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Sentenza

Nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta da...
Nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo.
T.A.R.  sez. I  Roma , Lazio  22/12/2014 ( ud. 11/11/2014 , dep.22/12/2014 ) Numero:    13082

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
             Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio          
                           (Sezione Prima Quater)                        
    ha pronunciato la presente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso numero di registro generale 8609 del 2001, proposto da:  
    Ce. St., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Monaco, con domicilio
    eletto in Roma, Via Filippo Ermini, 68;                              
                                   contro                                
    Il Ministero della Giustizia, in  persona  del  ministro  in  carica,
    rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  dello   Stato,
    domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;                         
                              nei confronti di                           
    Ve. Wa.;                                                             
                             per l'annullamento                          
    del  decreto  adottato  dal  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia    -
    Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del  25  giugno  2001
    notificato in data 28 giugno 2001, con  il  quale  è  stata  disposta
    l'esclusione dell'aspirante agente di polizia penitenziaria  St.  Ce.
    dall'assunzione al Corpo di polizia  penitenziaria  per  non  essersi
    utilmente collocato nella graduatoria prevista dall'art. 2, comma  2,
    del  D.L.  12.11.1996,  formata  in  attuazione  del  D.L.  479/1996,
    convertito in legge 579;                                             
    della relativa graduatoria finale;                                   
    di  ogni  altro  atto    concorsuale    connesso,    presupposto    e
    consequenziale;                                                      
    e sui motivi aggiunti, notificati il 20.9.2001 e il 1.10.2001        
    per l'annullamento                                                   
    del foglio matricolare dell'Esercito  Italiano  785075  TW,  relativo
    alla posizione del ricorrente, nella parte in cui risulta irrogata in
    data  3.8.1991  la  sanzione  disciplinare  del  rimprovero    perché
    "Rientrava dal permesso serale con un'ora di ritardo";               
    della sanzione disciplinare  irrogata  e  del  relativo  procedimento
    seguito;                                                             
    di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.           
    Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero   della
    Giustizia;                                                           
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014  il  dott.
    Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel
    verbale;                                                             
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    Con il ricorso in epigrafe, Ce. St. ha impugnato:

    - il decreto adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 25 giugno 2001 con cui è stata disposta la sua esclusione dall'assunzione al Corpo di polizia penitenziaria, per non essersi utilmente collocato nella graduatoria prevista dall'art. 2, comma 2, del D.L. 12/11/1996, formata in attuazione del D.L. 479/1996, convertito in legge 579/1996;

    - la relativa graduatoria finale;

    - il foglio matricolare dell'Esercito Italiano 785075 TW, relativo alla posizione del ricorrente, nella parte in cui risultava irrogata in data 3.8.1991 la sanzione disciplinare del rimprovero perché "Rientrava dal permesso serale con un'ora di ritardo";

    - la sanzione disciplinare irrogata e il relativo procedimento seguito.

    Il ricorrente deduce, a seguito della presentazione nell'anno 1996 di domanda di assunzione nel corpo di Polizia penitenziaria ed all'esito del conseguimento nel marzo del 2001 dell'idoneità all'esame clinico generale, alle prove strumentali e di laboratorio, è stato ammesso in data 24.3.2001 alla frequenza del Corso di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria di Parma.

    Dopo aver frequentato per tre mesi il predetto corso e aver superato positivamente le prove scritte e orali, ha prestava giuramento il 22.6.2001.

    In seguito ha ricevuto il decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria datato 25.6.2001, con cui è stata disposta la sua esclusione dall'assunzione al Corpo di Polizia Penitenziaria per non essersi utilmente collocato nella graduatoria prevista dall'art. 2, comma 2, del D.L. 12.11.1996, formata in attuazione del D.L. 479/1996, convertito in legge n. 579/1996.

    Ciò in quanto era stata rilevata nel Foglio matricolare del ricorrente l'esistenza della sanzione disciplinare del Rimprovero perché "Rientrava dal permesso serale con un'ora di ritardo", non evidenziata dall'istante in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    Pertanto l'Amministrazione ha rettificato il punteggio di punti di 3.50 inizialmente attribuitogli dalla Commissione, portandolo a punti 1.50 con conseguente riposizionamento nella graduatoria dal 2800° al 4970° posto, in posizione non utile.

    Al riguardo sono stati dedotti i seguenti motivi:

    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

    Il provvedimento impugnato di esclusione dal corpo di Polizia Penitenziaria sarebbe illegittimo poiché l'istante non sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza della sanzione, non essendogli mai stata contestata formalmente, e perché non sarebbe mai stato privato della libera uscita, e, pertanto, in assoluta buona fede. Pertanto non l'ha dichiarata nella certificazione sostitutiva in sede di concorso;

    2) Violazione e falsa applicazione del decreto legge n. 479/96 convertito in legge n. 579/96, del decreto interministeriale 12 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4" Serie Speciale n. 96 del 3 dicembre 1996; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost.; eccesso di potere per illogicità;

    3) Violazione e falsa applicazione del decreto legge n. 479/1996 convertito in legge n. 579/1996, del decreto interministeriale 12 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4" Serie Speciale n. 96 del 3 dicembre 1996;

    4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 8 della legge 241/1990.

