P.le Roma n. 468/B, Capitano di Vascello, con funzioni di Capo Sezione, ......................., e di Capo Ufficio Contenzioso, dal .........................
Visto l'atto di riassunzione del giudizio, le memorie di costituzione e integrative in sede di riassunzione, gli altri atti e i documenti tutti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2015 e con l'assistenza del segretario dott.ssa Guarino Cristina, il Giudice relatore dott. Comite Giovanni, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Mingarelli Alberto, e l'Avv. Curato Francesco Maria, in difesa di S.U.; non rappresentato, come per legge, il convenuto L.F., ritualmente costituito con scritto difensivo personale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 07 maggio 2014, iscritto a n. 29788 del registro di segreteria, depositato l'8 seguente e ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la Procura regionale della Corte dei conti per il .... riassumeva, dinanzi questa Sezione giurisdizionale (Giudice del rinvio), a mente dell'art. 392 c.p.c., la causa n. 27621 di cui all'atto introduttivo depositato in data 07 luglio 2010, con il quale era a chiedere la condanna dei convenuti in epigrafe al ristoro della complessiva somma di € 17.719,79, quale asserito nocumento patrimoniale cagionato all'Erario statale dal mancato introito di sanzioni amministrative, da porre a carico di L.F., nella misura di € 14.077,17, e di S.U., nell'importo di € 03.642,62, “...o nel diverso e maggior danno, o nella diversa proporzione, che Il Collegio riterrà di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio”.
A – L'acquisizione della “notitia damni”.
All'origine della vertenza è la denuncia, trasmessa alla Procura regionale ..... in data 28 maggio 2001, dell'allora Comandante della Capitaneria di Porto di V. C.A. G. C., afferente un presunto danno erariale derivante dal mancato introito di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di navigazione marittima e di navigazione lagunare, nonché in materia di pesca marittima e nautica da diporto, per il quale erano segnalati il Capitano di Vascello S.U., il Capitano di Fregata L.F., il Sottotenente di Vascello F. S. e il Capitano di Fregata S. N., in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Sezione e l'Ufficio Contenzioso della Capitaneria di Porto di V. e la “...cui attività può in ipotesi porsi in rapporto causale con l'evento segnalato”. 
In specie, si dava conto che a seguito della ricezione da parte del Sottotenente di Vascello F.S., in servizio dal 20 dicembre 1999 presso la Capitaneria di Porto di V. con funzioni di Capo Sezione dell'Ufficio Contenzioso, di due rapporti informativi, recanti la data del ..... segnalanti anomalie sull'omesso pagamento di sanzioni amministrative e sulla mancata emissione per le stesse della c.d. ordinanza – ingiunzione, veniva affidato, il 25 luglio seguente, incarico ispettivo e d'indagine al Comandante in seconda del predetto Ente portuale, Capitano di Vascello P. R.. All'esito della suddetta attività di inchiesta è prodotto un primo rapporto di servizio del 12 gennaio 2001, integrato con atto del 26 aprile successivo (a ragione dell'ulteriore nota informativa del 21 marzo 2001, a firma del S.T. F., che poneva in evidenza altre manchevolezze con riguardo alle pratiche relative agli anni 1996/1997), che accertava che per alcune pratiche non risultava emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento, vuoi perché non reperiti i relativi fascicoli, vuoi perché non rinvenuta alcuna documentazione all'interno degli stessi, né il provvedimento di archiviazione, né tampoco vi era prova dell'avvenuto versamento da parte dei trasgressori, mentre per altre infrazioni non si era provveduto alla notifica del relativo verbale nei termini di legge.
B - I fatti come ricostruiti all'esito dell'attività istruttoria disposta dalla Procura regionale.
Con nota istruttoria n. .... del ......, il Requirente contabile era a chiedere alla Capitaneria di Porto di V. l'invio, tra altri documenti, della relazione dell'Ispettorato Generale di Finanza riguardante la verifica amministrativo contabile eseguita dal ................. presso gli Uffici della Direzione Marittima e della Capitaneria di Porto, nel corso della quale sarebbe emerso che taluni processi verbali di contestazione non risultavano estinti dagli interessati mediante pagamento in misura ridotta né, in seguito, la Capitaneria risultava aver provveduto all'emissione delle ordinanze – ingiunzioni o di archiviazione, e di un atto ricostruttivo dei totali delle sanzioni non riscosse ai fini della susseguente costituzione in mora degli asseriti responsabili, da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Con lettera a riscontro, in data 27 giugno 2003, il Contrammiraglio (C.P.) C. G. trasmetteva la documentazione richiesta, comprensiva della nuova lista dei verbali, completi degli importi presuntivamente non percepiti dall'Amministrazione, delle norme violate e dei destinatari. Quanto alla impossibilità di ricostruire il contenuto di alcuni fascicoli, ne segnalava il verosimile avvenuto smarrimento a seguito del trasferimento e del conseguente trasloco, la cui responsabilità sarebbe stata del Capo Sezione Contenzioso di allora C.F. L.F., della sede della Capitaneria ........................, avvenuto a fine 1998. 
Il 06 agosto 2003 pervenivano alla Procura regionale gli atti di costituzione in mora, debitamente notificati ai presunti responsabili, S.U., L.F., S. N. e F. S., del pregiudizio da mancato introito di sanzioni pecuniarie amministrative, rinnovati prima della scadenza del quinquennio, in specie con lettere raccomandate recanti la data del 26 aprile 2008.
Con successiva delega istruttoria del 04 marzo 2004 l'Inquirente, poiché dalla verifica amministrativo contabile effettuata dal 02 dicembre 1996 al 17 gennaio 1997 e dagli atti conseguenti “...emerge(va) la possibilità che nell'ambito dell'attività sanzionatoria dell'Amministrazione controllata possano essersi creati presupposti di danno erariale...”, era a chiedere all'Ispettorato Generale di Finanza “...una seconda relazione sui predetti fatti, che evidenzi e quantifichi i danni erariali”. Pertanto, dal 07 al 18 giugno 2004, veniva effettuata una nuova verifica, presso gli Uffici della “Direzione Marittima e Capitaneria di Porto di V.”, con esiti sintetizzati in relazione a firma del dott. F. B.i che, al punto 3), disaminava la problematica relativa alle omissioni in materia di sanzioni amministrative imputabili all'Ufficio contenzioso del Corpo di Capitaneria V. . All'esito dell'ispezione erano, in particolare, evidenziate le seguenti irregolarità:
n. 7 verbali di sanzioni amministrative (anni 1995 e 1999) non notificati entro i termini di cui all'art. 14 della L. 689/81, per un totale di £ 11.200.000 (pari ad € 5.784,32), erroneamente indicate nella relazione in £ 12.200.000; n. 37 verbali (anni 2001, 2002 e 2003) per i quali, al momento della predisposizione della relazione dell'Ispettorato, non era ancora scaduto il termine quinquennale della prescrizione dell'azione sanzionatoria; n. 73 verbali per i quali non erano state emesse né l'ordinanza di ingiunzione né l'ordinanza di archiviazione (anni dal 1991 al 1997) entro il termine di prescrizione quinquennale, per un totale di £ 28.976.050 (pari ad € 14.964,88).
L'ammontare complessivo del preteso danno - inizialmente determinato dal suddetto Ispettore, per un mero errore di calcolo, in £ 41.176.050 - risultava essere pari a £ 40.176.050 (£ 11.200,000 + £ 28.976.050) vale a dire ad € 20.749,20.
A tale somma il predetto Ispettore era giunto considerando, per ciascun verbale, l'importo "corrispondente al doppio del minimo o al terzo del massimo edittale (sanzione in misura ridotta)...” anche se secondo una prassi consolidata dell'Ufficio contenzioso, “...la misura delle sanzioni applicate in sede di emissione delle ordinanze – ingiunzioni, salvo casi particolari, è determinata con l'incremento del 20 per cento di quella prevista nel verbale in misura ridotta...”.
C - Invito a dedurre.
