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Sentenza

Militare deceduto in servizio durante uno scontro a fuoco a Nassiria viene dichi...
Militare deceduto in servizio durante uno scontro a fuoco a Nassiria viene dichiarato vittima del terrorismo. Al padre la Corte dei Conti riconosce il trattamento pensionistico privilegiato indiretto.
Repubblica Italiana sentenza nr.158/2015
In nome del Popolo Italiano 
La Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale regionale per il Veneto  Il Giudice Unico per le pensioni
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente
SENTENZA N°
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29796/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di 
V.E., c.f.: , nato il ..... a ......... ed ivi residente in Via ........., rappresentato e difeso da Fabio Pisani e Fernando Ianniello e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A; 
contro
MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Militari Congedati, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché in persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Viale dell'Esercito n. 186;
avverso
“il decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n. 463 del 14 luglio 2004, con il quale al sig. V.E. è stata denegata la pensione privilegiata di riversibilità in qualità di padre del 1° Caporale Maggiore VSP V. M. deceduto a Nasiriyah il 17 maggio 2004, nell'asserito presupposto che l'interessato non verserebbe nelle condizioni economiche previste dalle vigenti disposizioni di legge per accedere al reclamato trattamento pensionistico;
nonché avverso
il silenzio serbato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Mili- tari Congedati, sulla successiva istanza di pensione privilegiata di reversibilità prodotta dallo stesso ricorrente il 14 luglio 2011 sulla base
delle attuali condizioni economiche;
- e tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e conseguenti.”.
UDITE, all'udienza del 16.10.2015, le parti presenti per come risulta dal verbale;
FATTO
In data 17.5.2004, Vanzan Matteo, nato a Dolo (VE) il 26 novembre 1981, militare in missione a Nassiria (Iraq), nell'ambito di una operazione denominata “Antica Babilonia”, decedeva durante uno scontro a fuoco con le milizie locali.
Con istanza prodotta in data 22.6.2004, il padre del militare, V.E., chiedeva la concessione della pensione privilegiata di reversibilità per la morte del figlio, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 1092/1073 e del combinato disposto degli articoli 1; 2, comma 1; 3, commi 1 e 2; 4, commi 2, 3 e 4; art. 7; art. 15, comma 2 della legge n. 206 del 2004.
Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto n. 258 del 18.5.2004, conferiva al Caporal Maggiore VFB dell'Esercito, V.M., la promozione straordinaria per meriti eccezionali al grado di Primo Caporal Maggiore, con anzianità assoluta ed assegni decorrenti dal 17.5.2004.
Il Distaccamento Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” – Nucleo Amministrativo, con nota prot. 5/4000 dell'8.6.2004, inviava all'Ispettorato Logistico dell'Esercito – Direzione di Amministrazione Distaccata Nord, l'Atto dispositivo n. 1030, del 30.5.2004, con annessa copia dello stato di servizio, con cui veniva attribuito al militare lo stipendio proprio di Primo Caporal Maggiore VSP, attesa la decorrenza giuridica ed economica della promozione dal 17.5.2004.
Il Ministero della Difesa, poi, con decreto n. 463 del 14.7.2004, respingeva la domanda di pensione privilegiata di reversibilità presentata dal padre del militare, V.E., in ragione della asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 206 del 2004. 
Con attestato del 6.9.2007, V.M.veniva riconosciuto vittima del terrorismo.
In data 14.7.2011, V.E. presentava una nuova domanda di pensione privilegiata di reversibilità allegando documentazione fiscale attestante le condizioni economiche, cui il Ministero non dava tempestivo riscontro, nonostante il sollecito del 9.12.2013.
V.E., quindi, con atto depositato in data 3.6.2014, proponeva ricorso innanzi a questa Corte rassegnando le seguenti conclusioni: “CHIEDE alla Ecc.ma Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, di attribuire al ricorrente il reclamato trattamento pensionistico privilegiato indiretto o di reversibilità, in base a quanto previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 1092/73 e dall'art. 4 comma 2 della legge 206/2004, accertando e dichiarando il diritto a che tale trattamento pensionistico, come espressamente statuito dall'art. 3, 1° comma, della legge 206/2004, sia maggiorato di 10 anni di contributi figurativi utili ad aumentare per una pari durata l'anzianità pensionistica maturata e quindi la misura della pensione.
