Regione Basilicata: concorso con riserva. Conoscenza del provvedimento di esclusione. Titolo di preferenza di militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma.
Consiglio di Stato sez. V
Data:
22/12/2014 ( ud. 04/06/2014 , dep.22/12/2014 )
Numero:
6306
Classificazione
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9196 del 2013, proposto da:
Fi. Lu. Ca. Ma., rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Naborre,
con domicilio eletto in Roma presso lo Studio Camaldo, via Velletri,
21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Be. Ra.; Pe. An., costituitasi in giudizio, rappresentata e
difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma
presso la Alfredo Placidi C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2014, proposto da:
Fi. Lu. Ca. Ma., rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Naborre,
rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Naborre, con domicilio
eletto in Roma presso lo Studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Mi. Pa., Pi. Em. e Pe. An., tutte e tre rappresentate e
difese dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma
presso la Alfredo Placidi C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2014, proposto da:
Me. An., rappresentato e difeso dall'vv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma presso lo Studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Mi. Pa., Pi. Em. e Pe. An., tutte e tre rappresentate e
difese dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma
presso la Alfredo Placidi C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2014, proposto da:
Su. An. Ma., rappresentata e difeso dall'avv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma presso lo Studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Mi. Pa., Pi. Em. e Pe. An., tutte e tre rappresentate e
difese dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma
presso la Alfredo Placidi C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2014, proposto da:
Pu. Co. Ge., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma presso lo studio Cataldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Be. Ra.; Pe. An., costituitasi in giudizio, rappresentata e
difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma
presso la Alfredo Placidi C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2014, proposto da:
Me. An., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma presso lo Studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge., Be. Ra.; Pe. An., costituitasi in giudizio, rappresentata e
difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma
presso la Alfredo Placidi & C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2014, proposto da:
Pe. An. Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma presso lo Studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Be. Ra.; Pe. An., rappresentata e difeso dall'avv. Filippo
Panizzolo, con domicilio eletto in Roma presso la Alfredo Placidi &
C. S.n.c., via Cosseria N. 2;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2014, proposto da:
Pe. An. Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma presso lo studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Mi. Pa., Pi. Em. e Pe. An., tutte e tre rappresentate e
difese dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma
presso la Alfredo Placidi i& C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2014, proposto da:
Su. An. Ma., rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma presso lo studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Be. Ra.; Pe. An. rappresentata e difesa dall'avv. Filippo
Panizzolo, con domicilio eletto in Roma presso la Alfredo Placidi &
C. S.n.c., via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2014, proposto da:
Pu. Co. Ge., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, con
domicilio eletto in Roma lo studio Camaldo, via Velletri, 21;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Valerio Di Giacomo, dell'Avvocatura Regionale, con elezione di
domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata
in Roma, via Nizza, 56; Commissione esaminatrice del concorso a tre
posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale della
Basilicata;
nei confronti di
Ca. Ge.; Mi. Pa., Pi. Em., Pe. An., costituitesi in giudizio, tutte e
tre rappresentate e difese dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio
eletto in Roma presso la Alfredo Placidi & C. S.n.c., via Cosseria,
2;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9196 del 2013:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 195 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti e concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata- ris. danni
quanto al ricorso n. 57 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 200 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
quanto al ricorso n. 58 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 201 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
della sentenza del quanto al ricorso n. 59 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 204 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
quanto al ricorso n. 60 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 198 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
quanto al ricorso n. 61 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 197 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
quanto al ricorso n. 62 del 2014: 199
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 199 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
quanto al ricorso n. 63 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 202 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
quanto al ricorso n. 64 del 2014:
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 196 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
quanto al ricorso n. 65 del 2014: 203
della sentenza del T.A.R. per la. Basilicata n. 201 dd. 29 aprile
2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la
copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale presso il Consiglio
Regionale della Basilicata - ris. danni
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata,
di An. Pe., nonché di An. Pe., Pa. Mi. e Em. Pi., nonché i loro
appelli incidentali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il Cons.
Fulvio Rocco e uditi per tutte le parti appellanti l'avv. Camillo
Naborre, l'avv. Filippo Panizzolo su delega dell'avv. Valerio Di
Giacomo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.1. Con deliberazione n. 262 dd. 11 agosto 2009 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata ha indetto un concorso per esami, per la copertura di 3 posti di qualifica dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del Consiglio Regionale, approvando il relativo bando.
Tale bando di gara prevedeva:
1) l'applicazione della riserva di 1 posto al personale interno, cioè ai dipendenti di ruolo del Consiglio Regionale, appartenenti alla categoria D ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, con la puntualizzazione che "il posto riservato, se non utilizzato a favore della succitata categoria di riservatari", sarebbe stato "conferito all'idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito definitiva" (cfr. art. 1);
2) come titolo di studio, di ammissione al concorso, la "Laurea specialistica o laurea Magistrale ai sensi del vigente ordinamento ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento universitario" (cfr. art. 2, comma 1, lett. h);
3) che la convocazione dei candidati per le prove concorsuali sarebbe stata effettuata tramite avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale, specificando che, se il numero dei candidati ammessi alle prove era "particolarmente ridotto", la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe stata sostituita dalla "comunicazione tramite raccomandata a/r" (cfr. art. 5, commi 2 e 3); mentre "l'esito delle prove" sarebbe stato reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet della Regione, specificando che sarebbe stata data "comunicazione ad ogni candidato della sua posizione in graduatoria e del punteggio attribuito" (cfr. art. 7);
4) la seguente articolazione: a) una prima prova scritta, consistente in un elaborato riguardante le materie del Diritto Amministrativo, del Diritto Costituzionale, del Diritto Regionale, del Diritto Civile, del Diritto del Lavoro e della disciplina del pubblico impiego; b) una seconda prova scritta a contenuto teorico pratico sulle medesime materie della prima prova scritta, consistente "nella redazione di uno o più atti amministrativi, nell'individuazione di iter procedurali o percorsi operativi o nella soluzione di casi"; c) nella prova orale, oltre che sulle predette materie delle due prove scritte, anche sul Diritto Penale con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sulla Contabilità degli Enti Locali, sul Diritto Comunitario, sull'accertamento della conoscenza degli strumenti informatici e sull'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco; veniva anche puntualizzato che "alla prova orale" sarebbero stati "ammessi i concorrenti che" avessero "riportato in ciascuna prova scritta non meno di 21/30" e che la prova orale si intendeva superata "a condizione del conseguimento del voto minimo di 21/30" (cfr. art. 6);
5) che, per tutto quanto non previsto dal bando, trovavano applicazione il Regolamento sull'accesso agli impieghi del Consiglio Regionale, approvato con Deliberazione Ufficio Presidenza n. 2 del 13.1.2009, modificato con Deliberazione Ufficio Presidenza n. 209 del 23.7.2009, il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché i vigenti Contrati collettivi nazionali di lavoro dell'Area Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali (cfr. art. 18).