I fatti dianzi esposti, integranti per il Requirente una condotta omissiva gravemente colposa, determinante l'asserito evento di danno consistente nel mancato introito di sanzioni amministrative quantificate nell'importo complessivo di € 18.785,47, inducevano il medesimo a notificare invito a produrre deduzioni ed eventuali documenti, entro giorni trenta, con facoltà di essere auditi nello stesso termine, a: 1) S.U., il 10 aprile 2010, 2) L.F., il 30 marzo 2010, 3) S. Natale, il 07 aprile 2010, e 4) F. Sirio, il 16 aprile 2010. Nell'invito si dava conto che: l'importo a titolo di sanzioni amministrative, elevate nel 1995 e non notificate entro i termini di cui all'art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981, pari a £ 400.000 (€ 206,58), andava a ridurre a £ 10.800.000 (€ 05.577,73) l'originaria somma di £ 11.200.000 (€ 05.784,32), per conseguente estinzione dell'obbligazione, atteso che decorsi i cinque anni dal 91° giorno (rispetto alla prima costituzione in mora del 2003) la relativa azione erariale risultava prescritta. Riguardo, invece, ai 37 verbali degli anni 2001, 2002, e 2003 la Capitaneria di Porto, con note dell'11 settembre 2009 e del 30 marzo 2009, informava la Procura regionale che i relativi procedimenti erano stati tutti definiti nel rispetto dei tempi dettati dalla legge n. 689/'81. Da ultimo, l'asserito pregiudizio di £ 28.976.050 [€ 14.964,88] andava ridotto dell'importo dei verbali di infrazione relativi alle annualità 1991, 1992 e 1993, poiché prescritta non solo l'azione amministrativa per recuperarle (ove possibile) ma anche l'azione erariale, anche nei confronti di coloro che avrebbero dovuto vigilare. Di tal ché, tale posta di presunto danno andava rideterminata in £ 25.573.730 (€ 13.207,73). Da qui la contestazione, in sede di invito, dell'importo complessivo di £ 36.373.730 (€ 18.785,47) da ripartire tra i vari convenibili: ossia € 05.577,74, asseritamente derivanti da sanzioni amministrative non incassate a causa della mancata notifica dei verbali dell'anno 1999, da ripartirsi in parti uguali tra il Capitano di Vascello S. e il Capitano di Fregata L.; € 05.936,38, quale importo presuntivamente conseguente alla mancata emissione dell'ordinanza ingiunzione, da ripartirsi in parti uguali tra i Sigg.ri S., L., F. e S.; € 07.271,35, quale asserito danno conseguente alla mancata emissione di ordinanza ingiunzione per l'annualità 1994, da ripartirsi in parti uguali tra gli ufficiali S. e L..
A fronte dell'invito gli interessati producevano difese preliminari, integrate dalla disposta audizione, nelle quali instavano, con diverse motivazioni, per l'archiviazione della vertenza.
D - Evocazione in giudizio.
Gli argomenti svolti nelle controdeduzioni erano ritenuti dalla Procura regionale dirimenti ai fini dell'archiviazione della vertenza nei confronti dei convenibili S. N. e F. S., giacché “...pur non avendo entrambi all'atto del loro insediamento ricevuto le consegne dai loro predecessori (rispettivamente L. e S.), si erano attivati e prodigati per riparare alla situazione di disordine in cui versava l'Ufficio Contenzioso, con l'evasione di numerose pratiche sino ad allora sospese...”, non convincenti, invece, per archiviare la vertenza nei confronti di S.U. e di L.F.: onde l'evocazione dei predetti deducenti, che ha incardinato il presente processo.
In particolare, quanto al convenuto F.L., Capo Sezione Contenzioso dal 14 luglio 1997 al 19 dicembre 1999, la Procura era a rilevare che i verbali per sanzioni amministrative non notificati entro 90 giorni risalivano tutti all'anno 1999 (con scadenza del termine per la notifica nel periodo in cui L. ricopriva il predetto incarico), mentre le mancate archiviazioni o mancate emissioni delle ordinanze - ingiunzioni nel termine prescrizionale di cinque anni erano relative a verbali degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997. Per ciò, dal momento dell'assunzione dell'incarico il suddetto avrebbe avuto tutto il tempo necessario per esaminare le pratiche e predisporre una sorta dì scadenziario in base ai relativi termini di decadenza e prescrizione. Analogamente, seppure con riferimento alle sole mancate emissioni di ordinanze ingiunzioni di verbali degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 (e non ai verbali non notificati del 1999) era a dirsi per U. S., Capo Sezione dal 1° febbraio 1985 al 13 luglio 1997 e Capo Ufficio Contenzioso dal 13 luglio 1997 al 09 ottobre 1998. 
Osservava, il Requirente, che non vi era traccia, nella documentazione acquisita, di alcuna catalogazione dei fascicoli, non un rapporto o una segnalazione al Comando a firma dei predetti circa la situazione di difficoltà in cui versava l'Ufficio Contenzioso, e nessuna richiesta di intervento rivolta al Comando per fronteggiare la mole di lavoro in carico alla Sezione. E a comprova delle omissioni contestate, con riferimento in particolare a L., il Pubblico requirente richiamava la nota del 12/06/2001 con la quale il Comandante della Capitaneria di Porto di V. del tempo, G.C., comminava allo stesso la punizione di 3 giorni di consegna di rigore "per aver espletato con negligenza il servizio nel periodo dal 14/07/1997 al 19/12/1999, in quanto rivestendo l'incarico di Capo Sezione Contenzioso non ha trattato puntualmente le pratiche nei tempi previsti omettendo di informare il Comando in ordine alla situazione che si era creata nella Sezione, con ipotesi di danni erariali". Grave manchevolezza era inoltre ravvisata nel non avere i convenuti effettuato il passaggio di consegne, obbligatorio per ogni avvicendamento funzionale, e confermato espressamente dall'art. 42, punto 1), della "Direttiva per l'organizzazione interna dei servizi relativi agli uffici marittimi periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie di Porto" del 2001, ove è previsto che chi assuma l'incarico di Capo Servizio o di Capo Sezione riceva dal suo predecessore tutti i documenti in carico all'Ufficio, nonché "la situazione particolareggiata delle questioni e pratiche in sospeso, in arretrato e l'elenco di quelle di maggior rilievo". L'obbligatorietà di tale incombenza è evidente inoltre negli ordini del giorno con i quali vengono affidati gli incarichi come prassi in uso presso gli Uffici della Capitaneria. Quanto al convenuto L., l'Attore era altresì a porre in rilievo che lo stesso, come comunicato dal Contrammiraglio G. C. con nota del 27 giugno 2003, sarebbe stato , effettuato verso fine 1998, trasloco al quale veniva verosimilmente ricondotto lo smarrimento di alcuni faldoni e il generale disordine delle pratiche. Pertanto, il PM, “...pur non mettendo in dubbio la carenza di personale, in più occasioni segnalata, in cui versava l'Ufficio Contenzioso della Capitaneria di Porto di V., e pur riconoscendola quale elemento concorrente nella determinazione del danno...”, ravvisava nella condotta dell'allora Capitano di Vascello U. S., e di gran lunga in quella del Capitano di Fregata F. L., un elevato grado di scostamento rispetto al comportamento cui avrebbero dovuto invece attenersi in rispetto alle regole di comune prudenza oltreché interne al funzionamento delle Capitanerie, il secondo anche in qualità di funzionario responsabile del trasloco 1998, atteso che nell'attività di riscossione delle sanzioni amministrative vi sono dei termini inderogabili stabiliti per legge, la cui inosservanza produce la prescrizione o l'estinzione del diritto ad agire.
Onde, nei comportamenti dei due prevenuti era ravvisabile la violazione dei doveri d'ufficio che aveva assunto, per la continuità delle omissioni ed il grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni loro assegnate, i tratti di una condotta illecita gravemente colposa. Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione erariale, sollevata nelle difese preliminari da S., la Procura osservava come alle costituzioni in mora ed ai relativi rinnovi avesse provveduto direttamente l'Amministrazione danneggiata, mediante atti propri, contenenti un'intimazione dì adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto sostanziale dì costituirlo in mora. Riguardo, invece, alla considerazione del medesimo convenuto, che nelle difese preliminari osservava non essere stato provato "...il buon fine (sotto il profilo dell'incasso delle sanzioni amministrative) dei verbali di contravvenzione", la Procura rilevava aver già provveduto ad applicare una sorta di riduzione del danno, posto che le sanzioni erano state considerate nella loro misura ridotta, senza l'incremento del 20% che veniva di prassi applicato dalla Capitaneria.
In sintesi, riteneva la Procura che F. L. dovesse essere ritenuto unico responsabile della mancata notifica dei 5 verbali, riportati di seguito e relativi all'anno 1999:
Verbale n. 150 del 15/8/1999, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale n. 152 del 15/8/1999, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale n.157 del 15/8/1999, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale n. 162 del 16/8/1999, £ 200.000 (€ 103.29);
Verbale n. 315/99 del 28/10/1999, £ 10.000.000 (€ 5.164,57), per un totale parziale di € 5,577,73.
