Giudizio di natura medico-legale - Richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio - Vaglio della discrezionalità tecnica - Necessità che questo non si limiti ad un controllo estrinseco - Necessità che il controllo del G.A. non alimenti un giudizio tecnico che si sostituisca a quello dell'Amministrazione - Conseguenze - In mancanza di un principio di prova la c.t.u. dovrà considerarsi di carattere meramente esplorativo.
Non vi è dubbio che ormai anche nel giudizio amministrativo possa essere utilizzato lo strumento della Consulenza Tecnica d'Ufficio, così come è indubbio che il vaglio della discrezionalità tecnica non debba limitarsi ad un controllo estrinseco, ma possa ben spingersi sino a verificare la plausibilità tecnica del giudizio espresso; va però evitato che il controllo del giudice amministrativo alimenti un giudizio tecnico che si vada a sostituire a quello dell'Amministrazione, come potrebbe accadere se, ogni volta che venisse in rilievo un giudizio di natura medico-legale, si dovesse necessariamente esperire una c.t.u., sicché, in mancanza anche solo di un principio di prova circa l'erroneità sul piano tecnico del giudizio espresso dall'Amministrazione, dovrà concludersi che la c.t.u. di cui si chiede al giudice la disposizione abbia carattere meramente esplorativo, andando a sostituire in modo processualmente illegittimo quel principio di prova che spetta al ricorrente fornire (nella fattispecie, il Collegio rilevava che il ricorrente si era limitato, nel ricorso introduttivo del giudizio, a contestare la valutazione medico-legale espressa dal competente Comitato medico, asserendo che l'insorgenza della patologia tumorale che lo aveva colpito allo stomaco fosse dipesa dal fatto che, avendo per molti anni svolto un servizio in orari non preventivabili, la cattiva alimentazione effettuata durante quei servizi, che non gli avevano consentito di effettuare il pasto in casa o presso una mensa, avrebbe favorito l'insorgere della malattia. Essendo dette asserzioni non corroborate neanche da una consulenza di parte che contestasse la validità scientifica dell'esclusione dei disagi patiti in servizio rispetto all'eziopatogenesi dell'infermità che aveva colpito il militare, il Collegio respingeva tanto la richiesta di disporre una c.t.u. quanto il ricorso giurisdizionale).
27-12-2015 01:24
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