Con Deliberazione n. 290 dd. 21 settembre 2009 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nominava la seguente Commissione esaminatrice: Presidente l'ing. Ge. Ca.; componenti il prof. An. Ur. e la dott. Ma. Be..
In seguito alle dimissioni del prof. An. Ur. e della dott. Ma. Be., con deliberazione n. 60 dd. 15 febbraio 2010 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale li sostituiva con il prof. Ag. Me. e l'avv. Ma. Pi. La., nel mentre con deliberazione n. 87 dd. 15 luglio 2011 l'Ufficio di Presidenza medesimo come Presidente della Commissione esaminatrice l'Ing. Ge. Ca., nel frattempo cessato dall'incarico di Dirigente Generale del Consiglio Regionale.
Nella prima seduta del 23 marzo 2010 la Commissione esaminatrice prestabiliva i seguenti criteri di valutazione:
1) con riferimento alla prima prova scritta: a) "orientamento e pertinenza alla traccia", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "errata/non rispondente"; massimo 3 punti in caso di giudizio "parziale/superficiale"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "appropriata"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "esauriente"; b) "conoscenza degli argomenti e del quadro normativo di riferimento", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "superficiale/approssimata"; massimo 3 punti in caso di giudizio "globale/generale"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "approfondita"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "documentata"; c) "linguaggio tecnico/giuridico", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "improprio"; massimo 3 punti in caso di giudizio "sufficiente"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "adeguato"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "specialistico"; d) "capacità di analisi e di sintesi", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "difficoltosa"; massimo 3 punti in caso di giudizio "adeguata"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "buona"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "ottima"; e) "correttezza grammaticale e chiarezza espositiva", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "non accettabile"; massimo 3 punti in caso di giudizio "accettabile"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "buona"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "ottima";
2) con riferimento alla seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: a) "conoscenza degli argomenti e del quadro normativo di riferimento", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "superficiale/approssimata"; massimo 3 punti in caso di giudizio "globale/generale"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "approfondita"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "specialistica"; b) "capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "impropria"; massimo 3 punti in caso di giudizio "sufficiente"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "adeguata"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "specialistica"; c) "proprietà grammaticale, sintattica e logica", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "difficoltosa"; massimo 3 punti in caso di giudizio "adeguata"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "buona"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "ottima"; d) "capacità di formulare proposte e soluzioni", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "non accettabile"; massimo 3 punti in caso di giudizio "accettabile"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "buona"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "ottima"; e) "pertinenza alla traccia e linguaggio tecnico/giuridico", per il quale veniva prevista l'attribuzione di massimo 6 punti, specificando la seguente griglia di valutazione: massimo 1,5 punti in caso di giudizio "non accettabile"; massimo 3 punti in caso di giudizio "accettabile"; massimo 4,5 punti in caso di giudizio "buona"; e massimo 6 punti in caso di giudizio "ottima" (cfr. verbale n. 1 del 23.3.2010).
In data 22 settembre 2011 si svolgeva la prima prova scritta, alla quale partecipavano 77 candidati, secondo il seguente iter: veniva sorteggiata la traccia: "La responsabilità del Dirigente della Pubblica Amministrazione nel quadro dell'evoluzione normativa dal D.L.vo n. 29 del 1993 alD.L.vo n. 165 del 2001. Il danno da ritardo".
I candidati, dopo aver redatto l'elaborato, scrivevano il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sull'apposito cartoncino bianco, che veniva chiuso in una busta piccola, la quale veniva inserita in un'altra busta, contenente anche l'elaborato, che veniva consegnata e firmata sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione esaminatrice; ai candidati veniva restituito uno dei due numeri di un talloncino, che contraddistingueva la busta, nel mentre l'altro numero rimaneva provvisoriamente agganciato alla stessa busta, per individuarla e riunirla alla busta della seconda prova scritta; ed infine tutte le buste venivano riunite in un apposito plico, che veniva immediatamente chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione esaminatrice (cfr. verbale n. 2 dd. 22 settembre 2011).
In data 23 settembre 2011 si svolgeva la seconda prova scritta a contenuto teorico pratico, alla quale partecipavano 76 candidati.
È stata sorteggiata la traccia: "Premessi brevi cenni sull'affidamento dei contratti, predisporre idoneo provvedimento per avviare una procedura di gara per affidare il servizio di videoregistrazione delle sedute del Consiglio Regionale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"; i candidati, dopo aver redatto l'elaborato, scrivevano il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sull'apposito cartoncino bianco, che veniva chiuso in una busta piccola, la quale veniva inserita in un'altra busta, contenente anche l'elaborato, che veniva consegnata e firmata sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione esaminatrice ed ai candidati veniva restituito uno dei due numeri di un talloncino, che contraddistingueva la busta; la Commissione esaminatrice, alla presenza dei candidati Pa. Di Ge., Ro. Pa., An. Ra. e Fe. Ca., apriva quindi il plico, contenente le buste della prima prova scritta, e riuniva le buste, contenenti gli elaborati delle due prove di ciascun candidato ed aventi lo stesso numero, dopo aver staccato le linguette adesive recanti il numero, in un'unica busta, le quali venivano tutte immediatamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura dai membri della Commissione; infine, dopo che i predetti candidati presenti a tali operazioni avevano mescolato tutte le buste anonime, la Commissione riponeva tutte le 76 buste, contenenti le buste delle due prove scritte, in un cartone che veniva immediatamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione ed affidato al Segretario della Commissione, che lo conservava "in un armadio chiuso a chiave nella propria stanza chiusa a chiave e non accessibile al pubblico" (cfr. verbale n. 3 dd. 23 settembre 2011).