Quanto ai verbali non seguiti dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dall'eventuale provvedimento di archiviazione nel termine di prescrizione di cinque anni - esclusi i verbali non inseriti nell'atto di costituzione in mora (verb. Carabinieri n. 49 del 20/10/1994, verb. Capit. n. 214 del 23/08/1994, verb. G.d.F. n, 26 del 29/06/1995, verb. Capit. n. 39 del 17/06/1995,) e il verbale della Capitaneria n. 218 del 6/11/1995 per il quale risultava pagata la relativa sanzione, come comprovato da L. - il danno erariale per mancato introito di sanzioni amministrative, da ripartirsi tra L. e S., e da imputare nella misura del 70% al primo e del 30% al secondo, ammontava ad € 12.142,06 ed era la risultante delle seguenti annualità:
ANNO 1994
Verbale Carabinieri n. 102 del 6/6/1994, £ 2.000.000 (€ 1.032,91);
Verbale Polizia n. 129 del 21/5/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Carabinieri n. 136 del 21/04/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Guardia Forestale, n. 207 del 18/11/1994 £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Carabinieri n. 209 del 18/11/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale G.d.F. n. 217 del 16/08/1994,. £ 333.335 (€ 172,15);
Verbale G.d.F. n. 221 del 30/08/1994, £ 333.335 (€ 172,15);
Verbale Capitaneria di Porto n. 8 del 1/02/1994, £ 274.600 (€141,82);
Verbale Capitaneria di Porto n. 9 del 1/02/1994, £ 274.600 (€ 141,82);
Verbale Capit. n. 16 del 1/02/1994, £ 274.600 (€141,82);
Verbale Capit. n. 35 del 22/02/1994, £ 2.000.000 (€ 1.032,91);
Verbale Capit. n. 37 del 12/02/1994, £ 80.000 (€ 41,32);
Verbale Capit. n. 54 del 21/02/1994, £ 274.600 (€ 141,82);
Verbale Capit. n. 55 del 21/02/1994, £ 274.600 (€ 141,82);
Verbale Capit. n. 70 del 27/02/1994, £ 120.000 (€ 61,97);
Verbale Capit. n. 105 del 23/04/1994, £ 274.600 (€ 141.82);
Verbale Capit. n. 108 del 15/04/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 109 del 15/04/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 111 del 15/04/1994, £ 207.900 (€ 107,37);
Verbale Capit. n. 113 del 15/04/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 115 del 15/04/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 122 del 6/05/1994, £ 143.800 (€ 74,27);
Verbale Capit. n. 126 del 6/05/1994, £ 2.000.000 (€ 1.032,91);
Verbale Capit. n. 147 del 13/07/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. 152 del 30/07/1994, £ 100.000 (€ 51,64);
Verbale Capit. n. 157 del 30/07/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 161 del 23/07/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit.  n. 174 del 24/07/1994, £ 666.665 (€ 344,30);
Verbale Capit. n. 178 dell'11/08/1994, £ 120.000 (€ 61,97);
Verbale Capit. n. 184 del 7/08/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 194 del 17/08/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 200 del 12/08/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 201 del 12/08/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 205 del 13/08/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 210 del 13/08/1994, £ 200,000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 212 del 30/08/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Carab. n. 67 del 4/7/1994, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Polizia n. 175 del 21/05/1994, £ 600.000 (€ 309,87).
ANNO 1995:
Verbale G.d.F. n. 59 del 10/04/1995, £ 333.335 (€ 172,15);
Verbale G.d.F. n. 77 del 10/04/1995, £ 333.335 (€ 172,15);
Verbale G.d.F. n. 86 del 6/04/1995, £ 4.000.000 (€ 2.065,83);
Verbale Capit. n. 20 del 05/05/1995 £ 207.900 (€ 107,37);
Verbale Capit. n. 109 del 21/08/1995, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Capit. n. 146 del 19/08/1995, £ 8.000 (€ 4,13);
Verbale Capit. n. 228 del 14/11/1995, £ 72.300 (€ 37,34);
Verbale Capit. n. 236 del 10/11/1995, £ 208.300 (€ 107,58);
Verbale Carab. n. 173 del 24/03/1995, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Carab. n. 218 dell'8/04/1995, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Polizia n. 101 del 2/08/1995, £ 333.335 (€ 172,15);
Verbale Polizia n. 102 dell'8/08/1995, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Polizia n. 104 del 9/08/1995, £ 333.335 (€ 172,15);
Verbale Polizia n. 105 del 12/08/1995, £ 120.000 (€ 61,97);
Verbale Polizia n. 106 del 12/08/1995, £ 200.000 (€ 103,29);
Verbale Polizia n. 107 del 12/08/1995, £ 200.000 (€ 103,29).
ANNO 1996:
Verbale Capit. n. 36 del 17/04/1996, £ 2.000.000 (€ 1.032,91)
Verbale Capit. n. 38 del 18/04/1996, £ 8.000 (€ 4,13)
Verbale Capit. n. 65 del 7/05/1996, £ 200.000 (€ 103,29).
In conclusione: a L.F. andava imputato l'importo complessivo di € 14.077,17 (di cui € 05.577,73, per i verbali del 1999 non notificati entro giorni 90, ed € 08.499,44, quale 70% di € 12.142,06, per i verbali non seguiti da ordinanza ingiunzione ovvero da provvedimento di archiviazione per gli anni 1994, 1995 e 1996); a S.U. l'importo di € 03.642,62 (pari al 30% di € 12.142,06).
E - Scritti a difesa.
Con breve memoria, in atti al 28 ottobre 2010, si costituiva in giudizio S.U. (generalizzato in epigrafe), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della stessa, dall'Avv. Curato Francesco Maria, C.F. CRT FNC 58R16 L174F, p.e.c. francesco.curato@coaV..it, fax 041/2410750, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo a V. (VE), P.le Roma n. 468/B, che, nel riservarsi ogni produzione documentale e deduzione difensiva, instava per l'inammissibilità e comunque per il rigetto della domanda in quanto prescritta e infondata. Nel successivo scritto difensivo, versato nel fascicolo processuale il 22 dicembre 2010, il patrono del convenuto era a concludere: in via preliminare, per l'inammissibilità dell'azione in quanto prescritta; nel merito, per il rigetto della domanda difettandone tutti i presupposti di legge; in subordine, per la riduzione del danno dovuto nei termini sopra specificati. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il predetto, preliminarmente al merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità non avendo l'interessato ricevuto (prima dell'invito a dedurre del Vice Procuratore notificato in data 1 aprile 2010, recte: 10 aprile 2010) alcun atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere i termini di prescrizione. Sosteneva, al riguardo, che non potevano essere considerate valide ai fini indicati le raccomandate inviategli dalla Capitaneria di Porto di V. ricevute rispettivamente in data 10 giugno e 15 luglio 2003 nonché l'ultima datata 26 aprile 2008, attesa la presenza nelle stesse della mera indicazione "(..) il presente atto, che vale quale costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 1239 c.c. (...) ", clausola di stile ritenuta insufficiente ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, essendo necessaria un'espressa richiesta di immediato pagamento, oggettivamente riconoscibile come tale dal suo destinatario.
Quanto al merito degli addebiti, contestava dal punto di vista oggettivo la prospettata pretesa erariale sostenendo che non risultavano depositati da parte della Procura né i verbali relativi alle sanzioni notificate né tantomeno i fascicoli relativi a tali pratiche con le relative risultanze istruttorie. Sosteneva, quindi, l'infondatezza della pretesa attorea in assenza di prova della legittimità delle contestazioni contenute nei suddetti verbali, atteso che “...a tali atti ben avrebbe potuto seguire infatti una mera archiviazione degli stessi che, pertanto, nulla avrebbe comunque portato nelle casse erariali”. 
