Indennità una tantum . Militare lamenta trauma distorsivo al ginocchio con lesione completa ligamentosa. Lieve lassità del corno post. del menisco mediale omolaterale artroscopicamente accertata. No della Corte dei Conti.
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 48/2015/M
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
Dott. Vincenzo Pergola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8225/M del registro di Segreteria, proposto dal sig. P.R., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi, per procura in calce al ricorso, e presso il cui studio sito in Roma, Via A. Baiamonti n. 4, elettivamente domiciliato.
Contro: il decreto n. 75 emesso in data 7.3.2011 dal Ministero della Difesa;
Avente ad oggetto: il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico privilegiato tabellare;
Con l'assistenza del segretario sig. Giovanni Mazzeo;
Udito, nella pubblica udienza del 10.9.2015, l'avv. Gianluca Mercorella su delega dell'avv. Andrea Lippi per il ricorrente;
Visti gli atti e documenti di causa.
Considerato in
FATTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 14/01/2015 il sig. R. P. come sopra rappresentato, ha “impugnato” il decreto n. 75 del 7.3.2011, con il quale il Ministero della Difesa, ha riconosciuto il suo diritto all'indennità pari a quattro annualità di 8^ ctg. per l'infermità “lievi esiti disfunzionali di pregresso intervento artroscopico di capsuloplastica LCA ginocchio sx da trauma distorsivo con lesione completa ligamentosa. Lieve lassità del corno post. del menisco mediale omolaterale artroscopicamente accertata”, diagnosticata dalla C.M.O. di Taranto con verbale n. 567 del 25.11.2008 e ritenuta ascrivibile a tab. B..
Il ricorso, richiamando anche quanto argomentato nella depositata consulenza medico-legale di parte redatta dal dott. Giuseppe Delli Colli, sostiene che l'Amministrazione non ha adeguatamente valutato gli esiti permanenti e gravi del trauma distorsivo al ginocchio riportato dall'interessato durante il servizio militare, concludendo per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico privilegiato vitalizio quantomeno per infermità di 8^ ctg Tab. A, a decorrere dal congedo, con interessi e rivalutazione sulle somme spettanti, chiedendo poi in via subordinata che sia disposta C.T.U. per accertare l'effettiva incidenza della menomazione.
Con memoria depositata in Segreteria il 19.3.2014 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, sostenendo la legittimità del provvedimento assunto nei confronti del sig. R. P. in quanto conforme al giudizio espresso dalla C.M.O. di Taranto con verbale n. 567/2008 del 25.11.2008, concludendo quindi per il rigetto dell'avversa domanda.
All'udienza del 9.4.2015, non ritenendosi la causa matura per la decisione, è stata emessa ordinanza per interpellare il C.M.L. dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, affinché, sulla base degli atti trasmessi in visione e previa visita diretta dell'interessato, esprimesse motivato parere medico-legale sulla corretta ascrivibilità a categoria tabellare delle infermità diagnosticate al ricorrente.
Detto parere è stato reso con relazione del 04.05.2015 depositata in Segreteria il 18/05/2015 e, conseguentemente, fissata l'odierna udienza di trattazione.
In data 27/07/2015 il difensore costituito depositava ulteriore memoria contestando il parere reso dal C.M.L. dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza ed in considerazione degli esiti invalidanti del trauma subito durante il servizio militare, ha concluso affinchè sia riconosciuto “il diritto del ricorrente all'assegno di pensione di 8^ cat. Tab. A per quattro anni rinnovabili”.
Ritenuto in
DIRITTO
Come accennato “in fatto”, la natura prettamente tecnica della questione da decidere, ha indotto questo giudice ad interpellare, il Collegio Medico Legale dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, ponendo il seguente quesito:
“…. sulla base degli atti che si inviano in visione, e previa visita diretta del ricorrente, esprima il proprio motivato parere sulla corretta ascrivivilità a categoria tabellare, al momento della presentazione della domanda amministrativa (24.11.2000), della infermità : “Lievi esiti disfunzionali di pregresso intervento artroscopico di capsuloplastica LCA ginocchio sx da trauma distorsivo con lesione completa ligamentosa. Lieve lassità del corno post. Del menisco mediale omolaterale artroscopicamente accertata”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tab. B, con D.M. n. 75/2011.
Dica il consulente quanto altro ritenga utile ai fini della decisione della vertenza.”
Detto parere, reso con relazione del 4.5.2015, previa visita diretta dell'interessato e attento esame della documentazione trasmessa in visione, tra la quale la depositata consulenza medico-legale di parte redatta dal dott. Giuseppe Delli Colli, dopo aver svolto ampie considerazioni di natura medico-legale, ha posto la seguente diagnosi: “Lievi esiti disfunzionali di pregresso intervento artroscopico di capsuloplastica LCA ginocchio sx da trauma distorsivo con lesione completa legamentosa, lieve lassità del corno post. del menisco mediale omolaterale artroscopicamente accertata”, esprimendo poi il seguente giudizio conclusivo:
“Può confermarsi il giudizio di ascrivibilità della suddetta infermità alla Tabella B con indennità una tantum pari a 4 annualità, espresso dalla CMO di Taranto in data 25.11.2008”.
Ricordato che in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico-legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia all'esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza, questo giudice ritiene, quindi, di poter pienamente condividere quanto espresso nel surriferito, esaustivo e motivato parere, basato su valutazioni che si palesano scientificamente corrette sul piano medico-legale e, pertanto, il ricorso va respinto.
In particolare appaiono condivisibili le considerazioni espresse dal C.M.L. ospedaliero, che dopo aver sottolineato che l'esame obiettivo svolto è risultato sostanzialmente sovrapponibile alle risultanze emerse in occasione della visita presso la C.M.O. di Taranto il 25.11.2008, ha evidenziato “una buona stabilità articolare ed una valida funzione articolare al ginocchio in questione”, sicchè appare corretta l'ascrizione a tab B delle infermità già riconosciute dipendenti dal servizio ed il ricorso va respinto.
In ordine alla statuizione sulle spese, deve rilevarsi come debba oggi applicarsi l'art. 92 c.p.c. così come novellato dal D.L. n.132/2014 convertito nella L. n.162/2014, norma applicabile “ai procedimenti prodotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto” e dunque applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'11.12.2014. La norma, sì come novellata, prevede che la compensazione totale o parziale è ammessa solo in caso di reciproca soccombenza, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alla questioni dirimenti, dovendosi altrimenti applicare il principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.
Vertendosi, nel caso all'esame, in fattispecie di soccombenza del ricorrente, e considerata la natura e l'entità dell'attività difensiva svolta dall'Amministrazione resistente, che si è avvalsa della facoltà di farsi rappresentare e difendere da un proprio funzionario, si reputa giusta la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione in € 150,00.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. R. P. nei confronti del Ministero della Difesa, contrariis reiectis, così decide:
a) rigetta il ricorso
b) Condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Amministrazione resistente nella misura di € 150,00.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 10 settembre 2015.
Si dà atto, inoltre, dell'avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso giorno dell'udienza.
Il Giudice
f.to dott. Vincenzo Pergola
Depositata in Segreteria il 10.9.2015
Il Collaboratore Amm.vo
f.to dott. Angela Micele
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” , dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52.
Il Giudice
f.to dott. Vincenzo Pergola
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Potenza, 10.9.2015
Il Collaboratore Amm.vo
f.to dott. Angela Micele
04-10-2015 18:02
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