Nelle susseguenti sedute del 3 novembre 2011, del 16 novembre 2011, del 30 novembre 2011 e del 20 dicembre 2011 la Commissione esaminava gli elaborati delle due prove scritte e attribuiva i relativi punteggi, decidendo di non correggere gli elaborati della seconda prova scritta di quei candidati che non avevano conseguito il punteggio minimo, prescritto da bando, di 21/30 nella prova precedentemente svolta.
In tale fattispecie rientrava il caso della ricorrente Lu. Ca. Ma. Fi., la quale aveva riportato 17/30 nella prima prova scritta.
Pertanto, la Commissione esaminatrice ammetteva alla prova orale soltanto i seguenti 8 candidati: Pa. Mi. (26/30 nella prima prova scritta e 28/30 nella seconda prova scritta); An. Pe. (22/30 e 24/30); Em. Pi. (21/30 e 21/30); Ge. Tr. (21/30 e 21/30); An. Ca. (21/30 e 26/30); Ra. Be. (24/30 e 21/30); An. Co. (21/30 e 21/30); Ma. Pa. (22/30 e 21/30) : (cfr. verbali n. 4 dd. 3 novembre 2011, n. 5 dd. 16 novembre 2011, n. 6 dd. 30 novembre 2011 e n. 7 dd. 20 dicembre 2011).
In data 3 febbraio 2012 si svolgeva la prova orale e, conseguentemente, la Commissione esaminatrice redigeva la seguente graduatoria finale: 1° posto Pa. Mi. con il punteggio complessivo di 78/90; 2° posto An. Pe. con il punteggio di 74/90; 3° posto Em. Pi. con il punteggio di 71/90; 4° posto Ge. Tr. con il punteggio di 69/90; 5° posto An. Ca. con il punteggio di 68/90; 6° posto Ra. Be. con il punteggio di p. 66/90; 7° posto ex aequo An. Co. e Ma. Pa. con il punteggio per entrambi di 64/90 (cfr. verbale n. 8 dd. 3 febbraio 2012).
1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 89 del 2012 proposto innanzi al T.A.R. per la Basilicata, notificato alla Regione Basilicata nonché ai controinteressati Ge. Ca., An. Pe. e Ra. Be., la concorrente Lu. Ca. Ma. Fi. ha chiesto l'annullamento:
- delle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata n. 290 dd. 21 settembre 2009, n. 60 dd. 15 febbraio 2010 e n. 87 dd. 15 luglio 2011, recanti la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per la copertura di 3 posti di qualifica dirigenziale;
- per quanto occorrer possa, di tutti i verbali della commissione esaminatrice, n. 1 dd. 23 marzo 2010, n. 2 dd. 22 settembre 2011, n. 3 dd. 23 settembre 2011, n. 4 dd. 3 novembre 2011, n. 5 dd. 16 novembre 2011, n. 6 dd. 30 novembre 2011, n. 7 dd. 20 dicembre 2011 e n. 8 dd. 3 marzo 2012;
della graduatoria finale del concorso redatta dalla commissione esaminatrice e dell'eventuale provvedimento che la approva; -degli eventuali provvedimenti di nomina dei vincitori del concorso.
La ricorrente ha pure chiesto la condanna della Regione Basilicata al risarcimento del danno, "mediante il pagamento della somma di denaro che sarà quantificata in corso di giudizio", oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La medesima ricorrente ha dedotto al riguardo le seguenti censure:
1) violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;
2) incompetenza e violazione degli artt. 1, lett. a), e 4 della L.R. 2 marzo 1996 n. 12, nonché dell'art. 4 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165;
3) violazione dell'art. 13 della L.R. 13 del 1996;
4) violazione dell'art. 29 del Regolamento in materia di accesso agli impieghi del Consiglio Regionale, approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 209 dd. 23 luglio 2009;
5) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e della parità di trattamento tra i concorrenti nei pubblici concorsi;
6) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà;
7) violazione del'art. 18 del vigente Regolamento dei concorsi di accesso al Consiglio Regionale.
1.2. Si è costituita in tale giudizio di primo grado la Regione Basilicata, eccependo l'irricevibilità del ricorso e, in subordine, concludendo per la sua reiezione.
1.3. Si sono costituiti in giudizio anche i contro interessati An. Pe. e Ra. Be., rassegnando analoghe conclusioni.
1.4. Con sentenza n. 195 dd. 29 aprile 2013 l'adito T.A.R. ha dichiarato tale ricorso irricevibile, rilevando in proposito che l'impugnato provvedimento di esclusione dal concorso era conoscibile dal 27 dicembre 2011, ossia dal momento in cui l'amministrazione regionale aveva pubblicato sul proprio sito internet l'esito delle due prove scritte e l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, per cui, poiché tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente neppure con la memoria di replica, il termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 29 cod. proc. amm. scadeva il 27 febbraio 2012, tenuto conto - altresì - della circostanza che il giorno 25 febbraio 2012 era sabato e che in tal caso, à sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, cod. proc. amm. il termine decadenziale di impugnazione è prorogato al lunedì successivo.
A fronte di ciò - ha rilevato sempre il giudice di primo grado - il ricorso era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la sua notificazione soltanto l'1 marzo 2012.
Il T.A.R. ha inoltre rilevato al riguardo che l'art. 7 del bando di concorso, in deroga all'art. 15, comma 6, del D.P.R. 487 del 1994 - il quale dispone che della pubblicazione delle graduatorie dei concorsi, indetti dalle amministrazioni dello Stato deve essere "data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica", specificando espressamente che "dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative" - disponeva che gli esiti delle prove sarebbero stati pubblicati sul sito internet della Regione Basilicata, per cui, tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni decorre, "per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge", dovrebbe ritenersi che l'esito delle prove scritte non doveva essere formalmente comunicato ai concorrenti esclusi, ma solo essere pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione: e ciò anche perché, aìsensi dell'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69 "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati" .