Ma anche presupponendo (in denegata ipotesi) la fondatezza di tali verbali di contravvenzione, di certo, proseguiva il difensore del prevenuto S., “...non potrebbe dirsi provato il buon fine degli stessi sotto il profilo dell'incasso delle sanzioni amministrative”, giacché i verbali emessi, se istruiti, è del tutto ipotetico che avrebbero condotto all'emanazione in tutti i casi di ordinanze – ingiunzioni ma anche che le ipotetiche ordinanze ingiunzioni non sarebbero state opposte avanti la competente A.G. e se opposte non sarebbero state in quella sede giurisdizionale annullate. In breve, alla luce della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. 3^ di app., 06 aprile 2009, n. 133) in specie non è stata provata dalla Procura regionale la fondatezza dei verbali di accertamento ai quali doveva seguire l'ordinanza ingiunzione. Sotto altro profilo era a contestare l'attualità e certezza del mancato introito dell'asserito credito erariale quantificato dalla Procura regionale giacché una tale certezza, atteso il carattere dispositivo della prescrizione che comporta la sua non rilevabilità di ufficio, poteva derivare solo da un provvedimento giurisdizionale che, in accoglimento del ricorso formulato dal soggetto debitore, avesse dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito ingiunto da parte dell'Amministrazione. Sotto l'aspetto oggettivo, il patrono del Capitano S. contestava altresì la sussistenza del nesso causale tra la condotta seguita dal medesimo nella gestione dell'Ufficio e l'evento lesivo consistente nel mancato introito di sanzioni amministrative di cui ai verbali notificati ex art. 14, della legge n. 689 del 1981 negli anni 1994, 1995 e 1996, giacché il quinquennio per la prescrizione si sarebbe compiuto negli anni 1999, 2000 e 2001, quando il predetto non ricopriva più alcuna carica all'interno dell'Ufficio Contenzioso, per avere svolto l'incarico di Capo Ufficio sino al 09 ottobre 1998, mentre da quello di Capo Sezione Contenzioso era cessato il 13 luglio 1997. Per ciò egli aveva lasciato l'Ufficio ben prima della scadenza dei termini per la notifica, rispettivamente un anno, due anni e tre anni prima. Quindi, i suoi successori nell'incarico (e in ipotesi L.), come in specie era dato ricavare dall'atto introduttivo (pag.11), “...avrebbero avuto sufficiente tempo per rendersi conto della situazione, per individuare i fascicoli in scadenza e, quantomeno, evidenziare al Comando le difficoltà riscontrate”. Da ultimo, contestava la ricorrenza della colpa grave atteso che il Requirente nell'imputare al prevenuto la violazione dei doveri d'ufficio e la grave negligenza e trascuratezza, non provvedeva ad indicare a quali violazioni ed omissioni si riferiva, anche perché non risultava che vi fosse uno specifico regolamento interno per la riscossione delle sanzioni al quale il Cap. S. avrebbe dovuto attenersi nello svolgimento delle mansioni ricoperte, mentre l'unica direttiva relativa all'organizzazione degli Uffici della Capitaneria di Porto risaliva al luglio 2001, quando il predetto non ricopriva più alcun incarico attinente alle pratiche di ingiunzione di pagamento. Anche la particolarissima situazione di disagio in cui versava l'ufficio, cui era preposto sino al 1998 il proprio assistito, impossibilitato a vigilare in ordine a tutti gli incombenti istituzionali per l'assoluta carenza di personale ivi impiegato (un solo addetto a fronte degli undici previsti in organico nella tabella vigente sino a marzo 1999), situazione segnalata puntualmente nell'esposto del 24 maggio 2001 inviato alla Procura, non trovava adeguata valorizzazione da parte di quest'ultima al fine di escludere la gravità della colpa nel comportamento del convenuto. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea; in via del tutto subordinata, chiedeva di fare uso del potere di riduzione a mente dell'art. 52 del R.D. 1214/1934, con imputazione al convenuto di “...una cifra meramente simbolica in considerazione degli elementi sopra evidenziati”.
Con memoria congiunta a documenti, in atti al 31 dicembre 2010, si costituiva in giudizio, senza l'ausilio di difesa tecnica, L.F. (generalizzato in epigrafe), che concludeva per il rigetto di quanto ex adverso formulato siccome infondato in fatto e in diritto.
Il suddetto era a rappresentare che in specie doveva farsi distinzione, per l'individuazione delle conseguenti responsabilità, tra due periodi: il primo, andante dal 10 luglio 1997 al 09 ottobre 1998, in cui il medesimo seppur designato Capo Sezione Contenzioso e di Polizia Giudiziaria, era caratterizzato dalla sua dipendenza gerarchica e funzionale dal Capo Ufficio Capitano S.U., che figurava, tra l'altro, firmatario delle ordinanze di ingiunzione/archiviazione, emesse nel periodo in esame, quale titolare del procedimento (anche in assenza di un atto specifico), che esercitava tali funzioni coadiuvato dall'addetto alla Sezione C. V.. E tale designazione è avvenuta, probabilmente, al fine di appianare le criticità emerse a seguito della verifica amministrativo contabile, eseguita dal 02 dicembre 1996 al 17 gennaio 1997, dall'Ispettorato Generale di Finanza, che non potevano, quindi, “...non essere note al Comando della Capitaneria di Porto”, che, tra l'altro, non aveva vistato alcun passaggio di consegne, contenente il trasferimento delle incombenze arretrate della Sezione Contenzioso, poiché non avvenuto, malgrado previsto nell'Ordine del giorno n. 60/97, del 10 luglio 1997.
Il secondo, relativo al periodo 10 ottobre 1998 – 20 dicembre 1999, in cui la situazione, secondo la prospettazione difensiva del convenuto L., mutava, giacché la Sezione Contenzioso e P.G. veniva distaccata e resa autonoma, mentre il Capo sezione passava alla dirette dipendenze del Titolare del procedimento: anche in tale evenienza non vi era alcuna deliberazione specifica attributiva di responsabilità né alcun passaggio di consegne. Infatti, solo in data 10 aprile 1999, con Ordine del giorno n. 16/99, erano individuate ed elencate “...le competenze e le attribuzioni della Sezione Contenzioso e Polizia Giudiziaria”. Restava, invece, del tutto inevaso ogni passaggio di consegne che non poteva ritenersi una mera prassi ma un “...requisito fondamentale affinché non venga meno la continuità del processo amministrativo”, e per il quale i diversi Ordini del giorno provenienti dal Comando della Capitaneria di Porto davano disposizioni in tal senso. Onde, non era possibile per il prevenuto, in mancanza del passaggio di consegne e benché richiesto, “...poter procedere ad una reale ricognizione delle pratiche...”, di quelle in sospeso e di quelle particolari, cosa “...evidentemente nota al Comando che non ha agito in alcun modo per rimuovere le cause ostative né sollecitato alcuno affinché si procedesse”. In ogni caso, pur in mancanza di informazioni, da parte del precedente responsabile, su situazioni di criticità, il convenuto L. affermava di essersi attivato al meglio “...evitando, per quanto possibile, di creare ulteriori disservizi”. Era, inoltre, a negare di aver ricevuto l'incarico di Responsabile del trasloco eseguito a fine 1998 e a denunciare la carenza cronica di personale nell'Ufficio Contenzioso, ove, benché previsto un organico di 11 elementi, vi prestava servizio una sola persona, C. V., trasferito in data 10 ottobre 1998 senza sostituzione, mentre le unità formalmente ivi assegnate erano in realtà distolte e destinate ad altra Sezione, il tutto non senza soggiungere che egli era altresì Capo Sezione............................... Per ciò, ha dovuto gestire il carico complessivo di ben tre Sezioni, con “...reale possibilità che si verifichino errori”. Evidenziava, inoltre, che nel periodo in esame si verificavano tre rilevanti problematiche interpretative che hanno influenzato lo svolgimento delle pratiche del Contenzioso: 1) con il d.lgs. n. 237 del 09 luglio 1997 è stato rivoluzionato il sistema di pagamento delle sanzioni amministrative che ha reso necessario, nella fase di transizione, il completo rifacimento degli stampati dei verbali per le sanzioni pecuniarie; 2) a seguito della sent. n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la non conformità a Costituzione dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, si sono determinati aggravi nelle procedure di notifica; 3) il d.lgs. n. 58, del 24 febbraio 1998, che ha abrogato la legge n. 561 del 1993, la quale, a propria volta, aveva depenalizzato talune ipotesi di reato tra cui gli artt. 1161 e 1174 del codice della navigazione, faceva rivivere le precedenti fattispecie penalmente rilevanti mentre l'Ufficio Contenzioso, in assenza di comunicazioni o disposizioni applicative, ha continuato ad emettere verbali di sanzioni amministrative viziati poiché le fattispecie erano nuovamente sanzionate penalmente.