Chiede altresì di accertare e dichiarare che la sopracitata pensione, come espressamente sancito dall'art. 7 della legge 206/2004 e come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sia adeguata in modo costante al trattamento in godimento ai lavoratori in attività, nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità, mediante la attribuzione dell'adeguamento annuale ISTAT, e della progressione biennale di classi e scatti.
Chiede, inoltre, che il trattamento pensionistico così ottenuto, ai sensi dell'art. 2 comma 1, sia maggiorato del 7,5 per cento e che sull'intero ammontare vi sia l'esenzione dal pagamento dell'imposta IRPEF, come statuito dall'art. 4, comma 4, della legge 206/2004 e che il medesimo trattamento non sia decurtabile ad ogni effetto di legge come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 206/2004.
Chiede infine che la pensione così determinata sia concessa a decorrere dai tre mesi successivi alla data della morte del figlio V.M., come statuito dall'art. 58 del D.P.R. n. 1092/73 e dall'art. 15, 2° comma, della legge 206/2004 o, comunque, in via subordinata, a volere ritenere applicabili le norme comuni dell'ordinamento pensionistico richiamate nel decreto negativo impugnato, dal verificarsi delle condizioni per accedere al richiesto beneficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione maturati medio tempore e non riscossi. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
In data 24.12.2014, si costituiva il Ministero della Difesa rappresentando che: “Visti gli atti amministrativi, visto il Modello "C" n. 26 del 21/5/2004 del Complesso Sanitario Campale Task Force Operazione "Antica Babilonia" di Tallil che ha riconosciuto SI dipendente da causa di servizio il decesso del Militare, visto il giudizio con P.V. n. 321 in data 7/6/2004 della CMO di Padova e visto la dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 23/6/2004 relativa al reddito posseduto del Signor V.E., la Scrivente ha emesso il D.M. n. 463 in data 14/7/2004 - NEGATIVO di pensione privilegiata di riversibilità in quanto l'interessato non aveva i requisiti ritenuti necessari secondo l'interpretazione all'epoca vigente della normativa di settore costituita dall'art 1 comma 2 Legge 206/2004. Alla predetta norma è stata fornita interpretazione autentica dal DLGS n. 20 del 24/02/2012 (modifiche apportate al DLGS 66/2010) che in particolare con l'art. 10 comma 3 ha chiarito che le condizioni stabilite dall'art. 82 comma 4 della Legge 388/2000 per il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 206/2004, sono da considerarsi riferibili anche alle pensioni di riversibilità o indirette. 
In altri termini come ai fini della concessione dei benefici speciali (speciale elargizione - assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) ai familiari delle vittime del terrorismo è sufficiente l'accertamento del rapporto di parentela o di coniugio, anche il riconoscimento del trattamento pensionistico soggiace alle stesse condizioni.
Per quanto sopra, la scrivente Amministrazione, alla luce delle nuove disposizioni normative applicabili alla fattispecie in parola, in regime di autotutela, ha ritenuto di riaprire il procedimento istruttorio al fine di adottare gli opportuni e necessari provvedimenti prodromici alla emissione del decreto concessivo del richiesto trattamento pensionistico privilegiato indiretto.
Allo stato attuale la scrivente è in attesa di conoscere dalla collaterale DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE cui è stato sottoposto quesito, l'esatto stato giuridico del militare con conseguenziale trattamento economico attribuito all'atto del decesso, atteso che il de cuis era militare volontario, in ferma breve e per meriti eccezionali promosso al 1 grado del servizio permanente al giorno della morte. 
La questione è rilevante ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento di pensione indiretta al ricorrente genitore del compianto V.M.che potrebbe corrispondere ad un trattamento tabellare piuttosto che ad un trattamento speciale di riversibilità sulla scorta del trattamento di attività ex art. 1895 DLGS 66/2010.”.