Il T.A.R. ha quindi evidenziato che la ricorrente riferisce di avere avuto conoscenza dell'esclusione, per la prima volta, in data 3 gennaio 2012, a seguito di comunicazione effettuatale a cura dall'amministrazione regionale; ma, ad avviso dello stesso giudice di primo grado, tale comunicazione non incideva sull'inizio della decorrenza del termine di impugnazione in quanto l'art. 7 del bando concorsuale ( "esito delle prove di esame") disponeva quale unico mezzo di comunicazione del negativo esito delle prove scritte la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione, nel mentre la "comunicazione ad ogni candidato della sua posizione in graduatoria e del punteggio attribuito" si riferisce chiaramente alla graduatoria definitiva e alla posizione occupata in essa.
Lo stesso T.A.R. ha inoltre rilevato che l'art. 5 del bando concorsuale ( "calendario delle prove e modalità di comunicazione") disciplina, con particolare riguardo ai commi 2 e 3, esclusivamente la diversa fattispecie delle modalità di comunicazione del giorno in cui sarebbero state effettuate le prove concorsuali: con la conseguenza che dovrebbe ritenersi ultronea e irrilevante ai fini della piena conoscenza la comunicazione effettuata dalla commissione relativamente all'esito negativo della prova scritta al candidato ricorrente.
Il T.A.R. ha compensato integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti, tenuto conto della fondatezza del secondo motivo di impugnazione, in quanto il bando ed i provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice sono stati adottati dall'organo politico, anziché dal competente Dirigente regionale.
"Infatti, con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto l'incompetenza e la violazione degli artt. 1, lett. a), e 4 della L.R. n. 12 del 1996 e dell'art. 4 del D.L.vo 165 del 2001.
Tali censure non dovevano essere formulate entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm., decorrente dalla pubblicazione del bando di concorso e delle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 290 dd. 21 settembre 2009, n. 60 dd. 15 febbraio 2010 e n. 87 dd. 15 luglio 2011 (di nomina della Commissione esaminatrice), in quanto le uniche clausole del bando di concorso (o dei relativi atti connessi) che devono essere immediatamente impugnate a pena di decadenza sono quelle che disciplinano i requisiti di ammissione e/o che impediscono la partecipazione ai procedimenti di evidenza pubblica, che perciò risultano direttamente ed immediatamente lesive per essere legate a qualità soggettive preesistenti al concorso (cioè esattamente e storicamente identificate) e non condizionate dal suo svolgimento (sul punto cfr. Cons. Stato, A.P., 29 gennaio 2003 n. 1), mentre tutte le altre censure possono essere dedotte nell'ambito dell'impugnazione dei soli provvedimenti immediatamente lesivi dell'esclusione dal concorso o della graduatoria definitiva. Va sottolineato che, in attuazione del fondamentale principio in materia di pubblico impiego di separazione dell'attività di indirizzo politico dall'attività di gestione amministrativa spettante ai Dirigenti, rientra nell'ambito della competenza dirigenziale anche l'espletamento di tutte le fasi dei procedimenti di evidenza pubblica e perciò anche l'approvazione di un bando di concorso e la nomina della Commissione esaminatrice. Ciò risulta chiaramente statuito, oltre che dall'art. 4 del D.L.vo 165 del 2001, cui devono adeguarsi anche le Regioni a statuto ordinario (cfr. art. 27, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001), anche dagli artt. 1, lett. a), 3 e 4 della L.R. 12 del 1996e dallo stesso Regolamento interno del Consiglio Regionale, come integrato dall'ultima Delibera n. 9 dd. 13 aprile 2011. Inoltre, il potere dirigenziale di nominare le Commissioni esaminatrici risulta più coerente anche con il principio costituzionale ex art. 97 di imparzialità e di indipendenza delle decisioni, relative alla gestione amministrativa, da valutazioni di tipo politico, in applicazione del quale gli esponenti politici e sindacali non possono far parte delle Commissione esaminatrici" (cfr. pag. 15 e ss. della sentenza impugnata).
Il T.A.R. ha poi rilevato che "la censura relativa composizione della Commissione esaminatrice di un concorso risulta comunque inammissibile per difetto di interesse, dal momento che può essere presa in considerazione soltanto se il relativo ricorso giurisdizionale risulta corredato da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa di tale errata composizione sulla valutazione delle prove della ricorrente o sull'esito complessivamente ingiusto della procedura concorsuale. Cioè la doglianza di errata composizione della Commissione giudicatrice non può sempre comportare l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento ex tunc del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata, mentre, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere della ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso ... In ogni caso, gli altri motivi di impugnazione vanno lo stesso esaminati, in quanto la ricorrente ha proposto la domanda di risarcimento danni la quale, ai sensi dell'art. 30, comma 5, cod. proc. amm., può essere proposta "sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza" (cfr. ibidem, pag. 16).
Sempre secondo il giudice di primo grado, la fondatezza del vizio di incompetenza, articolato con il secondo motivo di impugnazione, non comportava alcuna conseguenza risarcitoria a carico della Regione, sia perché, come sopra detto, il vizio di incompetenza può essere sanato, à sensi dell'art. 6 l. della L. 18 marzo 1968 n. 249 con efficacia retroattiva prima del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento viziato per incompetenza, sia perché l'accoglimento della censura relativa al vizio di incompetenza avrebbe provocato tutt'al più la ripetizione del concorso in commento, restituendo alla ricorrente soltanto la chance, ossia la mera possibilità, e non la certezza ovvero una probabilità significativa dal punto di vista giuridico di poter superare il concorso, tenuto conto dell'elevato numero dei suoi partecipanti .
Il T.A.R. ha quindi rigettato, ai fini della domanda risarcimento del danno chiesto dalla ricorrente, tutti sette gli ordini di censure da essa proposti, rigettando pertanto la domanda medesima con integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
1.5. Con l'appello proposto sub R.G. 9196 del 2013 la Fi. chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo i seguenti ordini di motivi:
1) tempestività dell'impugnazione; violazione e falsa applicazione dell'at. 41 cod. proc. amm.; errore di fatto; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del bando concorsuale; illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; sussistenza della violazione di legge e della falsa applicazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione; sussistenza dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e per disparità di trattamento;
3) contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; eccesso di potere; errore, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della parità di trattamento tra i concorrenti;
4) contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; error in iudicando; violazione dell'art. 25 del regolamento concorsuale del Consiglio Regionale; eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta;
5) contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione del regolamento concorsuale;
6) insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sussistenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L.R. 12 del 1996.