Di tal ché, e in mancanza di un qualsiasi passaggio di consegne, il convenuto L. non poteva essere ritenuto responsabile per le pratiche precedenti la propria diretta gestione, dovendo una tale responsabilità ricadere sul proprio predecessore S., che tale passaggio non ha inteso eseguire, e sul Comando di appartenenza “...che non ha provveduto acché il passaggio di consegne venisse effettuato e non ha vigilato sul corretto svolgimento delle attività né sulla completa risoluzione dei rilievi mossi in sede di verifica amministrativo – contabile”. Per quanto, infine, riguardava la mancata notifica dei 5 verbali riconducibili con certezza alla propria diretta gestione, il Cap. L. osservava, quanto ai verbali n. 150, n. 152, n. 157 e 162, elevati dal nostromo del porto per violazione a norme relative alla circolazione in ambito demaniale, che ; relativamente, invece, al verbale n. 315/99 (in verità tale numero è quello assegnato dalla Capitaneria di Porto alla pratica), del 28 ottobre 1999, per £ 10.000.000 (€ 05.164,57), rilevava che, in ossequio ai compiti del Capo Sezione Contenzioso e Polizia Giudiziaria, in cui rientrava anche la valutazione della correttezza del verbale per evitare che un eventuale atto illegittimo possa esporre l'amministrazione al ricorso, lo stesso risultava “...in effetti palesemente viziato ed a parere del sottoscritto da archiviare...” per mancata contestazione immediata, per errata indicazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto avendo indicato la Capitaneria di Porto di V. in luogo del Sindaco del luogo in cui risultava commessa l'infrazione, e per errata indicazione della norma violata, ossia art. 1, del D.M. 14 ottobre 1998 del Ministero della Sanità, invece dell'art. 3 del d.lgs. n. 530 del 1992, irregolarità queste che avrebbero pesato negativamente in caso di giudizio, considerato che l'importo della sanzione avrebbe esposto l'amministrazione a un sicuro contenzioso. Comunque, la cessazione dell'incarico avvenuta in data 20 dicembre 1999, 39 giorni prima dello spirare dei 90 giorni, “...ha fatto sì che l'Ufficiale subentrante procedesse comunque alla notifica del verbale avvenuta il 04 febbraio 2000, ben nove giorni dopo la data di prescrizione”.
Da ultimo, era a contestare le modalità di attribuzione delle quote di responsabilità, le cui percentuali non rispetterebbero i periodi in cui i relativi responsabili del procedimento, avendone la facoltà, non hanno concluso la pratica, e i relativi comportamenti, citando ad es. il verbale della P.S. di V. n. 75 del 12 agosto 1995, per £ 200.000 (€ 103,29), trasmesso alla Capitaneria del Porto di V. il 25 marzo 1997, quindi un anno e mezzo dopo la sua contestazione; il Verbale della G.di F. del 06 aprile 1995, per £ 04.000.000 (€ 02.065,83), per il quale risultava errata l'indicazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto, individuata nella Capitaneria del Porto di V. in luogo del Sindaco del luogo della commessa infrazione: il predetto verbale non doveva pertanto essere trascritto nel registro “Rapporti Altri Enti” (RAE) ma andava restituito al mittente per la successiva regolarizzazione e non detenuto o valutato per le eventuali emissioni di ordinanze ingiunzioni o di provvedimenti di archiviazione, non avendo la Capitaneria di Porto di V. alcuna competenza al riguardo.
F – Decisione della Sezione Giurisdizionale Regionale per il V., poi riformata dalla Sezione 1^ Giurisdizionale Centrale d'Appello.
All'esito della pubblica udienza del 20 gennaio 2011 il Giudice di prime cure, con sent. n. 110, del 28 febbraio seguente, era a dichiarare “...prescritta l'azione di responsabilità nei confronti dei convenuti S.U. e L.F.. Nulla per le spese”.
A seguito di atto di appello, proposto dal Procuratore regionale per il V. nei confronti di L.F., non costituito in quella sede, e di S.U., ritualmente costituito, la Sezione 1^ Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sent. n. 291/2014, del 24 febbraio 2014, “...in riforma della sentenza gravata, respinge l'eccezione di prescrizione e rinvia alla stessa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il V. per il giudizio di merito. Spese al definitivo”.
G- Atto di citazione in riassunzione – Memorie integrative. Con l'odierna citazione, depositata presso la Segreteria della Sezione l'8 maggio 2014 e ritualmente notificata, il Procuratore regionale era a riassumere il giudizio nei confronti dei prevenuti, verso i quali confermava l'intera ipotesi accusatoria e i termini della condanna siccome originariamente formulati.
Nell'atto giudiziale il P.M. era a riportare anche quanto dal medesimo formulato nel corso della precedente requisitoria dibattimentale. In specie, riguardo all'asserita mancanza di prova del danno e all'affermazione che non vi era certezza che dai verbali non notificati nei termini sarebbe scaturita un'entrata certa a favore dell'Erario, ribadiva che le “...osservazioni mosse scaturivano da ben due Relazioni svolte dall'Ispettorato Generale di Finanza, che aveva analizzato verbale per verbale ed evidenziato quindi quelli dalla cui mancata lavorazione era derivato un mancato incasso per l'Amministrazione”. La difesa di S., peraltro, “...non aveva rilevato alcun elemento di illegittimità di alcuno o tutti dei verbali incriminati da cui sarebbe potuta scaturire un'effettiva impossibilità o difficoltà all'incasso”. In ogni caso, l'Ufficio contenzioso, “...in presenza di motivate ragioni, avrebbe in ogni caso dovuto concludere i procedimenti aperti sui verbali di accertamento mediante provvedimenti di archiviazione ex art. 18, comma 2, legge 689/1981...”, mentre “...per mera ignavia o dimenticanza del tutto inescusabile l'Amministrazione non ha notificato i verbali causando la prescrizione delle sanzioni previste negli stessi”. Peraltro, la Procura regionale aveva già provveduto ad una riduzione, in via equitativa del danno, non avendo considerato l'importo di ogni sanzione calcolato secondo il criterio normalmente applicato dalla Capitaneria. Sull'eccezione di S., che riteneva che l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere alla notifica dei verbali malgrado il decorso dei 90 giorni, prescritta dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981, arrestandosi solo di fronte ad una eventuale eccezione di prescrizione dei destinatari degli atti, il Requirente osservava che a mente dell'art.1 della legge n. 241 del 1990 la P.A. deve agire nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, evitando per ciò di dover sostenere costi per notificazioni di verbali già prescritti. Quanto alla questione del mancato passaggio di consegne, rilevata da L., il Procuratore evidenziava come “...il passaggio di consegne non poteva da solo esonerare da responsabilità chi fosse stato incaricato di una funzione...”. Sul verbale n. 315, del 28 ottobre 1999, di cui tale ultimo convenuto asseriva non dover concorrere alla determinazione del danno in quanto atto illegittimo e quindi oggetto di presumibile annullamento in sede giudiziale, l'Attore osservava che “...proprio in ragione di tale asserita illegittimità L. ben avrebbe dovuto assumere un provvedimento di archiviazione, cosa che peraltro non aveva fatto nemmeno il suo successore, che anzi aveva provveduto in ogni caso a notificarlo nonostante il compimento della prescrizione della pretesa dell'Amministrazione”. Da ultimo, per la responsabilità conseguente ai casi di omessa notifica dei verbali entro i termini, il P.M. ribadiva che la stessa  (così pag. 10 dell'atto di riassunzione).
	Con memoria di costituzione in riassunzione, in atti al 23 dicembre 2014, Umberto S. (generalizzato in epigrafe) rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della stessa, dall'Avv. Curato M. Francesco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo a V. (VE), P.le Roma n. 468/B, nel richiamare ulteriore giurisprudenza a supporto delle tesi sostenute (in specie Sez. 2^ centr. di app., 07 novembre 2011, n. 590) e nel riproporre le contestazioni di merito sollevate nella memoria prodotta il 22 dicembre 2010, ribadendo che il Requirente non aveva affatto “...dimostrato l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto dei crediti erariali divenuti inesigibili per l'omessa notifica delle relative ordinanze – ingiunzioni, ex art. 28 legge n. 689 del 1981”, instava, in via principale, per il rigetto della domanda, poiché mancante dei presupposti di legge; in via subordinata, per la riduzione dell''addebito con vittoria di spese e competenze di causa.
Con memoria, in atti al 24 dicembre 2014, il convenuto L.F., generalizzato come in epigrafe, nel costituirsi in riassunzione, ribadiva quanto rappresentato negli scritti difensivi prodotti il 31 dicembre 2010, concludendo per la reiezione della domanda.
H - Udienza dibattimentale. 
