Corpo della Polizia Penitenziaria:dispensato dal servizio per infermità, poiché ritenuto non idoneo al servizio in modo assoluto perché riscontrato affetto da persistente distimia endoreattiva strutturata
REPUBBLICA ITALIANA 474/2015 A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello, in materia di pensioni civili, iscritto al n. 47786 del registro di Segreteria, proposto da M. M., rappresentato e difeso dall'Avv. Gioia Maria Scipio, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Plebiscito n. 107, presso lo studio legale Cuggiani Necci e Associati.
avverso la sentenza n. 848/2013, depositata il 2.12.2013, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
e nei confronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 maggio 2015, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto e l'Avv. Gioia Maria Scipio per l'appellante, non costituito il Ministero della Giustizia;
FATTO
In signor M. M. ha prestato servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria fino al 28.09.2005, quando è stato dispensato dal servizio per infermità, poiché ritenuto non idoneo al servizio in modo assoluto perché riscontrato affetto da “persistente distimia endoreattiva strutturata” (D.M. n. 28080/2008).
Nel corso del servizio il ricorrente aveva presentato due domande per il riconoscimento della causa di servizio, rispettivamente per le infermità “ipoacusia percettiva sx di entità molto grave” e per “Sindrome ansioso depressiva reattiva” per le quali la C.M.O. di Roma aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile, la prima, alla 6^ ctg. Tabella A e la seconda alla 5^ ctg. Tab. A (verbale C.M.O. del 13.02.2006).
Su entrambe le richieste, tuttavia, l'Amministrazione della Giustizia si esprimeva negativamente, non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio in conformità al parere espresso in data 5.02.2007 dal Comitato di Verifica (D.M. del 13.12.2007).
Detti provvedimenti venivano impugnati innanzi al TAR del Lazio, che con sentenza n. 820 del 28.01.2009 accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l'illegittimità sia del decreto del 13.12.2007 che del presupposto parere, nella parte in cui non riconoscevano la dipendenza da causa di servizio della “sindrome ansioso depressiva reattiva” sofferta dal M. M..
Il Ministero provvedeva quindi a dare esecuzione alla predetta sentenza con D.M. del 12.05.2009, con il quale, previa revoca del precedente provvedimento, ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l' infermità “sindrome ansioso depressiva reattiva”.
A ciò non seguiva tuttavia il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, in quanto il Ministero, dapprima con D.M. n. 63736 del 18.03.2010 e successivamente con nota n. 57629 del 18.05.2010 comunicava al M. M. l'esito negativo della richiesta, ritenendo il ricorso sostenuto dinanzi al TAR Lazio non estendibile al trattamento pensionistico privilegiato ed indicando, al fine del riconoscimento del suddetto beneficio, la necessità di intraprendere un giudizio innanzi al Giudice delle Pensioni.
M. M. impugnava quindi il citato decreto innanzi alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, che con sentenza n. 848/2013 rigettava il ricorso sulla scorta del parere negativo del Collegio Medico Legale che aveva negato la dipendenza da causa di servizio della ipoacusia percettiva ed aveva affermato che la patologia “sindrome ansioso depressiva”, riconosciuta dipendente da causa di servizio, comportasse “assoluta e permanente inabilità a qualsiasi lavoro”.
M. M. ha interposto appello, formulando quali motivi di gravame la violazione e falsa applicazione dell'art. 64 DPR n. 1092 del 1973, stante la sussistenza di entrambi i presupposti (inidoneità al servizio e dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta) per il riconoscimento della pensione privilegiata. L'appellante ha inoltre dedotto, con un secondo motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del già citato DPR, ritenuto applicabile anche al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, come la Polizia Penitenziaria secondo quanto disposto dall'INPDAP con nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007.
Il Ministero della Giustizia non si è costituto.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2015, udito il Consigliere relatore, l'Avv. Scipio, difensore dell'appellante, si è riportato agli atti.
D I R I T T O
Ai fini di una piana esposizione dei termini della controversia occorre premettere che i presupposti per il trattamento privilegiato di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato sono stabiliti dall'art. 64, primo comma, del D.P.R. 1092/1973, il quale prevede che “il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.
Reputa la Sezione che il personale della Polizia penitenziaria deve ritenersi integralmente assoggettato alla disciplina dettata in materia per il personale civile dello Stato, non essendo allo stesso applicabile – come sostenuto dall'appellante con il secondo motivo di ricorso - la disciplina dettata per il personale militare dal successivo art. 67 dello stesso testo unico, in ragione dell'inestensibilità, alle altre forze di Polizia ad ordinamento civile diverse dalla Polizia di Stato, della disposizione di cui all'art. 5, sesto comma, D.L. 387/1987 conv. in L. 472/1987 che prevede che “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”.
