Forze armate - Militari - Trasferimento per ragioni familiari - Istanza - Determinazioni dell'Amministrazione - Motivazione specifica - Obbligo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4757/2014 RG, proposto dal
Ministero della difesa, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12,
contro
la dott. An.. Be.., rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ch.
Noya ed Ad. Ga., con domicilio eletto in Roma, via (omissis...), presso
l'avv. Fioretti,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 1850/2014, resa tra le parti
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza dello Stesso TAR n. 10420/2012
(trasferimento sede del militare).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata dott. Bellanova;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 9 giugno 2015 il Cons. Si. Ma. Ru.
e uditi altresì, per le parti, l'avv. Ga. e l'Avvocato dello Stato Coaccioli;
Fatto
FATTO e DIRITTO
Ritenuto in fatto che la dott. An.. Be.., caporal maggiore scelto dell'EI, impugnò innanzi al TAR Bari il rigetto della sua istanza di trasferimento ed assegnazione per motivi di famiglia a un reparto di stanza in Lecce, disposto con la nota prot. n. (omissis...) del 27 marzo 2012 dal Capo di SM del Comando logistico di proiezione;
Rilevato che, con sentenza n. 10420 del 14 dicembre 2012, il TAR Lazio, presso cui tal ricorso era stato riassunto a seguito di regolamento di competenza, l'accolse per non aver la P.A. considerato le favorevoli ragioni per ottenere l'invocato trasferimento (tra cui il parere favorevole dal Comandante del di lei reparto d'appartenenza), poiché la discrezionalità in materia andava contemperata con la valutazione del diritto (costituzionalmente protetto) all'integrità familiare e, a fronte di tale esigenza, non v'era stata alcuna adeguata valutazione, al di là d'una formula di stile applicabile ad ogni istanza di trasferimento;
Rilevato inoltre che, a causa dell'inerzia della P.A. sul riesame della vicenda — e nonostante l'invito a provvedere diramato dal Capo del Dip.to impiego del personale dello SME—, la dott. Be. ha chiesto al TAR Lazio, con il ricorso n. 7498/2013 RG, l'esecuzione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 10420/2012;
Rilevato anche che, nelle more di quel giudizio, è stato effettuato il riesame, giungendosi al medesimo giudizio negativo, in quanto la dott. Be., pur domandando d'esser impiegata in un reparto in Lecce (nei cui dintorni vive il suo nucleo familiare d'origine), non aveva chiesto il riavvicinamento al coniuge, ufficiale dell'EI in servizio in un reparto dislocato in Lamezia Terme, sede, questa, più idonea ad assicurare il di lei diritto all'unità familiare che non quella in Lecce;
Rilevato inoltre che, proposto un atto per motivi aggiunti avverso il nuovo rigetto, l'adito TAR, con sentenza n. 1850 del 17 febbraio 2014, ha accolto il citato gravame per l'ottemperanza, ché l'istanza originaria di trasferimento «… non è motivata da un preteso ricongiungimento familiare, bensì dalla documentata esigenza di prestare assistenza alla piccolissima figlia, tenendo anche conto che la ricorrente è in attesa del secondo figlio …», donde la necessità di prestare esecuzione al giudicato in questione, con salvezza degli atti ulteriori;
Rilevato quindi che appella il Ministero della difesa, con il ricorso in epigrafe e dopo aver disposto il trasferimento della dott. Be., deducendo: A) - l'avvenuto esatto adempimento del giudicato in esame, che non implicava per forza un atto favorevole alla militare, attraverso una valutazione in contraddittorio con lei e del tutto nuova delle relative esigenze; B) - l'insussistenza delle condizioni di particolare gravità in capo all'appellata, tali da giustificare una deroga temporale, come evincesi dal fatto di aver chiesto non il ricongiungimento al coniuge, ma il ravvicinamento alla figlia, la cui vicenda non è in sé connotata dagli elementi di gravità di cui al ∫ 10) dell'allegato H) del t.u. sulle procedure d'impiego del personale militare (ediz. 2008), in caso contrario dovendosi ritenere grave ogni situazione in cui un militare abbia un figlio e decida di farlo vivere lontano dalla sua sede di servizio; C) - l'insussistenza del danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato;
Considerato in diritto che l'appello non può esser condiviso giacché, anche in esito al riesame della domanda di trasferimento d'altronde, la P.A. appellante non ha colto né l'oggetto specifico di essa, né la necessità d'indicare, con la precisione dovuta nel caso da esaminare, le ragioni di non adesione al parere favorevole espresso dal Comandante del reparto d'appartenenza dell'appellata circa tale trasferimento;