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2015, il Vice Procuratore Generale dott. Mingarelli Alberto era a confermare il contenuto dell'atto di citazione e le conclusioni, in termini di condanna, in esso rassegnate, mentre l'Avv. Curato Francesco Maria, in difesa di S.U., era a rappresentare che dalla fattispecie di causa emergevano tratti singolari anche in termini di integrità e completezza del contraddittorio e di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Attore. Infatti, nella vicenda asseritamente pregiudizievole non venivano chiamati in giudizio taluni colleghi del proprio assistito, preposti all'ufficio e Sezione Contenzioso all'atto dello spirare dei termini entro i quali il procedimento afferente le contestate infrazioni amministrative doveva essere concluso. Inoltre, poiché il danno conseguirebbe a mancate entrate in relazione ad elenchi di verbali puntualmente descritti ma non allegati dal Requirente, ciò era motivo di impedimento di un compiuto diritto di difesa. In sede di breve replica il P.M., e ferma ogni diversa valutazione del Collegio, dava ulteriormente conto delle ragioni che lo avevano indotto a non evocare in giudizio F. e S., quali integrate dal loro adoperarsi per ovviare alla situazione di criticità dell'Ufficio Contenzioso, mentre riguardo alla produzione dei fascicoli osservava che gli stessi risultavano in parte smarriti, per asserito comportamento dei prevenuti, e non poteva chiedersi alla Procura una “probatio diabolica”.
I – Ordinanza istruttoria n. 04, del 16 gennaio 2015.
All'esito della camera di consiglio, seguita alla pubblica udienza, il Collegio, con Ordinanza n. 4/2015, del 16 gennaio 2015, atteso che il Requirente , ha disposto l'acquisizione in copia (consultabile), per il tramite della Procura regionale, , per la quale comunque . Da ultimo, la Commissione precisava che in atti non vi era traccia .
In ragione di tanto, la Procura regionale era a replicare a quanto opposto dalla difesa del convenuto S. in ordine all'omesso deposito da parte dell'Ufficio requirente dei verbali relativi alle sanzioni notificate e dei fascicoli pertinenti tali pratiche con relative risultanze istruttorie, per consentire allo stesso prevenuto di valutare la legittimità e fondatezza dei verbali medesimi, verifica che era ritenuta necessaria per poter imputare le singole responsabilità, come statuito dalla sent. n. 590 del 2011 della Sezione 2^ centrale di appello. A tal riguardo era a rilevare che “...alcuni presupposti della vicenda oggetto del precedente richiamato dalla difesa sono diversi da quelli della vicenda della Capitaneria di Porto di V., nella quale non c'è quell'impostazione così generica che prospetta l'estensore della sent. della 2^ Sezione d'Appello (tre elenchi senza data e firma predisposti dal consulente del Comune)...”. Infatti, in ipotesi, il Requirente “...non si è limitato a registrare le risultanze della prima relazione ispettiva, ma ha delegato un ispettore dell'IGF a fare una ulteriore verifica oltre ad aver effettuato varie richieste istruttorie, all'esito delle quali è risultato che i fascicoli relativi alle contravvenzioni erano stati in tutto o in parte perduti dall'Amministrazione per negligenza inescusabile dei funzionari”. Riguardo, invece, alla necessità che la “...Procura fornisca la prova in concreto delle singole partite di danno – ove questo sia possibile – la sentenza esprime un orientamento che non si ritiene sia prevalente né condivisibile, specie in fattispecie come quella in esame, nella quale i funzionari che ora invocano la prova delle singole partite sono proprio coloro che hanno causato la perdita della documentazione dei singoli procedimenti e – per ciò che più rileva – delle entrate per l'erario”. All'uopo era a richiamare alcune decisioni della Corte dei conti (Sez. giurisdizionale di appello per la Sicilia, sent. n. 260, del 16 luglio 2008, Sez. Campania, n. 439 del 2014, Sezione Abruzzo n. 176/2006 e n. 432 del 2007). In conclusione, il Requirente nel rilevare che la “...necessità di un esame prognostico sui singoli atti non notificati per inerzia dell'Amministrazione sia del tutto illogica ed inconsistente, ovvero non tale da mettere in discussione la responsabilità dei soggetti chiamati a rispondere del danno...”, era a confermare le richieste di condanna nei confronti dei convenuti
Con memoria prodotta in atti il 02 settembre 2015 il patrono del Capitano S. era ad insistere nelle conclusioni già formulate. In specie, era a rilevare che, “...salva e riservata ogni tutela in merito alla irrituale acquisizione in giudizio della predetta documentazione (e quindi riservato l'appello nel caso in cui, sulla base di detta documentazione illegittimamente acquisita si fondasse una responsabilità di S. per le suddette sanzioni non incassate, posto che l'acquisizione d'ufficio non poteva integrare le lacunose produzioni documentali della Procura sovvertendo l'onere della prova a carico della parte pubblica attrice)...”, le denunziate perdite dei fascicoli “...per negligenza dei funzionari...” non erano imputabili al proprio assistito che ha lasciato il servizio nell'ottobre 1998. Quanto alla documentazione acquisita, osservava che risultava ancora completamente priva di prova la pretesa erariale con riguardo all'anno 1996, in relazione al quale nessun fascicolo è stato rinvenuto. Riguardo, invece, ai restanti anni, previo richiamo della sent. n. 96 del 2012 della Sezione Lazio, in linea con la sent. n. 590/2011 della Sez. 2^ centr. di app., relativa a fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, rilevava che per potersi ritenere verificato un effettivo danno erariale era comunque necessario un previo esame delle pratiche che consentisse di valutare la fondatezza della pretesa e comunque l'effettiva esigibilità delle sanzioni non riscosse. E detto esame da parte della Procura è comunque mancato, atteso che controparte né in sede di citazione né in sede di memoria integrativa, prodotta il 1° aprile 2015, ha analizzato e verificato la fondatezza degli accertamenti di cui ai verbali prodotti, la regolarità formale e gli eventuali vizi procedurali delle singole pratiche al fine di individuare le ragioni della eventuale inesigibilità e di imputarne la mancata riscossione ai presunti responsabili. In questa prospettiva, il suddetto legale, evidenziava che “...neppure le produzioni relative agli anni 1994 e 1995, in assenza dei necessari riscontri a cura della Procura regionale, possono bastare a dimostrare una responsabilità di S....”. In sostanza affermava di aver >. Per ciò, non può revocarsi in dubbio, a parere del Collegio, che la grave situazione in cui versava il predetto Ufficio, siccome denunciata ai vertici della Capitaneria di Porto anche dalla relazione sulla verifica amministrativo – contabile, eseguita dall'Ispettorato Generale di Finanza dal 02 dicembre 1996 al 17 gennaio 1997, in cui erano segnalate carenze ed irregolarità afferenti, tra l'altro, ritardi nell'avvio delle procedure per la riscossione delle sanzioni amministrative, e che in relazione ai processi verbali di contestazione presi in esame, e non estinti col pagamento in misura ridotta, non era stata ancora emessa la prescritta ordinanza – ingiunzione o di archiviazione, con conseguente sollecito all'Amministrazione militare “… a provvedere entro breve termine agli adempimenti della specie anche per altre ordinanze – ingiunzioni inevase…”, abbia contribuito a causare il danno in una misura che il Collegio ravvisa ragionevole di poter indicare nel 30 per cento dell'importo complessivo dianzi determinato. Dal che consegue che il concorso causale della struttura amministrativa non può, quindi, tradursi nel riconoscimento di una esimente, per l'intero pregiudizio, in capo agli odierni prevenuti, che pur al cospetto di una tale situazione deficitaria di organico erano tenuti a correttamente attivarsi a fronte della specifica attività contravvenzionale loro affidata, recante una disciplina particolareggiata che non richiede affatto, ai fini applicativi, la predisposizione di regolamenti interni ai quali gli odierni convenuti dovevano attenersi (come opposto dal patrocinio del Cap. S.), e in cui le ravvisate macroscopiche violazioni ridondano in danno per l'Erario, per il mancato introito delle somme oggetto delle sanzioni.
Di fatti, ciò che viene contestato ai convenuti, ossia al Capitano di Vascello S.U., Capo Sezione Contenzioso, dal 1° febbraio 1985 al 13 luglio 1997, e Capo Ufficio Contenzioso, dal 14 luglio 1997 al 09 ottobre 1998, quindi Ufficiale di provata esperienza in tale settore non fosse altro per il lungo periodo in cui ha governato e diretto il citato servizio, e al Capitano di Fregata L.F., Capo Sezione contenzioso e P.G., dal 14 luglio 1997 al 19 dicembre 1999, con incarichi identici per archi temporali diversi, è quella di aver tenuto una condotta gravemente omissiva, protratta nel tempo, per non aver trattato o sollecitato la trattazione puntuale, o vigilato sul loro disbrigo, di pratiche contravvenzionali, per le quali non erano rispettati i termini di decadenza o di prescrizione, previsti con efficacia generale, dalla legge n. 689 del 1981, con inevitabile estinzione del diritto a riscuotere le sanzioni. Il Collegio deve infatti rammentare che la giurisprudenza della Corte dei conti ritiene in modo costante che  (ex aliis, Corte dei conti, Sez. 1^ di app., 09 maggio 2014, n. 639/2014/A, id. Sez. 3^ di app., 10 novembre 2004, n. 601).