La ricorrente ha - altresì - riproposto la domanda di risarcimento del danno discendente dagli atti impugnati.
1.6. Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, eccependo in via preliminare la mancata costituzione del contraddittorio nei riguardi della concorrente Pa. Mi., vincitrice del concorso in questione e collocatasi prima in graduatoria.
La Regione replica poi nel merito ai motivi avversari, concludendo per la loro reiezione.
1.7. Si è poi costituita la concorrente An. Pe., replicando a sua volta ai motivi avversari e concludendo parimenti per la loro reiezione.
2.1. Va a questo punto rilevato che con ricorso proposto sempre innanzi al T.A.R. per la Basilicata sub R.G. R.G. 213 del 2012 la Fi. ha chiesto pure l'annullamento della determinazione n. 116 dd. 9 marzo 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dd. 20 marzo 2012, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale della Basilicata ha approvato l'operato della Commissione esaminatrice e, perciò, anche la graduatoria finale del predetto concorso per esami indetto per la copertura di 3 posti di qualifica dirigenziale nel ruolo del Consiglio Regionale e, conseguentemente, dopo aver richiamato espressamente l'art. 1 del bando, ha dichiarato vincitori del predetto concorso i candidati Pa. Mi., An. Pe. ed Em. Pi..
L'impugnativa è stata estesa anche alle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 290 dd. 21 settembre 2009, n. 60 d. 15 febbraio 2010 e n. 87 dd. 15 luglio 2011 e a tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice.
La ricorrente ha - altresì - chiesto la condanna della Regione Basilicata al risarcimento del danno, "mediante il pagamento della somma di denaro che sarà quantificata in corso di giudizio", oltre interessi legali e rivalutazione monetaria".
La ricorrente ha riproposto la narrativa dei fatti di causa dianzi esposti al § 1.1. della presente sentenza, esponendo quindi che con Determinazione n. 116 dd. 9 marzo 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dd. 20 marzo 2012 il Dirigente Generale del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale della Basilicata ha approvato l'operato della Commissione esaminatrice e, pertanto, la graduatoria finale del concorso di cui trattasi, con l'ulteriore specificazione che risultavano vincitori del concorso i candidati Pa. Mi., An. Pe. e Em. Pi. e con la puntualizzazione che il 7° posto della graduatoria finale competeva al candidato An. Co., in quanto in possesso del titolo di preferenza di militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma.
La ricorrente ha riproposto al riguardo le medesime censure già da lei dedotte nello stesso grado di giudizio sub R.G. 89 del 2012.
2.2. Si è costituita in tale ulteriore giudizio la Regione Basilicata, eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso in quanto il precedente ricorso proposto sub R.G. 89 del 2012 risultava irricevibile e/o tardivo, concludendo nel merito per l'infondatezza dell'impugnativa.
2.3. Si sono - altresì - costituite le controinteressate Pa. Mi., An. Pe. ed Em. Pi., concludendo per la reiezione del ricorso ma eccependone pure l'inammissibilità per difetto di interesse, in quanto la ricorrente aveva contestato genericamente l'esclusione dal concorso di cui è causa.
2.4. Con sentenza n. 200 del 2013 l'adito T.A.R. ha dichiarato tale ulteriore ricorso inammissibile in dipendenza dell'irricevibilità del ricorso precedentemente proposto sub R.G. 89 del 2012, compensando peraltro anche in questo caso le spese tra le parti in dipendenza della fondatezza della censura di incompetenza e di violazione degli artt. 1, lett. a), 4 della L.R. 12 del 1996 e 4 del D.L.vo 165 del 2001 in quanto il bando e i provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice sono stati adottati dall'organo politico consiliare e non dal competente dirigente regionale.
Anche con tale sentenza lo stesso T.A.R. ha concluso nel senso che il pur rilevato vizio di incompetenza non inficiava la validità degli atti compiuti, né determinava conseguenza di carattere risarcitorio a carico della Regione, e ha parimenti respinto ai fini della domanda risarcimento del danno chiesto dalla ricorrente tutti sette gli ordini di censure da essa proposti, rigettando pertanto la domanda medesima con integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
2.5. La Fi. ha presentato appello sub R.G. 57 del 2014 anche avverso tale ulteriore sentenza, deducendo al riguardo i medesimi motivi di ricorso da lei precedentemente proposti sub R.G. 9196 del 2013.
2.6. A sua volta, la Regione Basilicata si è costituita anche nel presente grado di giudizio, eccependo preliminarmente l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati comunque collocati nella graduatoria di merito e concludendo comunque per la reiezione del ricorso.
2.7. Si sono parimenti costituite nel presente grado di giudizio le candidate An. Pe., Pa. Mi. e Em. Pi., concludendo a loro volta per la reiezione del ricorso.
3.1. Analoghi ricorsi sono stati proposti in primo grado dai candidati An. Me., An. Ma. Su., Co. Ge. Pu. e Ma. An. Pe..
Anche tali candidati hanno proposto innanzi al T.A.R. per la Basilicata dapprima un'impugnativa avverso la graduatoria finale del concorso redatta dalla commissione esaminatrice e gli atti ad essa prodromici e, quindi, un secondo ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 116 dd. 9 marzo 2012 recante l'approvazione della graduatoria da parte dell'amministrazione e gli atti del procedimento concorsuale ad essa antecedenti .
I ricorsi proposti dal Me. sono stati respinti dall'adito T.A.R. con sentenze n. 197 e n. 201 dd. 29 aprile 2013; quelli proposti dalla Su. con sentenze n. 204 e n. 196 dd. 29 aprile 2013; quelli proposti dal Pu. con sentenze n. 198 e n. 203 dd. 29 aprile 2013; quelli proposti dal Pe. con sentenze n. 199 e n. 202 dd. 29 aprile 2013 dd. 29 aprile 2013, motivate con gli stessi contenuti di quelle emanate nei riguardi della Fi., e dianzi descritti.
3.2. A loro volta, anche il Me., la Su., il Pu. e il Pe. hanno proposto avverso tali sentenze appelli del tutto analoghi rispetto a quelli della Fi..