    Il ricorrente ha sollevato altresì, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., del decreto legge n. 479/96 convertito in legge n. 579/96, del decreto interministeriale 12 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 96 del 3 dicembre 1996.

    Con ordinanza istruttoria n. 754/2001, resa nella Camera di Consiglio del 26.7.2001, il Collegio adito ordinava all'Amministrazione della Difesa di depositare in giudizio il fascicolo personale e il Foglio matricolare del ricorrente.

    Alla luce dell'adempimento istruttorio disposto dal Collegio (dunque della visione del Foglio matricolare con trascritta la sanzione in argomento), il ricorrente ha impugnato anche il foglio matricolare dell'Esercito Italiano 785075 TW, relativo alla propria posizione, nella parte in cui risultava irrogata in data 3.8.1991 la sanzione disciplinare del rimprovero perché "Rientrava dal permesso serale con un'ora di ritardo", nonché la sanzione disciplinare medesima.

    Con ordinanza n. 6511/2001, resa nella Camera di Consiglio del 24.10.2001, è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione dal concorso.

    In nella Camera di Consiglio del 20.3.2014 si è proceduto in contraddittorio tra le parti alla ricostituzione del fascicolo che era stato smarrito.

    All'udienza pubblica dell'11.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

    Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

    Atteso il tempo trascorso e l'inserimento effettivo del ricorrente nel Corpo di Polizia Penitenziaria, dopo aver superato tutte le prove e frequentato con profitto il corso di formazione, l'amministrazione non avrebbe potuto escludere il ricorrente, rettificando il punteggio riportato in graduatoria.

    L'istante evidenzia la sua assoluta buona fede nel rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione omettendo di menzionare la sanzione, per non esserne venuto a conoscenza all'epoca della irrogazione.

    Sostiene che il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione della consegna semplice non gli è mai stato formalmente comunicato, ed è, inoltre, mancata la fase procedimentale della contestazione dell'illecito disciplinare con la conseguente impossibilità, per l'istante, di produrre adeguate giustificazioni.

    Quanto sostenuto è ragionevole e verosimile, anche alla luce degli atti esibiti in giudizio.

    Non può, infatti, dubitarsi della buona fede del ricorrente, il quale non risulta che abbia ricevuto alcuna contestazione formale della sanzione.

    Nel caso di specie la sanzione è stata inflitta senza consentire all'interessato di fornire le proprie giustificazioni. Ciò in contrasto con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo (cfr., TAR Lazio Roma, sez. I, 5.10.2009, n. 9734).

    Peraltro, proprio in relazione alla sanzione inflitta al ricorrente, ovverosia il "rimprovero", il più recente art. 1360 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.lgs. 15.3.2010, n. 66, dispone che "il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo". Soggiunge poi il comma 2 che "il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all'art. 1396". Ai sensi poi del terzo comma "il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale".

    Nel caso di specie il procedimento previsto non si è svolto correttamente, in quanto -come detto- la sanzione non è mai stata "comunicata per iscritto" all'istante.

    Peraltro nella copia del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità al ricorrente tale sanzione non era stata neppure trascritta. Per cui risulta verosimile che il rimprovero sia stato conosciuto dall'interessato solo al momento del deposito degli atti da parte dell'Amministrazione in esecuzione dell'adempimento istruttorio disposto da questo Tribunale nell'ambito del collegato giudizio r.g. n. 8609/2001, in ottemperanza all'ordinanza n. 754 del 26.7.2001.

    Del resto dallo stesso foglio matricolare depositato dal Ministero della Difesa si evince che il rimprovero in esame sarebbe stato irrogato lo stesso giorno della mancanza, ossia il 3.8.1991, il che induce a ritenere non vi sia stata alcuna (necessaria) ponderazione delle giustificazioni che l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire dall'interessato.

    Infine, anche il notevole lasso di tempo trascorso (quasi dieci anni) tra il concorso e l'episodio disciplinare in questione non può che suffragare la buona fede dell'istante al momento della dichiarazione sostitutiva.

    In conclusione il ricorso n. 8609/01 deve essere accolto e, per l'effetto, e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente dal Corpo di Polizia Penitenziaria.

    Devono essere accolti anche i motivi aggiunti notificati il 20.9.2001 e il 1.10.2001 con conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata e della sua menzione nel foglio matricolare indicato in epigrafe.

    Le spese seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) I, dispone quanto segue:

    - accoglie il ricorso n. 8609/01 e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente dal Corpo di Polizia Penitenziaria;

    - accoglie i motivi aggiunti notificati il 20.9.2001 e il 1.10.2001 e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare del rimprovero e la sua menzione nel foglio matricolare dell'Esercito italiano indicato in epigrafe.

    Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A.-.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

    Giuseppe Daniele, Presidente

    Alessandro Tomassetti, Consigliere

    Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 DIC. 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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