Di tal ché, la condotta omissiva viene integrata “…dal mancato esercizio delle doverose funzioni inerenti ed imposte dal rapporto di servizio nell'arco temporale in cui, alla stregua degli obblighi e dei doveri dallo stesso indotti, quelle funzioni dovevano essere esercitate e non lo sono state” (così Corte dei conti, Sez. 1^ di app., 18 novembre 2003, n. 403/2003/A). In ipotesi, i due Ufficiali hanno contravvenuto ai propri doveri, quali imposti dalla legge n. 689 del 1981 e dagli ordini di servizio di conferimento degli incarichi da parte del Comandante della Capitaneria di Porto di V., di trattare puntualmente le pratiche contravvenzionali nei termini a ciò previsti, omettendo di curare il settore in maniera diligente e corretta al fine di poter introitare i crediti contravvenzionali e di non vanificare l'azione di contrasto alle violazioni amministrative operata dalle varie forze di polizia, che in tal modo rischiano di veder vulnerata la loro credibilità. In sostanza, un'amministrazione inefficiente non persegue i propri compiti, i quali, tra l'altro, devono mirare anche ad un regolare andamento delle attività dei propri cittadini, perseguendo, appunto e per quanto possibile, tutte le azioni sconsiderate e trasgressive. I principi di economicità, efficienza ed efficacia, nella gestione pubblica e, quindi, nella pianificazione e svolgimento dell'attività dell'Ufficio Contenzioso della Capitaneria di Porto di V. dell'epoca, non esprimono un mero ed enfatico richiamo ai principi di legalità e di buona amministrazione contenuti nell'art. 97 della Carta Fondamentale. Si tratta, infatti, non di un vincolo ad un generale dovere, la cui concreta applicazione dà luogo ad esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di vere e proprie regole giuridiche, la cui inosservanza può dar luogo alla misura repressiva che il Giudice deve applicare all'esito della sua verifica (cfr. Corte di Cass., 28 marzo 2006, n. 7024). E a tal riguardo, la Procura attrice dava contezza dei comportamenti omissivi addebitabili agli odierni convenuti, siccome confermati dagli elementi documentali in atti, che consentono di avere piena consapevolezza del ruolo assunto dai medesimi nel concorrere alla causazione del danno. Infatti, il Cap. di Vascello S. ha svolto le funzioni di Capo Sezione dal 1° febbraio 1985 al 13 luglio 1997, periodo al quale sono da imputare i verbali di contestazione del 1994 e del 1995, e poi le funzioni di Capo Ufficio, a far tempo dal 14 luglio 1997 e sino al 09 ottobre 1998, quindi era tenuto ad attivarsi per la corretta gestione delle pratiche ed a segnalare quelle in scadenza all'atto del passaggio di consegne al Cap. L., che ha svolto funzioni identiche di Capo Sezione dal 14 luglio 1997 al 19 dicembre 1999, omettendo a propria volta, per indolenza o per inescusabili dimenticanze, di agire e di pretendere il passaggio delle consegne. Non può, infatti, sottacersi che anche la prassi (così definita per la sua ripetitività), da ritenere contra legem in quanto realizzata dagli odierni convenuti e non idonea, pertanto, a scriminarne le susseguenti condotte (cfr. Corte dei conti, Sez. 2^ centr. di app., 18 settembre 2013, n. 539, id. Sez. 3^ di app., 05 aprile 2006, n. 177), di non evadere i passaggi di consegne, tollerata dal Comando dell'epoca, che non provvedeva acché tali adempimenti fossero correttamente e concretamente effettuati, ha contribuito, a propria volta, a determinare il pregiudizio per cui è processo. I convenuti, ove all'atto del loro avvicendamento avessero rispettato l'ordine del passaggio di consegne, sarebbero stati nelle condizioni di meglio ponderare le dinamiche procedimentali delle varie posizioni contravvenzionali, al fine di individuare ed emarginare quelle di prossima scadenza e di evidenziare al Comando la necessità di aggregazioni, anche di breve durata, di personale, per smaltire le pratiche in scadenza, in particolar modo quelle per le quali l'obbligazione rischiava l'estinzione per decorrenza del quinquennio. I Capi sezione che si sono avvicendati nell'incarico, oggi convenuti, non provvedevano affatto ad effettuare regolari passaggi di consegne, comunque imposti dalle ordinarie norme sulla contabilità generale dello Stato, ma anche, come di seguito, richiesti dai vari ordini del giorno, a firma del Comandante della Capitaneria di Porto, al fine di non far venir meno la continuità del procedimento amministrativo e consentire così di acquisire la situazione particolareggiata delle questioni, delle pratiche in sospeso, di quelle arretrate e l'elencazione di quelle di maggior rilievo, e non incorrere nella perdita del credito erariale. Ciò, ad esempio, è previsto nell'Ordine del giorno n. 60/97, del 10 luglio 1997, con il quale il Contrammiraglio Sodano Gaetano, disponeva che il Capitano di Vascello (grado equivalente a quello di Colonnello) S.U., con funzioni di Capo Sezione dal 1° febbraio 1985 al 12 luglio 1997, con decorrenza 13 luglio 1997 assumesse l'incarico di “Capo degli Uffici Proprietà Navale e Contenzioso”, mentre il Capitano di Fregata (grado equivalente a quello di Tenente Colonnello) L.F., dal 09 luglio 1997 assumesse l'incarico di addetto alla “Sezione Contenzioso” e dal 13 luglio seguente quello di “Capo Sezione Contenzioso”, in sostituzione del precedente Ufficiale addetto, Cap. S.. L'ordine del giorno, sottoscritto per presa visione dagli ufficiali interessati, prevedeva che entro il 13 luglio 1997 fosse effettuato . In specie, contrariamente a quanto disposto, alla data del 13 luglio 1997, ma neanche in seguito, non veniva eseguito alcun passaggio di consegne dall'allora Capo Sezione C.V. S. al nuovo Capo Sezione C.F. L., con tutte le inevitabili conseguenze per la mancata segnalazione delle pratiche in scadenza. E ancora, mentre il Cap. S., lasciava l'incarico di Capo Ufficio Contenzioso alla data del 10 ottobre 1998, la Sezione Contenzioso e di Polizia Giudiziaria, di cui era incaricato il Cap. L., nel periodo 10 ottobre 1998 – 20 dicembre 1999, veniva distaccata e resa autonoma, con dipendenza funzionale dal titolare del procedimento. Pertanto, con ordine di servizio n. 87/98, del 10 ottobre 1998, a firma del Contrammiraglio Ciulli Giuseppe, ritenuto necessario riorganizzare i servizi e le sezioni della Direzione Marittima e della Capitaneria di Porto di V., è disposto che dalla predetta data gli Ufficiali, in essa richiamati, assumessero gli incarichi a fianco di ciascuno indicato: “Sezione contenzioso e mezzi navali C.C. L.F.: Capo Sezione Contenzioso e di P.G. e Capo Sezione Mezzi Navali”, con obbligo di redazione dei prescritti passaggi di consegna, da rimettere in copia al Comando, e con abrogazione delle disposizioni precedenti eventualmente in contrasto. Con successivo ordine di servizio n. 16/99, del 10 aprile 1999, il Comandante, atteso che la Sezione Contenzioso assumeva la denominazione di Contenzioso e Polizia Giudiziaria nell'ambito del servizio operazioni, era ad approvare le competenze e le attribuzioni della predetta Sezione che attenevano prevalentemente all'attività istituzionale di P.G, all'aggiornamento del personale, alle riunioni che dovevano precedere interventi operativi, e alla circostanza che la predetta Sezione “1) Cura la tenuta dei fascicoli relativi alle violazioni penali, amministrative e disciplinari; 2) Conserva, mantiene aggiornati i seguenti registri, istruisce e cura le sottoelencate pratiche: Registri verbali di accertamento di sanzioni amministrative, Raccolta verbali di accertamento sanzioni amministrative, Registro ordinanze – ingiunzioni, Raccolta fascicoli ordinanze – ingiunzione, Raccolta degli atti relativi all'esecuzione forzata”. Da ultimo, con ordine del giorno n. 110/99, il Comandante Ciulli disponeva che a far tempo dal 20 dicembre 1999 il Cap. di Fregata L.F., mantenendo l'attuale incarico di responsabile della Sezione Statistica (conferito a far tempo dal 18 giugno 1999, anche se restava prevalente l'incarico di Capo Sezione Contenzioso e di P.G.) assumesse quello di Direttore dell'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare, Capo del Nucleo operativo di Intervento Portuale e Addetto alla Sezione tecnica; di tal ché, con pari data lasciava l'incarico di Capo Sezione Contenzioso e P.G. e Capo Sezione Mezzi Navali, che venivano assunti