In particolare, il Me. ha qui impugnato sub R.G. 58 del 2014 la sentenza n. 201 del 2013 e sub R.G. 61 del 2014 la sentenza n. 197 del 2013; la Su. ha impugnato sub R.G. 59 del 2014 la sentenza n. 204 del 2013 e sub R.G. 64 del 2014 la sentenza n. 196 del 2013; il Pu. ha impugnato sub R.G. 60 del 2014 la sentenza n. 198 del 2013 e sub R.G. 65 del 2014 la sentenza n. 203 del 2013; il Pe. ha impugnato sub R.G. 62 del 2014 la sentenza n. 199 del 2013 e sub R.G. 63 del 2014 la sentenza n. 202 del 2013.
3.3. Ai fini della trattazione delle domande di sospensione cautelare delle sentenze impugnate tutte le impugnative rispettivamente proposte dagli appellanti sono state riunite tra loro.
Con ordinanze nn. 487, 519, 520, 521 e 524 la domanda di sospensione cautelare delle sentenze impugnate proposta dagli appellanti è stata accolta, "ritenuto di riunire sin d'ora gli appelli in epigrafe à sensi dell'art. 70 cod. proc. amm. per connessione soggettiva, nonché avuto riguardo alla connessione procedimentale esistente tra i diversi atti impugnati in primo grado; ritenuto - anche in considerazione della circostanza che non consta a tutt'oggi avvenuta l'assunzione in servizio dei vincitori del pubblico concorso di cui trattasi - che sussistono i presupposti del pregiudizio e del fumus boni iuris per accogliere le domande cautelari in epigrafe, posto che ad un primo, sommario esame, appaiono ricevibili i ricorsi proposti in primo grado e fondate quantomeno le censure relative alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso con persona sfornita di competenza tecnico-giuridica".
La Sezione ha compensato integralmente tra le parti le spese e gli onorari della fase cautelare del giudizio d'appello.
3.4. Successivamente, la difesa della Regione ha depositato ai documenti di ciascun fascicolo d'appello la determina n. 156 dd. 18 aprile 2014 con la quale il competente Dirigente del Consiglio Regionale ha ratificato i provvedimenti complessivamente impugnati dai ricorrenti in primo grado, intendendo con ciò emendarli dal vizio di incompetenza censurato - sia pure al solo fine della pronuncia sulle domande di risarcimento del danno - dal giudice di primo grado.
3.5. Tutte le parti hanno presentato memorie in replica a sostegno delle rispettive tesi.
3.6. Va anche soggiunto che la Pe. e le altre appellate private hanno proposto appello incidentale avverso i capi delle sentenze impugnate che hanno disposto la compensazione delle spese in dipendenza della circostanza che il giudice di primo grado ha reputato virtualmente fondato il motivo di impugnazione sull'incompetenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ad adottare il bando di concorso e a nominare i membri della Commissione d'esame.
3.7. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2014 tutte le cause sono state trattenute per la decisione.
4. Preliminarmente, il Collegio reputa di riunire tutti gli appelli in epigrafe - già peraltro riuniti nella precedente sede cautelare con riguardo alle impugnative rispettivamente proposte da ciascuno degli appellanti, avuto riguardo alla connessione oggettiva e soggettiva ravvisabile à sensi dell'art. 70 cod. proc. amm. già nei ricorsi proposti in primo grado anche mediante la deduzione di censure assolutamente identiche e reiterate poi allo stesso modo in sede d'appello.
5.1. Premesso ciò, il Collegio reputa che - diversamente da quanto affermato dal T.A.R. - i ricorsi proposti in primo grado risultano ricevibili.
5.2. Anche al di là della questione insorta tra le parti circa la prova dell'avvenuta pubblicazione, o meno, dell'esito delle prove scritte nel sito istituzionale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, nonché circa l'individuazione del sito nel quale la pubblicazione di cui trattasi sarebbe avvenuta, ossia il sito www.consiglio.basilicata.it piuttosto che il sito www.regione.basilicata.it (il primo del Consiglio Regionale, il secondo della Giunta Regionale), giova comunque evidenziare che l'amministrazione nella specie ha inteso all'evidenza introdurre un autolimite alla discrezionalità del proprio operato contemplando in via del tutto risolutiva anche l'inoltro dell'esito del concorso mediante lettera raccomandata, nella specie assodatamente ricevuta da tutti gli attuali appellanti e che costituisce pertanto idonea e appropriata comunicazione individuale dei singoli provvedimenti per effetto dei quali i partecipanti al concorso hanno conosciuto l'esito delle prove da loro sostenute.
Né può giovare per una diversa conclusione il riferimento fatto dal giudice di primo grado all'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69, in forza del quale "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati".
La pubblicazione sul web degli esiti delle prove sostenute da ciascuno dei candidati non costituisce infatti una forma di "pubblicità legale", che va semmai considerata tale per i provvedimenti amministrativi a contenuto generale quale era ad esempio il bando di concorso, e non può pertanto surrogare la conoscenza che deriva a ciascuno degli interessati dalla comunicazione individuale degli esiti medesimi, se comunque prevista - come, per l'appunto, nel caso in esame - dalla lex specialis del concorso stesso.
6. Va anche evidenziato che l'avvenuta adozione, medio tempore, della determinazione dirigenziale n. 156 dd. 18 aprile 2014 con la quale i provvedimenti impugnati in primo grado sono stati emendati ex tunc dal vizio di incompetenza, à sensi dell'art. 6 della L. 18 marzo 1968 n. 249, toglie attualità alla censura proposta al riguardo in primo grado e qui riproposta quale motivo d'appello.
Tale censura risulta, pertanto, ad oggi improcedibile per difetto di interesse alla sua proposizione, ferma tuttavia restando la possibilità per tutti i soggetti interessati di impugnare in sede giurisdizionale ovvero giustiziale, à sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, tale provvedimento se ritenuto lesivo per il proprio interesse; né questo giudice può nel presente grado di giudizio sindacarne il contenuto, neppure incidenter tantum, sotto il profilo della sua legittimità, dovendo - per contro - imprescindibilmente prendere atto della sua esistenza ai fini della decisione della presente causa.
