Transito nei ruoli civili del personale militare dichiarato permanentemente inabile al servizio: configura una fattispecie peculiare di trasferimento interno alla medesima Amministrazione formando oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato, la cui attuazione è subordinata soltanto all'accertamento tecnico-discrezionale della C.m.o. sull'idoneità fisica e psichica al servizio.
Consiglio di Stato sez. IV 23 giugno 2015 n. 3141
Ai sensi dell'art. 14 comma 5, l. 28 luglio 1999, n. 266, il transito nei ruoli civili del personale militare dichiarato permanentemente inabile al servizio configura una fattispecie peculiare di trasferimento interno alla medesima Amministrazione formando oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato, la cui attuazione è subordinata soltanto all'accertamento tecnico-discrezionale della C.m.o. sull'idoneità fisica e psichica al servizio e che non può essere negato per altre e diverse ragioni; ne deriva che il predetto transito non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando al contrario la continuità del rapporto di impiego e ponendosi come ordinaria (ancorché rimessa a una opzione dell'interessato) prosecuzione dello stesso, con conseguente applicazione dei principi in tema di illegittima interruzione del rapporto lavorativo, il cui annullamento comporta la riviviscenza del rapporto stesso nella sua pienezza (c.d. effetto ripristinatorio) quale si svolgeva e avrebbe dovuto svolgersi, in modo da riconoscere una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente. Conferma TAR Lazio, Roma, n. 10126 del 2014.
01-09-2015 21:40
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