dal Sotto Tenente di Vascello (grado equivalente a quello di Tenente) F. S., unitamente al Capo Servizio, C.F. S. N., con obblighi degli stessi di effettuare il passaggio di consegne, anche in tale evenienza rimasto inevaso. Ora, una tale condotta denota rilevante spregio per le regole disciplinanti l'attività amministrativa, giacché il corretto adempimento nelle consegne, tra i convenuti, e anche con altri Ufficiali oggi non evocati, avrebbe, da una parte, posto nel corretto rilievo le pratiche di prossima estinzione e, dall'altra, consentito di responsabilizzare, degli adempimenti contravvenzionali in scadenza, chi, debitamente e chiaramente informato, non aveva agito. A tal riguardo giova, infatti, ricordare che del danno rispondono tutti coloro i cui comportamenti hanno contribuito con efficienza causale alla sua determinazione. E, questo, in quanto non deve confondersi, come fanno i convenuti, l'attualità del danno, che ha riguardo all'oggettività della responsabilità erariale, che può realizzarsi anche in un momento successivo rispetto alla condotta antigiuridica posta in essere, e rileva solo ai fini dell'azionabilità della pretesa, con l'efficienza causale dei comportamenti. Di fatti, ognuno dei convenuti risponde per il periodo di tempo in cui avrebbe dovuto agire e non lo ha fatto, non potendosi ritenere la marginalità temporale, ancora disponibile per poter agire dopo la cessazione dall'incarico, come una sorta di esimente nei loro confronti. Cosicché, la circostanza che i convenuti siano cessati dall'incarico prima della scadenza del termine di 90 giorni, per la notifica del verbale, ovvero prima della scadenza del termine quinquennale per la emissione e notifica dell'ordinanza – ingiunzione, non può comportare una loro esenzione dalla responsabilità erariale per la parte di tempo a loro ascritta in cui potevano agire e non lo hanno fatto, o lo hanno fatto con scriteriata leggerezza, in special modo nell'ipotesi di causa, in cui i prevenuti hanno omesso ogni passaggio di consegne. Per ciò, tutti sono responsabili in relazione al periodo di tempo in cui hanno avuto a disposizione le pratiche per cui è causa. Il che implica che il Collegio debba tenere conto, nella determinazione del quantum addebitabile, dell'eventuale concorso di altri soggetti. Aspetto, questo, rilevato anche dal Requirente che, nel libello in riassunzione (pag. 10), era ad affermare che la responsabilità  (così pag. 10 dell'atto di riassunzione). In sostanza, chi accetta di svolgere una determinata funzione deve conoscere i rischi connessi ad una cattiva gestione del potere amministrativo e, pertanto, per evitare un giudizio censorio deve dimostrare di avere impiegato ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi che l'ordinamento individua e connette al suo ruolo. Gli odierni convenuti, pur nella considerazione della grave carenza di organico, valutata dal Collegio nel suo apporto concausale, avrebbero ben potuto organizzare il servizio per la riscossione delle contravvenzioni in modo da ottenere un risultato diverso da quello conseguito; un proficuo passaggio di consegne avrebbe inoltre permesso di emarginare le pratiche in scadenza al fine di metterle a riparo dalla estinzione, poi effettivamente verificatasi. I prevenuti, invece, hanno preferito adagiarsi sulla mancanza di personale, che, come dianzi detto, non poteva esentarli del tutto da responsabilità, poiché sono rimasti inerti e non hanno provveduto alla benché minima attività di catalogazione dei fascicoli in base alla urgenza della loro trattazione. Come facilmente riscontrabile dai documenti in atti, la trattazione delle pratiche contravvenzionali era di competenza della Sezione Contenzioso, al cui Ufficiale preposto (C.V. S. e C.F L. in diverso arco temporale rilevante agi effetti di causa) spettava la responsabilità del procedimento, siccome discendente direttamente dalla legge n. 689 del 1981, sul cui operato era tenuto a vigilare, in ordine alla correttezza degli adempimenti, il Capo Ufficio (C.V. S.): in ipotesi, la condotta inerte serbata era gravemente manchevole e causava l'estinzione dei diversi crediti contravvenzionali. Per ciò, il comportamento dei due Ufficiali risultava caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza e perizia decisamente inferiore allo “standard” minimo professionale e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto verificarsi dell'evento dannoso per cui è causa. Vieppiù alla luce della considerazione che l'agire come portatore di un determinato ruolo sociale o professionale (in specie l'essere investiti del ruolo di Capo Ufficio e Capo Sezione del settore contravvenzioni amministrative) comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi – anche di interpretazione delle norme giuridiche di riferimento – inerenti a quel ruolo secondo lo “standard” di diligenza, di capacità e di conoscenze richiesto per il corretto svolgimento di quel ruolo medesimo. Con l'inevitabile corollario che se le capacità dell'autore concreto, per ragioni di tempo, di luogo, di perizia professionale, di difficoltà nello svolgimento per carenza di organico, fossero state inferiori a quelle dell'agente modello, la regola della diligenza avrebbe imposto di astenersi dallo svolgimento dell'attività e il mancato rispetto di tale regola di diligenza non poteva che tradursi in una contestazione in sede erariale, determinando la c.d. colpa per assunzione. Quindi, in specie, è dato rinvenire il profilo soggettivo della colpa grave nella condotta tenuta dai due convenuti, che si realizza “...secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando sia posto in essere un atteggiamento di grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni e di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri profili” (ex multis, Sez. 1^ di app., 11 luglio 2013, n. 513, id. Sez. 3^ centr. di app., 03 agosto 2011, n. 596, con la copiosa giurisprudenza ivi richiamata). A tal riguardo la distinzione tra colpa lieve e colpa grave (così come elaborata, quindi sovrapponibile all'azione compiuta), si ottiene rapportando il comportamento in concreto osservato dall'agente, in specie l'omessa trattazione delle pratiche nei tempi previsti, con quello che sarebbe stato necessario in ossequio alle specifiche prescrizioni normative, ovvero desumibili da comuni regole di cautela o da principi di buona amministrazione. E in ipotesi la macroscopica contraddizione tra il comportamento tenuto nella specifica circostanza dai predetti Ufficiali, oggi evocati, e quello imposto, quale minimum, dalle norme disciplinanti il procedimento contravvenzionale, di cui alla legge n. 689 del 1981, non poteva dirsi scriminato dal c.d. errore scusabile, atteso che il concetto di scusabilità di massima è invocabile al cospetto di norme non chiare sulle quali si è formata giurisprudenza di segno contrastante, oscillante sul tema (cfr. Corte dei conti, Sez. 2^ di app., 02 giugno 1997, n. 64/A, id. Sez. Lazio, n. 957/2009). In breve, i presupposti per il riconoscimento dell'errore scusabile, da interpretare in ogni caso con estremo rigore, pena l'affievolimento dell'azione di responsabilità erariale, sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione di principi, disposizioni e termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore, tutte ipotesi che non è dato rinvenire nella fattispecie a giudizio. Per ciò, la violazione degli obblighi che loro incombevano rivestiva di per sé un grado di gravità per le conseguenze che ne potevano derivare e che in effetti si sono verificate: la perdita da parte dell'Erario statale di una sensibile partita di entrate. L'Ufficio contenzioso era gestito dai due Ufficiali con una fluidità dell'organizzazione, non presidiata da preordinate regole che ne scandissero e disciplinassero i vari risvolti, e in assenza di procedure atte ad individuare le pratiche di prossima scadenza, che dovevano ricevere una trattazione prioritaria e dedicata rispetto alle altre, ai fini della sana gestione. E di tanto si aveva conferma anche dalla nota del 12 maggio 2001, con la quale il Comandante della Capitaneria di Porto di V. ha irrogato al Capitano L. la sanzione disciplinare della consegna di rigore di tre giorni,
Avv. Antonino Sugamele

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