7.1. Devono quindi essere ora disaminate le censure qui riproposte dalle parti appellanti e che il giudice di primo grado ha respinto, sia pure al diverso fine della disamina delle domande di risarcimento del danno.
7.2. Le parti appellanti hanno dedotto e deducono la violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la Commissione esaminatrice nella prima seduta del 23 marzo 2010 aveva prestabilito i criteri di valutazione delle due prove scritte, determinando per ogni criterio una precisa griglia di valutazione, mentre poi si era limitata ad attribuire ad ogni elaborato un mero voto numerico, che non rendeva possibile la ricostruzione del procedimento logico seguito, per cui veniva richiesta l'ammissione di una Consulenza tecnica d'ufficio, "al fine di poter dimostrare la fondatezza degli assunti della ricorrente", ossia che "da una lettura degli elaborati emerge ictu oculi che molti di quelli idonei appaiono francamente valutati in maniera non coerente con la griglia degli indicatori, specie con riferimento ad alcuni criteri quali quelli riferibili all'orientamento e pertinenza alla traccia, ai contenuti ed alla chiarezza espositiva", e con specifico riferimento al proprio elaborato della prima prova scritta, ciascun ricorrente si è limitato ad affermare che, "al contrario, se non superiore" poteva "comunque ritenersi meritevole, laddove venisse applicata correttamente la griglia degli indicatori, di un voto pari o superiore a 21/30".
Tale motivo di impugnazione risulta infondato, essendo consolidata la giurisprudenza nel senso che anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti; e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (così, ex plurimis. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2013 n. 5107); e ciò se - come per l'appunto, nel caso di specie - sono stati puntualmente predeterminati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013 n. 5075).
Nel caso che qui interessa, infatti, la dettagliata griglia di valutazione predeterminata dalla Commissione comunque consente, nella sua applicazione, di rendere intelligibile il proprio "metro" di giudizio, non imponendo peraltro alla Commissione medesima di disaggregare il punteggio complessivo, suddividendolo per ogni prestabilito criterio di valutazione.
A ragione, pertanto, il giudice di primo grado ha considerato le ben generiche contestazioni delle attuali parti appellanti, le quali - per l'appunto - sostengono in via del tutto apodittica che la valutazione da loro riportata non risulterebbe coerente con quella degli elaborati ai quali era stato attribuito un voto pari o superiore a 21/30.
7.3. Con altro motivo di impugnazione le medesime parti hanno dedotto la violazione dell'art. 13 della L.R. 12 del 1996, in quanto il bando non aveva specificato l'area (legislativa o gestionale) in cui sarebbero stati immessi i vincitori del concorso, e in conseguenza di ciò il tipo di laurea richiesta: dimodoché non sarebbe stato possibile valutare la coerenza delle tracce delle prove scritte con riferimento alle caratteristiche dei posti dirigenziali messi a concorso.
Anche tali censure risultano infondate per gli stessi motivi testè indicati al § 7.3. della presente sentenza; né va sottaciuto il corretto rilievo del giudice di primo grado secondo il quale, poiché i posti di dirigente messi a concorso non erano di tipo tecnico-professionale, la scelta di non limitare la partecipazione al concorso soltanto per i possessori di un determinato tipo di laurea non risulta più coerente con il generale principio del favore alla massima partecipazione al concorso e che, comunque, in tale contesto l'art. 28, comma 2, del D.L.vo 165 del 2001 prevede che ai concorsi di accesso alla qualifica dirigenziale possano partecipare tutti i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di qualsiasi tipo di laurea.
Risulta - altresì - assodata la coerenza delle tematiche scelte per la prima e la seconda prova scritta rispetto alle mansioni dei posti dirigenziali messi a concorso.
7.4. Gli appellanti hanno dedotto e deducono pure l'avvenuta violazione dell'art. 29 del Regolamento in materia di accesso agli impieghi del Consiglio Regionale, approvato con delibera Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 209 dd. 23 luglio 2009, in quanto doveva ritenersi inidonea la nomina a Presidente della Commissione esaminatrice dell'Ing. Ge. Ca..
Sul punto, in effetti, la Sezione ha espresso in sede di delibazione delle domande di sospensione cautelare delle sentenze impugnate degli apprezzamenti di fondatezza per quanto segnatamente attiene alla circostanza dell'avvenuta "composizione della Commissione esaminatrice del concorso con persona sfornita di competenza tecnico-giuridica".
Posto ciò, il Collegio reputa che tale apprezzamento debba essere rimeditato, in quanto l'art. 29 del predetto Regolamento si limita a prevedere che le Commissioni di concorso devono essere presiedute da un Dirigente Generale, senza distinguerne l'area professionale.
Tale considerazione risulta di per sé assorbente, non sussistendo pertanto motivi di legittimità che ostavano alla nomina del Ca. alla presidenza della Commissione esaminatrice del concorso, riscoprendo egli la qualifica normativamente richiesta per tale incarico; e la circostanza che nel corso del procedimento concorsuale lo stesso Ca. è stato collocato in quiescenza è stata dedotta in primo grado non già con atto di impugnazione ma con semplice memoria dd. 19 dicembre 2012.
7.5. Gli appellanti hanno dedotto e deducono pure l'avvenuta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e della parità di trattamento tra i concorrenti nei pubblici concorsi, in quanto le tracce della seconda prova scritta a contenuto teorico pratico si riferivano a "provvedimenti da poco posti in essere dal Consiglio Regionale", evidenziando anche che gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio di videoregistrazione delle sedute del Consiglio Regionale - in effetti espletata a suo tempo e poi divenuta oggetto della traccia estratta a sorte - erano stati redatti dalla candidata An. Pe..
La censura risulta di per sé inammissibile per difetto di interesse, in quanto i candidati legittimamente esclusi da un concorso non sono all'evidenza legittimati a dedurre in sede giudiziale o giustiziale censure relative alle ulteriori fasi del procedimento di evidenza pubblica.
A ragione, tuttavia, il giudice di primo grado ha rilevato che la traccia sorteggiata prevedeva pure che i candidati esponessero "cenni sull'affidamento dei contratti", per cui i partecipanti al concorso potevano dimostrare di conoscere l'argomento meglio dei candidati con esperienza nel settore, anche se non avevano mai redatto atti di un appalto pubblico; inoltre, trattandosi di un concorso aperto ai dipendenti interni del Consiglio Regionale, ben poteva accadere che una traccia, di contenuto teorico-pratico potesse in tutto in parte coincidere con una tematica già in concreto affrontata dalle strutture amministrative del Consiglio medesimo.