Chiedeva, pertanto, il Ministero della Difesa “un rinvio breve al fine di consentire, alla scrivente di definire il procedimento amministrativo che comunque vedrà riconoscere al ricorrente un trattamento pensionistico indiretto con conseguenziale venir meno del motivo del contendere.”.
Con decreto n. 50 del 27.2.2015, il Ministero della Difesa, visto, tra l'altro, l'attestato con cui si riconosceva a V.M. lo stato di “vittima del terrorismo” e considerato che “il richiedente è genitore del militare Vittima del Terrorismo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 206/2004 così come interpretato dall'art. 10 del Dlgs 24/02/2012 n. 20, si prescinde dall'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità e che la stessa va liquidata come pensione tabellare essendo il militare volontario in ferma breve”,  decretava  che a V.E., nella qualità di padre di Vanzan Matteo, era concessa la pensione privilegiata di reversibilità.
Con memoria depositata in data 2.4.2015, la difesa del ricorrente dava conto della emanazione del decreto n. 50 del 27 febbraio 2015, con cui il Ministero della Difesa aveva concesso la pensione di reversibilità in favore del ricorrente, prima negata.
Peraltro, lamentava che detto Ministero, nonostante avesse individuato, come presupposto del riconoscimento del trattamento pensionistico, lo status di vittima del terrorismo di V.M., invece di applicare la normativa speciale relativa alle pensioni indirette o di reversibilità prevista dalla normativa sulle vittime del terrorismo, avesse riconosciuto al ricorrente una semplice pensione tabellare, giustificando tale decisione, nella motivazione del provvedimento, con l'assunto che il dante causa, Vanzan Matteo, sarebbe stato un militare VFB (volontario in ferma breve).
Rassegnava, pertanto, la difesa del ricorrente, le seguenti conclusioni: “chiede all'Ecc.ma Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, di attribuire in favore del ricorrente il reclamato trattamento pensionistico privilegiato indiretto o di reversibilità, previsto dalla legge n. 206/2004, da liquidarsi in base a quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 4, 2° comma, e 7 della stessa legge speciale, accertando e dichiarando in particolare il diritto del ricorrente a che il trattamento pensionistico privilegiato, come espressamente statuito dall'art. 1° comma, sia maggiorato di 10 anni di contributi figurativi utili ad aumentare per una pari durata la anzianità pensionistica maturata e quindi la misura della pensione.
Chiede altresì di accertare e dichiarare che la sopracitata pensione, come espressamente sancito dall'art. 7 della legge 206/2004 e come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sia adeguata in modo costante senza soluzione di continuità, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità.
Chiede, inoltre, che il trattamento pensionistico così ottenuto, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, sia maggiorato del 7,5 per cento e che sull'intero ammontare vi sia l'esenzione dal pagamento dell'imposta IRPEF, come statuito dall'art. 4, 4° comma, della legge 206/2004 e che il medesimo trattamento non sia decurtabile ad ogni effetto di legge come previsto dall'art. 4, 3° comma, della legge 206/2004.
Chiede infine il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione maturati medio tempore e non riscossi.
Con vittoria di spese e compensi di lite”
All'udienza del 14 aprile 2015, questo Giudice, disponeva che, a cura della Segreteria della Sezione, la memoria di parte ricorrente depositata il 2.4.2015, completa di allegati, fosse trasmessa al Ministero della Difesa ed ordinava al predetto Ministero di depositare, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della ordinanza, una relazione che desse conto delle ragioni delle determinazioni assunte con il decreto n. 50 del 27.2.2015 in ordine alla pensione privilegiata riconosciuta a V.E., tenuto conto delle osservazioni critiche prospettate dalla difesa del predetto ricorrente nella memoria depositata il 2 aprile 2015 e dell'atto dispositivo del Reggimento Lagunari "Serenissima" - Distaccamento Servizio Amministrativo n. 1030 del 24.5.2004.