Presupposto fondamentale per l' attribuzione del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio - nel senso che questi, a termini del terzo comma del precedente art. 64, ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante - delle infermità o lesioni, ascrivibili alla Tab. A, donde sia derivata l'inabilità al servizio, intendendosi per fatti di servizio, a termini del secondo comma del cit. art. 64 D.P.R. 1092/1973, quelli derivanti dall' adempimento degli obblighi di servizio. Il diritto al trattamento privilegiato postula, pertanto, l'accertamento della dipendenza dell'infermità o lesioni da causa di servizio, e cioè la dimostrazione che il fatto o i fatti di servizio possano aver spiegato efficacia causale o concausale sull' insorgenza o sull'aggravamento dell'infermità.
Premesso quanto innanzi il Collegio osserva che delle due infermità lamentate dal ricorrente, l'una e precisamente la “ipoacusia percettiva sx di entità molto grave”, giudicata ascrivibile alla 6^ ctg. Tab. A dalla Commissione medica ospedaliera di Roma con verbale del 13.02.2006, non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio neppure all'esito del supplemento istruttorio medico-legale disposto dal Giudice di primo grado. La seconda, e cioè la “Sindrome ansioso depressiva reattiva”, giudicata ascrivibile dalla C.M.O. alla 6^ ctg. Tab. A, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'Amministrazione, in esecuzione del giudicato del Tar Lazio.
Ciò posto, nella fattispecie odierna risultano presenti entrambi i presupposti per l'applicabilità al signor M. M. della disciplina di cui all'art. 64 del citato DPR, poiché:
a) È cessato dal servizio in quanto ritenuto “non idoneo in modo assoluto al servizio perché riscontrato affetto da persistente distimia reattiva strutturata”;
b) L'infermità per la quale è stato dispensato è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con D.M. del 12.05.2009, di recepimento del disposto del TAR del Lazio con sentenza n. 820/2009.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato che, per contro, il Giudice di prime cure, disattendendo quanto stabilito dal giudice amministrativo e quanto emerge dalle risultanze documentali del decreto di cessazione dal servizio, nonché dal tenore letterale della legge di riferimento, ha ritenuto che l'infermità lamentata, seppure dipendente da causa di servizio, non fosse di gravità tale da determinare la “assoluta e permanente inabilità a qualsiasi lavoro”, con la conseguenza che non ha ritenuto integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 64 citato.
Per tale motivo egli chiede che la sentenza, sul punto, venga integralmente riformata.
Il motivo di appello è fondato.
Osserva il Collegio che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato il disposto letterale dell'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973. La norma, infatti, ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato richiede semplicemente che l'infermità riconosciuta dipendente abbia determinato la “inabilità assoluta al servizio” e non, come invece ritenuto erroneamente nella sentenza gravata, la “assoluta e permanente inabilità a qualsiasi lavoro”.
Secondo giurisprudenza consolidata la condizione di inabilità al servizio richiesta dalla legge per la concessione della pensione privilegiata – nel concorso degli ulteriori presupposti – è da intendere come “inidoneità alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente” e non già come “inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro” (Sez. giur.le Puglia, n. 304/2015; Sez. giur.le Lombardia, 4.12.2004, n. 1488; Sez. Campania, 22.11.2002, n. 1734).
Ne discende che l'interpretazione fornita in prime cure comporta una applicazione della norma in maniera ingiustamente restrittiva rispetto al tenore letterale del testo.
Poiché il signor M. M. è stato congedato in quanto la patologia riscontrata ebbe a renderlo inidoneo al servizio di istituto, che al momento dell'accertamento corrispondeva alla qualifica di Assistente Capo di Polizia Penitenziaria e considerato, altresì, che la stessa patologia per la quale è stato congedato è stata riconosciuta dipendente da causa si servizio, il Collegio reputa conclusivamente che devono ritenersi pienamente rispettati i requisiti giuridici posti dall'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973.
Per le suesposte ragioni l'appello del signor M. M. merita accoglimento.
Sono poste a carico del Ministero della Giustizia le spese legali sostenute dall'appellante per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00.
Nulla a deliberare per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei conti, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE l'appello proposto da M. M. avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 848/2013 depositata in data 02.12.2013.
PONE a carico del Ministero della Giustizia le spese legali sostenute dall'appellante per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12.05.2015.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Rita LORETO f.to Piera MAGGI
Depositata in Segreteria il 10 SET.2015
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Presidente
f.to Piera MAGGI
IL DIRIGENTE
10 SET.2015 f.to Massimo Biagi
04-10-2015 21:10
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