7.6. Con ulteriore motivo gli appellanti hanno dedotto e deducono eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà in quanto degli 8 candidati ammessi alla prova orale, 7 avevano svolto la seconda prova scritta redigendo un atto di avvio della procedura di gara del Dirigente regionale, nel mentre il candidato Ra. Be. aveva indicato come soggetto emanante l'organo politico costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
Sempre a tale riguardo gli appellanti hanno pure dedotto che due elaborati, sempre della seconda prova scritta, non riportavano alcun numero identificativo, per cui non si comprendeva come tali elaborati fossero stati abbinati ai rispettivi candidati.
Anche per entrambi tale censure vale l'inammissibilità per difetto di interesse delle parti medesime in quanto - come precisato innanzi - non ammesse a tale prova.
Nondimeno, pertinentemente il giudice di primo grado ha rilevato che l'elaborato del Be. si conclude con le parole "demanda all'Ufficio competente di svolgere i successivi atti occorrenti", con ciò potendo idoneamente assumere la configurazione di un atto di indirizzo politico con il quale l'organo politico costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha deciso l'indizione di un procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di videoregistrazione delle sedute del Consiglio Regionale, limitandosi a prevedere il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'importo a base di gara: dimodoché non sussisterebbe al riguardo il vizio di incompetenza, ovvero di violazione del fondamentale principio in materia di separazione dell'attività di indirizzo politico dall'attività di gestione amministrativa, spettante ai dirigenti.
Per quanto poi attiene all'asserita circostanza che due elaborati, sempre della seconda prova scritta, non riportavano alcun numero identificativo, a ragione il T.A.R. ha rimarcato che i verbali della Commissione d'esame n. 2 dd. 22 settembre 2011 e n. 3 dd. 23 settembre 2011 fanno prova fino a querela di falso - non proposta dagli appellanti medesimi - laddove attestano che i candidati, dopo aver redatto gli elaborati della prima e seconda prova scritta, avevano scritto il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sull'apposito cartoncino bianco, che veniva chiuso in una busta piccola, la quale veniva inserita in un'altra busta, contenente anche gli elaborati, che veniva consegnata e firmata sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione esaminatrice ed ai candidati veniva restituito uno dei due numeri di un talloncino, che contraddistingueva la busta, mentre l'altro numero rimaneva provvisoriamente agganciato alla stessa busta, per individuarla e riunirla alla busta della seconda prova scritta.
I medesimi verbali riferiscono, inoltre, che tutte le buste della prima prova scritta erano state riunite in un apposito plico, il quale veniva immediatamente chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione esaminatrice; e che la Commissione esaminatrice, alla presenza dei candidati Pa. Di Ge., Ro. Pa., An. Ra. e Fe. Ca., aveva aperto il plico contenente le buste della prima prova scritta ed aveva riunito le buste, contenenti gli elaborati delle due prove di ciascun candidato ed aventi lo stesso numero, dopo aver staccato le linguette adesive recanti il numero, in un'unica busta, le quali venivano tutte immediatamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura dai membri della Commissione.
Da ultimo, dagli stessi verbali si ricava che gli anzidetti candidati presenti a tali operazioni avevano mescolato tutte le buste anonime, la Commissione aveva riposto tutte le 76 buste, contenenti quelle delle due prove scritte, in un cartone che veniva immediatamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione ed affidato al Segretario della Commissione, che lo conservava "in un armadio chiuso a chiave nella propria stanza chiusa a chiave e non accessibile al pubblico".
Da tali circostanza risulta, quindi - tranne che ciò sia, come detto, contestato con querela di falso, allo stato non proposta - che l'abbinamento di tutti gli elaborati ai rispettivi candidati è stato garantito dall'espletamento delle sopradescritte attività.
7.7. Con ulteriore motivo gli appellanti hanno dedotto e deducono l'avvenuta violazione del'art. 18 del Regolamento dei concorsi di accesso al Consiglio Regionale, ritenendo che doveva essere esaminata e valutata anche la seconda prova scritta di quei candidati che non avevano riportato nella prima prova scritta il voto minimo di 21/30 prescritto dal bando di concorso.
Tale censura risulta manifestamente infondata, posto che l'art. 14 del D.P.R. 487 del 1994 e l'art. 6 del bando concorsuale prevedono la valutazione di entrambe le due prove scritte, ma non specificano espressamente che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata anche nel caso, come nella specie, in cui i candidati non avessero conseguito il punteggio minimo di 21/30 alla prima prova scritta; e - semmai - come ha denotato anche il giudice di primo grado, la scelta della Commissione d'esame di correggere gli elaborati della seconda prova scritta soltanto nei riguardi dei candidati che avevano riportato nella prima prova scritta il punteggio minimo di 21/30, risponde non solo al criterio generale dell'economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241 del 1990 ma è conforme anche all'art. 1, comma 2, del D.P.R. 487 del 1994 laddove dispone che il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano, oltre all'imparzialità anche - per l'appunto - "l'economicità e la celerità di espletamento".
8. Per quanto attiene invece agli appelli incidentali di cui si è detto al § 6 della presente sentenza, gli stessi vanno respinti.
Come è ben noto, infatti, il giudice di primo grado ha amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione (anche parziale) delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.
La pronuncia inerente alle spese processuali risulta, quindi, censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile neppure per difetto di motivazione (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2013 n. 5861).
9. In dipendenza di tutto quanto sopra, gli appelli principali vanno respinti come da motivazione e, pertanto, i ricorsi proposti in primo grado vanno respinti.
Vanno parimenti respinti, come dianzi precisato, gli appelli incidentali anzidetti.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, stante la quantità delle questioni sottoposte all'esame del Collegio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principali in epigrafe - previa loro riunione - li respinge come da motivazione e, per l'effetto, respinge i ricorsi proposti in primo grado.
Respinge - altresì - gli appelli incidentali.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 DIC. 2014.
22-01-2015 07:14
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