Ordinava, altresì, il deposito della nota del 17.12.2014 di PERSOMIL, citata nel decreto n. 50/2015.
Fissava, per la prosecuzione, l'udienza del 16 ottobre 2015, ore 11.00.
In data 16.6.2015, Il Ministero della Difesa depositava la documentazione richiesta, unitamente alla relazione di seguito riportata: “In esecuzione a quanto disposto da codesta Sezione con l'Ordinanza in oggetto, la Scrivente deposita in allegato alle presenti repliche la nota M_D GMIL n 1320700 in data 17/1212014 nonché la nota n. M_D GMIL n.0344497 in data 15/06/2015, della collaterale Direzione Generale per il Personale Militare.
Al riguardo si evidenzia che, come è noto, le determinazioni di stato giuridico del personale militare presentano natura propedeutica in relazione ai conseguenti riflessi economici e pensionistici da adottare nei riguardi del personale medesimo.
Sulla base, quindi, di quanto stabilito con il Decreto n. 258 in data 18/05/2004 della citata collaterale D.G., che pur promuovendo il compianto militare al grado di Primo Caporal Maggiore in via straordinaria e per meriti eccezionali, non ne ha determinato il transito dal ruolo dei militari volontari a quello dei militari in servizio permanente, come ampiamente argomentato e motivato con le note che si depositano, non si è resa possibile l'applicazione dei benefici pensionistici ai sensi della Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice) in favore dei superstiti del militare in oggetto.
Infatti da una sistematica lettura della normativa inerente la materia in questione, risulta evidente che sulla base dell'art. 4 comma 2 della citata legge n. 206/2004, in combinato disposto con l'art. 3 della Legge n. 466/1980, normativa i cui principi sono stati riassettati nell'art. 1897 comma 2 Decreto Legislativo 66/2010, l'attribuzione dei benefici pensionistici richiesti nell'odierna sede è limitata al solo personale militare in S.P.E., mentre, in ossequio a quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. n.1092/73 per il personale del ruolo truppa e loro superstiti il trattamento pensionistico può essere riconosciuto solo nella misura tabellare.
Per quanto sopra premesso, la Scrivente conferma la correttezza del proprio operato e la conseguente legittimità del Decreto n. 50 in data 27/02/2015 che in applicazione dell'art.1 comma 2 della citata Legge n. 206/2004, come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo n.20/2012, conferisce pensione privilegiata Tabella M in favore dell'odierno ricorrente, padre del compianto militare, quale trattamento pensionistico di reversibilità spettante ai superstiti del personale militare appartenente al ruolo della truppa in servizio volontario.”.
Insisteva, pertanto, il Ministero della Difesa per il rigetto del ricorso. 
Con ulteriore memoria depositata in data 5.10.2015, la difesa del ricorrente precisava ulteriormente le proprie argomentazioni difensive, anche in relazione al contenuto della nota depositata dal Ministero della Difesa, chiedendo: “all'Ecc.ma Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, di attribuire in favore del ricorrente il reclamato trattamento pensionistico privilegiato indiretto o di reversibilità, previsto dalla legge n. 206/2004, da liquidarsi in base a quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 4, 2° comma, e 7 della stessa legge speciale, accertando e dichiarando in particolare il diritto del ricorrente a che il trattamento pensionistico privilegiato, come espressamente statuito dall'art. 3, 1° comma sia maggiorato di 10 anni di contributi figurativi utili a aumentare per una pari durata la anzianità pensionistica maturata e quindi la misura della pensione.
Chiede altresì di accertare e dichiarare che la sopracitata pensione, come espressamente sancito dall'art. 7 della legge 206/2004 e come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sia adeguata in modo costante senza soluzione di continuità al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità.
Chiede, inoltre, che il trattamento pensionistico così ottenuto, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, sia maggiorato del 7.5 per cento e che sull'intero ammontare vi sia l'esenzione dal pagamento dell'imposta IRPEF, come statuito dall'art. 4, 4° comma, della legge 206/2004 e che il medesimo trattamento non sia decurtabile ad ogni effetto di legge come previsto dall'art. 4. 3° comma, della legge 206/2004.
