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Sentenza

Operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNA...
Operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)
DECISIONE (PESC) DEL CONSIGLIO del 18 maggio 2015 N. 778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)




IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 aprile 2015 il Consiglio ha ribadito il forte impegno ad agire al fine di evitare tragedie umane derivanti dal traffico di esseri umani attraverso il Mediterraneo.

(2) Il 23 aprile 2015 il Consiglio europeo ha espresso la propria indignazione per la situazione nel Mediterraneo e ha sottolineato che l'Unione si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per evitare ulteriori perdite di vite umane in mare e per affrontare le cause profonde di quest'emergenza umana, in cooperazione con i paesi di origine e di transito, e che la priorità immediata è evitare altre morti in mare. Il Consiglio europeo si è impegnato a rafforzare la presenza dell'Unione in mare, prevenire i flussi migratori illegali e rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne.

(3) Il Consiglio europeo del 23 aprile 2015 si è inoltre impegnato a contrastare i trafficanti nel rispetto del diritto internazionale, adottando misure sistematiche per individuare, fermare e distruggere le imbarcazioni prima che siano usate dai trafficanti, e ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ad avviare i preparativi per una possibile operazione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a tal fine.

(4) L'11 maggio 2015 l'AR ha informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi dei migranti nel mediterraneo e sui preparativi in corso di una possibile operazione navale dell'Unione, nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione. Al riguardo ha manifestato la necessità che l'Unione operi con il sostegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(5) Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi concernente un'operazione PSDC intesa a smantellare il modello di business dei trafficanti nel Mediterraneo centromeridionale.

(6) L'operazione PSDC dell'Unione sarà condotta nel rispetto del diritto internazionale, in particolare le pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS), i protocolli del 2000 contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (il protocollo per combattere il traffico di migranti) e per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che integra la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), la convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), la convenzione del 1976 sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona), la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati nonché il principio di non-refoulement e il diritto internazionale dei diritti umani.

Le convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR comprendono l'obbligo di assistere le persone in pericolo in mare e di condurre i sopravvissuti in un luogo sicuro e, a tal fine, le imbarcazioni assegnate a EUNAVFOR MED saranno pronte ed equipaggiate per assolvere ai relativi compiti sotto la guida del competente centro di coordinamento del salvataggio.

(7) In alto mare, conformemente al diritto interno e internazionale, gli Stati possono bloccare imbarcazioni sospettate di traffico di migranti, in presenza dell'autorizzazione dello Stato di bandiera a fermare e ispezionare l'imbarcazione o qualora l'imbarcazione sia priva di nazionalità, e adottare le misure appropriate nei confronti delle imbarcazioni, delle persone e del carico.

(8) Possono essere adottate misure anche in acque territoriali o interne, nel territorio o nello spazio aereo di uno Stato nei confronti di imbarcazioni sospettate di coinvolgimento nel traffico o nella tratta di esseri umani, con il consenso di tale Stato o ai sensi di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o entrambi.

(9) Uno Stato può adottare misure appropriate nei confronti di persone presenti nel suo territorio che sospetta di traffico o tratta di esseri umani per l'eventuale arresto e azione penale, conformemente al diritto internazionale e al diritto interno.

(10) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico sull'operazione dell'Unione di gestione della crisi, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

(11) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE e della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere a carico degli Stati membri.

(12) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



ARTICOLO N.1
Missione

1. L'Unione conduce un'operazione di gestione militare della crisi che contribuisce a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La zona di operazione è definita, prima dell'avvio di EUNAVFOR MED, nei pertinenti documenti di pianificazione che devono essere approvati dal Consiglio.



ARTICOLO N.2
Mandato

1. EUNAVFOR MED opera conformemente agli obiettivi politici, strategici e politico-militari figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 18 maggio 2015.

2. EUNAVFOR MED è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale. EUNAVFOR MED:

a) in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

b) in una seconda fase,

i) procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

ii) conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso;

c) in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche mettendoli fuori uso o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso.

3. Il Consiglio valuta se siano state soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato.

4. EUNAVFOR MED può raccogliere, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Può trasmettere tali dati e i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione.



ARTICOLO N.3
Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

L'ammiraglio di divisione Enrico Credendino è nominato comandante dell'operazione dell'UE EUNAVFOR MED.



ARTICOLO N.4
Designazione della sede del comando operativo dell'UE

Il comando operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma, Italia.



ARTICOLO N.5
Pianificazione e avvio dell'operazione

La decisione sull'avvio di EUNAVFOR MED è adottata dal Consiglio su raccomandazione del comandante dell'operazione EUNAVFOR MED previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio necessarie all'esecuzione del mandato.



ARTICOLO N.6
Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico e la direzione strategica di EUNAVFOR MED. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compreso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e del comandante della forza dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione militare dell'UE restano attribuite al Consiglio. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, il CPS ha il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) riferisce periodicamente al CPS sulla condotta di EUNAVFOR MED. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.



ARTICOLO N.7
Direzione militare

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione di EUNAVFOR MED condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.

2. Il comandante dell'operazione dell'UE riferisce periodicamente all'EUMC. Quest'ultimo può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.

3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante dell'operazione dell'UE.



ARTICOLO N.8
Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento

1. L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.

2. L'AR, assistito dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di punto di contatto principale con le Nazioni Unite, le autorità dei paesi nella regione, nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali, NATO, Unione africana e Lega degli Stati arabi compresi.

3. EUNAVFOR MED coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri e stabilisce un meccanismo di coordinamento nonché, se del caso, conclude accordi con altri organi e agenzie dell'Unione, in particolare FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e pertinenti missioni PSDC.



ARTICOLO N.9
Partecipazione di Stati terzi

1. Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3. Le disposizioni particolareggiate per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito di EUNAVFOR MED.

4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUNAVFOR MED hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri che vi partecipano.

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.



ARTICOLO N.10
Status del personale diretto dall'Unione

Lo status delle unità e del personale diretti dall'Unione è definito, se necessario, conformemente al diritto internazionale.



ARTICOLO N.11
Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2015/528.

2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR MED è pari a 11,82 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 70 % in impegni e al 40 % in pagamenti.



ARTICOLO N.12
Comunicazione di informazioni

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED, le informazioni classificate dell'UE che sono prodotte ai fini dell'operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio, come segue:

a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o

b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU, in funzione delle necessità operative di EUNAVFOR MED, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR MED, a norma della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite.

3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.

4. L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.



ARTICOLO N.13
Entrata in vigore e termine

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

EUNAVFOR MED cessa di produrre effetti al più tardi dodici mesi dopo aver raggiunto la piena capacità operativa (FOC).

La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell'UE, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di EUNAVFOR MED e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUNAVFOR MED di cui alla decisione (PESC) 2015/528.
Avv. Antonino Sugamele

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