Considerato infatti che, nell'un provvedimento (quello annullato in sede di cognizione) e nell'altro (quello dichiarato nullo per l'elusivo riesame), la P.A. non ha tenuto conto delle esigenze peculiari dell'appellante, sottese alla di lei posizione di madre d'una bambina poco più che infante e in attesa (all'epoca) d'un secondo figlio;
Considerato allora che resta fermo il principio regolatore delle reciproche posizioni nel rapporto di servizio militare per cui, ove siano implicati valori essenziali delle persone (del genitore e del fanciullo), costituzionalmente protetti, la potestà organizzativa della P.A. in materia resta sì una funzione discrezionale, ma soggiace all'esatta individuazione dell'oggetto di ciò che il militare le ha chiesto, all'esatto bilanciamento delle esigenze operative di Forza armata nei reparti di partenza e di destinazione, nonché alla manifestazione, sia pur in forme ragionevolmente discrete con riguardo ad altre esigenze della difesa nazionale, delle ragioni di servizio od organizzative che continuino ad ostare all'invocato trasferimento;
Considerato inoltre che, quantunque in linea di mero principio sia vera l'assenza di gravità in sé nel fatto che un militare abbia figli, non può la P.A. esimersi, se le siano prospettate specifiche vicende non occasionali o futili inerenti alla situazione familiare e della prole, dal valutarne l'incidenza per la qualità del rendimento in servizio ed ai fini dell'eventuale trasferimento (specie una volta eliso tal riferimento nell'allegato H), a pena di cadere nel paradosso logico opposto a quello paventato, cioè l'assenza a priori di grave rilevanza in qualunque evento problematico nella gestione della prole stessa, tra cui quello che si determini, come nel caso ora in esame, per la lontananza di entrambi i genitori tra loro, dai figli e dai nuclei familiari d'origine;
Considerato di conseguenza che, seppur sia vero che la P.A. non sia tenuta a scegliere per forza in conformità ai desideri espressi da ciascun militare genitore — segnatamente quando la richiesta sia improntata solo al raggiungimento d'una miglior comodità del genitore stesso e non certo della sua prole, che invece è il vero obiettivo di tutela—, non si può dire nella specie rispettosa del giudicato la statuizione della P.A. che ha dato origine al giudizio d'ottemperanza;
Considerato sul punto che la P.A. continua a predicare il ricongiungimento tra l'appellata ed il di lei coniuge, mentre s'appalesa con evidenza come ciò, al di là della sua non coincidenza con quanto le è stato chiesto, è la soluzione non solo meno acconcia per la prole, ma addirittura impraticabile a tal precipuo scopo, nella misura in cui l'altro genitore, anch'egli militare in SPE, è stato trasferito per esigenze di servizio, qui non in discussione, ancor più lontano di quanto non lo fosse al tempo in cui l'appellata ha chiesto il trasferimento, sì da impedirgli nei fatti ogni proficua partecipazione reale all'assistenza ai figli;
Considerato per contro che la P.A., la quale dovrebbe esser consapevole con serietà e rigore che ogni vicenda da cui scaturisce la richiesta d'un trasferimento è sempre transeunte e modificabile nel tempo, per quanti poteri discrezionali abbia in materia, è tenuta a valutare tale richiesta e, motivando congruamente sul caso esaminato, accordare al militare il beneficio invocato quando a ciò non siano d'ostacolo prevalenti e serie esigenze organizzative e di servizio, se del caso fin quando resti attuale la predetta vicenda;
Considerato altresì che non sussiste alcun interesse della P.A. appellante a questionare, come invece fa con il terzo motivo del ricorso in epigrafe ed indipendentemente da ogni inesattezza sulla reale posizione dell'appellata nel periodo di maternità e puerperio, sull'insussistenza del danno da ritardo, visto che il TAR non ha statuito sul punto e la dott. Be. non ha reputato di farlo constare ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.a.;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che esse seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV.), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 4757/2014 RG in epigrafe), lo respinge.
Condanna la P.A. appellante al pagamento, a favore dell'appellata resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2015, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/07/2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
21-08-2015 21:55
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