Chiede infine il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione di reversibilità maturati medio tempore e non riscossi. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza del 16.10.2015 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso verte sull'accertamento del diritto di V.E., padre di V.M.- militare deceduto in servizio, durante uno scontro a fuoco a Nassiria e dichiarato “vittima del terrorismo” - a vedersi concedere il trattamento pensionistico privilegiato indiretto, previsto dalla legge n. 206/2004, liquidato in base a quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 4, 2° comma, e 7 della stessa legge ed in particolare:
-       a che il trattamento pensionistico privilegiato, sia maggiorato di 10 anni di contributi figurativi utili ad aumentare, per una pari durata, la anzianità pensionistica maturata e, quindi, la misura della pensione;
-       a che la sopracitata pensione, come sancito dall'art. 7 della legge n. 206 del 2004 e come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sia adeguata in modo costante al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità;
-       a che il trattamento pensionistico così ottenuto, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, sia maggiorato del 7.5 per cento;
-       a che sull'intero ammontare vi sia l'esenzione dal pagamento dell'imposta IRPEF, come statuito dall'art. 4, 4° comma, della legge 206/2004;
-       a che il medesimo trattamento non sia decurtabile ad ogni effetto di legge, come previsto dall'art. 4, 3° comma, della legge 206/2004;
-       a che siano riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione di reversibilità maturati medio tempore e non riscossi. 
2. Preliminarmente, va osservato che è incontestato, nel presente giudizio, lo status di “vittima del terrorismo” di V.M., figlio del ricorrente, vista la attestazione del Ministero della Difesa del 6.9.2007, nonché il conferimento del trattamento pensionistico effettuato dal predetto Ministero, con il decreto n. 50 del 2015, che, nelle motivazioni del provvedimento, fa correttamente riferimento proprio all'applicazione della legge n. 206 del 3.8.2004.
3. Giova, ancora, preliminarmente, osservare come la legislazione in materia di “vittime del terrorismo”, nonostante la disorganicità normativa che ha portato alla plurima sovrapposizione di disposizioni, con l'emersione di spazi interpretativi controvertibili, risponda alla chiara ratio di riconoscere particolari provvidenze - in termini di benefici economici, fiscali, assistenziali, previdenziali e pensionistici - a questa specifica categoria di cittadini (Corte dei Conti, Sez. Trentino Alto Adige TN, sent. n. 20 del 9.7.2015).
Chiarisce la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.7.2007, pubblicata sulla G.U. n. 178 del 2.8.2007, recante “Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206”, che “Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo (…) è intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, (…) nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno.
E' in forza del legame di appartenenza alla comunità democraticamente fondata, contro cui è stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune già note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.”.
La finalità delle disposizioni, è, a tutta evidenza, quindi, quella di contribuire a sostenere economicamente i familiari stretti di coloro che siano rimasti vittima di attentati, anche in deroga alle comuni disposizioni vigenti (Corte dei Conti, I Sez. d'App., sent. n. 81 del 28.1.2015).
Trattasi, pertanto, di normativa speciale, prevalente e completamente sostitutiva, in costanza di sussistenza dei requisiti, delle disposizioni normative comuni, laddove non espressamente richiamate.
4. Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti necessari per l'applicabilità della normativa innanzi citata.
Come detto, infatti, per un verso, è certo lo status di “vittima del terrorismo” di V.M. e, per altro verso, non può porsi in dubbio che il padre di Matteo, Enzo, rientri nel novero dei beneficiari delle provvidenze, in quanto genitore superstite.
Infatti, l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004 prevede che le disposizioni nella stessa contenute, “si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.” e che “per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.”.
L'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, tra l'altro, che “I benefici di cui alla medesima legge n. 30 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.”
Il comma 2 dell'art. 1 è stato interpretato autenticamente dal comma 5 dell'art. 3 del D.L. 4 novembre 2010, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2009, n. 197 e dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Il D.Lgs. n. 20 del 24.2.2012, all'art. 10, comma 3, in particolare, ha chiarito che “Il comma 2 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.”. 
Nella fattispecie, V.M. è deceduto celibe e senza figli e il padre è genitore superstite.
La legge n. 206 del 2004 non richiede ulteriori requisiti generali, attinenti alla fattispecie, per l'accesso ai benefici previsti.
Risulta, pertanto, nel caso in questione, assolutamente irrilevante stabilire se V.M. fosse da considerare volontario in ferma breve o in servizio permanente, atteso che detto elemento non è previsto come requisito per l'accesso al trattamento pensionistico indiretto, di cui alla legge n. 206 del 2004 e, pertanto, non si pone quale condizione di applicabilità delle disposizioni in essa contenute.
Assolutamente inconferente è il richiamo all'articolo 3 della legge n. 466 del 13 agosto 1980, di cui alla memoria del Ministero della Difesa del 16.6.2015, dal momento che, per un verso, la norma suddetta è riferita alle “vittime del dovere” e non alle “vittime del terrorismo”, materia disciplinata da diverso complesso normativo.
Per, altro verso, comunque, perché, nel delimitare il proprio ambito di applicabilità, la disposizione non fa alcun riferimento al grado, ma solo “ai Militari delle Forze Armate”, senza ulteriore specificazione. 
Ed ancora perché, non essendo detta disposizione richiamata dalla legge n. 206 del 2004, quand'anche fosse da interpretarsi nel senso voluto dal Ministero - cioè limitante l'applicabilità dei benefici previsti all'epoca per le vittime del terrorismo ai soli VFP -, la stessa dovrebbe ritenersi superata dalla sopravvenuta legge n. 206 del 2004, che ha compiutamente e volutamente ridefinito, in senso ampliativo, il proprio ambito di applicabilità, non prevedendo affatto limitazioni connesse al grado del militare deceduto, riconosciuto vittima del terrorismo. 
Inconferente è, poi, anche il riferimento all'art. 1897 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui ambito applicativo, anche in tal caso, è espressamente limitato alle vittime del dovere e non analogicamente estendibile alle vittime del terrorismo, trattandosi di discipline speciali.
Recita, infatti, il predetto articolo: “1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti  pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo  familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.”.
5. Con riguardo, poi, al trattamento indiretto spettante al ricorrente, pare evidente che, una volta accertata la sussistenza degli anzidetti requisiti generali - unici indispensabili per l'accesso ai benefici - ossia l'essere genitore superstite di vittima del terrorismo, vada applicata tutta la pertinente normativa a tutela delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.
Ciò proprio in ragione della specialità delle predette disposizioni, che prevalgono sulle disposizioni di carattere generale, ivi comprese quelle applicate dalla P.A. in occasione dell'attribuzione al ricorrente del trattamento privilegiato indiretto, di cui al D.P.R. n. 1092/73 ed alla legge n. 915/78.
Il trattamento pensionistico indiretto, riconosciuto a V.E., pertanto, non andava liquidato secondo i parametri delle pensioni tabellari, ma in base a quanto previsto dalla legge n. 206 del 2004.
6. Con riferimento, quindi, ai criteri di liquidazione del trattamento indiretto spettante al ricorrente, vale quanto segue.
Innanzitutto, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 206 del 2004, “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2.”.
Secondo il successivo comma 3, “I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.”.
Il comma 4 prevede, poi, che “Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.”.
Ebbene, a seguito della promozione straordinaria per meriti speciali, conferita dal Ministero della Difesa con decreto n. 258 del 18 maggio 2004, V.M. ha ottenuto il grado di Primo Caporal Maggiore, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno precedente quello della morte e, di conseguenza, allo stesso è stato riliquidato il trattamento economico retributivo pertinente al grado, con il successivo atto dispositivo n. 1030 del 24 maggio 2004. 
In considerazione del chiaro disposto normativo innanzi riportato, da ciò consegue che la liquidazione della pensione indiretta in favore del ricorrente genitore, V.E., deve essere commisurata all'ultimo stipendio percepito dal dante causa, di cui al richiamato atto dispositivo n. 1030 del 24 maggio 2004. 
Detto trattamento indiretto dovrà essere corrisposto senza decurtazione alcuna. 
La disposizione dell'art. 4, comma 3, preclude, infatti, per ragioni di specialità, l'applicazione della regola generale di cui all'art. 93, comma 7, del D.P.R. n. 1092/73, secondo cui: "la pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto" (Corte dei Conti, Sez. Piemonte, sent. n. 2 del 14.1.2014).
Quanto al regime fiscale applicabile, vale, poi, quanto precisato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.7.2007, pubblicata nella G.U. n. 178 del 2.8.2007, punto 5, secondo cui “Quanto, poi, al regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, è da ritenere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, che la previsione agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF si applichi sull'intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi. Ciò in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa.”. 
Il trattamento pensionistico, poi, come detto, dovrà essere liquidato sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 206 del 2004.
L'art. 2, comma 2, della legge citata prevede, il riconoscimento del diritto ad una maggiorazione della misura della pensione ed ai benefici, sulla base dei criteri indicati dalla medesima legge.
Ebbene, in primo luogo, l'art. 2, comma 1, dispone , tra l'altro, per quanto di rilievo nella presente fattispecie, che “ai fini della liquidazione della pensione” … “la retribuzione pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.”.
Dovrà, pertanto, essere riconosciuto il diritto di parte attrice, all'incremento della retribuzione pensionabile, come rapportata al trattamento retributivo dei militari col grado di Primo Caporal Maggiore in servizio, di una quota del 7,5%.
Il successivo art. 3, comma 1, stabilisce, poi, che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.”.
La pensione indiretta del ricorrente, pertanto, dovrà essere liquidata tenendo conto del predetto aumento figurativo decennale sulla retribuzione del dante causa, atto ad aumentare “la misura della pensione”.
L'art. 7, poi, stabilisce espressamente che “Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.”.
Deve, quindi, essere riconosciuto, in favore del ricorrente, anche il diritto all'adeguamento costante della misura della pensione indiretta al trattamento retributivo in godimento da parte dei militari con il grado di Primo Caporal Maggiore, in attività di servizio, nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità rispetto al defunto figlio, maggiorata dell'anzianità convenzionale di anni dieci ex art. 3 L. n. 206/2004, quale base retributiva di riferimento per la liquidazione periodica del trattamento pensionistico indiretto.
L'art. 8 stabilisce, infine, che “l'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.”.
7. La pensione indiretta, calcolata secondo i criteri innanzi descritti, in virtù dell'art. 15, comma 2, della legge n. 206 del 2004, avrà decorrenza dalla data del decesso di V.M., anche se precedente all'entrata in vigore della stessa legge. 
La citata disposizione, al secondo comma, dispone che “Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento”. 
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di questa Corte, “Dal tenore letterale del comma 2 dell'art. 15 cit. si rileva chiaramente che il legislatore ha inteso distinguere il requisito temporale riferito all'evento dannoso (che deve essersi verificato alla data 1° gennaio 1961) dalla data di decorrenza del beneficio, che è stata invece fissata per i cittadini italiani che avessero subito l'evento all'estero, dal primo gennaio 2003. Questa interpretazione, oltre che desumersi dal dato testuale, per le diverse espressioni usate, laddove letteralmente nel primo periodo la decorrenza è riferita “agli eventi verificatisi .... a decorrere dal”, mentre nel secondo periodo la decorrenza si riferisce al beneficio, poggia anche su ragioni di ordine logico e sistematico, poiché la previsione di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 15 era chiaramente rivolta ad estendere il beneficio agli eventi verificatisi all'estero, ma limitandone la decorrenza economica, per esigenze di contenimento della spesa, dal 1° gennaio 2003.” (Corte dei Conti, I Sez. Centrale d'Appello, sent. n. 843 del 16.10.2013).
Pertanto, considerato che, per gli eventi verificatisi all'estero, la legge consente l'applicazione retroattiva dei benefici fino al 1° gennaio 2003, la decorrenza degli stessi e, quindi, in particolare, la decorrenza della pensione indiretta, calcolata secondo i parametri della l. n. 206/2004,  da riconoscersi al ricorrente, deve fissarsi al momento del decesso del figlio, avvenuto il 17 maggio 2004.
8. I ratei arretrati del trattamento riconosciuto spettante vanno poi maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 10/2002/QM.
In particolare, per quel che qui rileva, trova applicazione l'art. 5 della L. n. 205/2000, che richiama l'art. 429 c.p.c..
L'art. 429, co. 3, c.p.c. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Laddove, peraltro, il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.
Il maggior danno da svalutazione, nell'eventuale importo differenziale, nonché gli interessi legali, costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori debbono essere attribuiti d'ufficio dal Giudice, senz'uopo di costituzione in mora o di richiesta di parte, né di prova del danno, con decorrenza degli interessi medesimi e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione, determinato alla stregua degli indici fissati ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dal giorno della maturazione del diritto.
Il calcolo del c.d. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c., rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo.
9. Da ultimo, occorre pervenire alla regolamentazione delle spese di causa.
Al riguardo, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (Corte dei Conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 81 del 28.1.2015).
Con riferimento invece alle spese legali, i principi di cui agli articoli 91, 92 comma 2 e 96 del c.p.c., nella loro attuale versione, a seguito delle modifiche recate, in ultimo, dalla legge n. 69/2009, hanno notevolmente circoscritto la possibilità di compensazione delle spese tra le parti, che è ormai consentita solo ove sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali il Giudice deve dare conto nella motivazione della sentenza (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Ma in ogni caso, già da tempo ed a prescindere dalla suddetta innovazione normativa, la giurisprudenza pacifica di questa Corte non dubitava potersi addivenire, laddove ne sussistano gli estremi, alla condanna alle spese legali della parte soccombente, giacché tale evenienza rappresenta pur sempre un principio di carattere generale (ex plurimis, Sezione I d'App., sent. n. 81 del 28.1.2015 e sent. n. 214 del 13.3.2013, n. 214; Sez. III d'App., sent. n. 33 del 16.1.2013)
Nella presente fattispecie, questo Giudice ravvisa senza dubbio i presupposti per la condanna del Ministero della Difesa al ristoro delle spese legali in favore della parte ricorrente, atteso il pieno accoglimento del ricorso.
Il compenso degli Avvocati, rapportato all'importanza dell'opera prestata, e il rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% sul totale della prestazione, deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. n. 55, del 10 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 2014, recante la Tabella n. 11, relativa alle spese inerenti ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, vigente dal 3 aprile seguente e applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
In specie, il valore della causa risulta indeterminato (art. 5, nn. 5 e 6, del D.P.R. n. 55 del 10.3.2014) e le spese di lite devono liquidarsi in favore del ricorrente, attese le fasi d'interesse per il giudizio (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, nonché decisionale), secondo quanto previsto dalla predetta Tabella 11, allegata al citato D.M. n. 55/2014.
Ciò considerato, le spese devono, quindi, essere liquidate in complessivi € 5.060,00 (cinquemilasessanta/00) in favore del ricorrente e a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica, con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la pensione indiretta, calcolata secondo i criteri di cui alla legge n. 206 del 2004, come precisati in motivazione, con decorrenza dal 17.5.2004.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento del trattamento pensionistico ritenuto spettante. I ratei arretrati andranno maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 10/2002/QM, a far data dalla scadenza dei singoli ratei di spettanza sino all'effettivo soddisfo. 
Condanna, altresì il Ministero della Difesa al pagamento delle spese, in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 5.060,00 (cinquemilasessanta/00).
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Venezia, il 16 ottobre 2015.
      					IL GIUDICE 
 				F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
 
Depositato in Segreteria il 16/10/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo
Avv. Antonino Sugamele

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