Ufficiale dell'esercito chiede accesso agli atti relativi a procedura concorsuale del 1975. Il Tar nega e il Consiglio di Stato altrettanto.
Consiglio di Stato sez. IV 14/04/2015 ( ud. 20/01/2015 , dep.14/04/2015 ) Numero: 1897
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2014, proposto da:
Sa. Pa. Ru., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bevilacqua, con
domicilio eletto presso Anna Bevilacqua in Roma, Via Marianna
Dionigi, 57;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando
Accademia Militare di Modena, Comando Generale Arma dei Carabinieri,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
An. Bo.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n.
00142/2014, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti
relativi a procedura concorsuale del 1975.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Accademia
Militare di Modena e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 il
Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Bevilacqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il sig. Pa. Ru. Sa., ufficiale dell'Esercito, nell'aprile del 2012 rivolgeva all'Accademia Militare di Modena un'istanza di accesso alla documentazione inerente ad una procedura concorsuale risalente al 1975: la richiesta veniva motivata con riferimento alla necessità di tutela di propri interessi in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In seguito all'autorizzazione all'accesso, accordata dall'Accademia militare ed alla estrazione di copia di alcuni documenti, il sig. Ru. Sa. presentava, nel luglio del 2012, un ricorso alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, stante l'asserita incompletezza della documentazione da lui esaminata. La Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, con decisione del 25 settembre 2012, respingeva il ricorso ritenendo non esistenti i documenti di cui il sig. Ru. Sa. lamentava la mancanza.
In seguito, con distinti ricorsi, rivolti al T.A.R. per l'Emilia-Romagna (n.r. 1181/2012) ed alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, l'odierno appellante chiedeva, da un lato, che venisse impartito all'amministrazione l'ordine di ostensione dei documenti ritenuti mancanti e, dall'altro lato, che venissero fornite delucidazioni in merito ad un errore materiale contenuto nella richiamata decisione del 25 settembre 2012.
Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con sentenza n. 120 del 18 febbraio 2013 - non appellata - dichiarava inammissibile il ricorso, per mancata notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, con nuova decisione dell'aprile del 2013, ribadiva l'infondatezza delle pretese del sig. Ru. Sa., correggendo, al contempo, l'errore materiale della sua precedente decisione.
In seguito ad una ulteriore richiesta di riesame del provvedimento decisorio, rivolta alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi e ad una richiesta di chiarimenti presentata all'Accademia Militare di Modena, l'odierno appellante adiva nuovamente il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ricorso n. 947/2013, al fine di ottenere l'accesso ai documenti inerenti alla procedura concorsuale espletata nel 1975.
Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna respingeva il ricorso, con la sentenza n. 142 del 7 febbraio 2014, argomentando in merito alla carenza di interesse sotteso all'accesso.
Avverso la citata sentenza, il sig. Ru. Sa. propone appello deducendo l'erroneità della decisione del giudice di prime cure, il quale non avrebbe adeguatamente valutato la perdita di chance, morale e patrimoniale, connessa ad una eventuale rivalutazione della documentazione concorsuale oggetto dell'istanza di accesso.
Si sono costituiti in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'Accademia Militare di Modena chiedendo, con allegazioni documentali, il rigetto dell'appello.
Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2015, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
Diritto
1. Il sig. Ru. Sa., con un unico motivo di gravame, chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per l'Emilia-Romagna meglio specificata in epigrafe: egli sostiene, al riguardo, di avere il diritto di accedere agli atti amministrativi in contestazione, in quanto da essi potrebbe far emergere una più consona ricostruzione della propria carriera militare. Il sig. Ru. Sa. afferma, in particolare, di poter adire il Giudice del Lavoro al fine di ottenere un risarcimento dei danni morali e patrimoniali da perdita di chance, non avendo potuto intraprendere legittimamente una carriera nell'Arma dei Carabinieri. A sostegno delle proprie pretese, l'appellante richiama i principi desumibili dagli artt. 6 e 14 CEDU e dalla nota sentenza della Cassazione, SS. UU., n. 500 del 1999.
Il motivo è infondato.
1.1 Al riguardo è utile un breve richiamo alla disciplina afferente al diritto di accesso. Come è noto, a norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
Sul punto, l'Adunanza Plenaria n. 6 del 2006 ha specificato che l'interesse all'accesso, è caratterizzato "per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)".
L'accesso, dunque, in stretta relazione con i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, rientra nell'alveo degli interessi di natura strumentale e procedimentale, aventi un'autonoma rilevanza, in quanto funzionali alla tutela di una situazione giuridicamente protetta.
1.2 Ciò premesso, nel caso di specie, occorre esaminare adeguatamente l'interesse dell'istante, sotteso alla richiesta di accesso, al fine di verificarne la conformità ai parametri legislativi e giurisprudenziali richiamati.
Il citato art. 22 della l. n. 241 del 1990 prevede che l'interesse all'accesso debba essere "diretto, concreto ed attuale". Sul punto, in base al consolidato approccio ermeneutico fornito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, l'accesso ai documenti è riconosciuto qualora sia strumentale alla difesa di propri interessi giuridicamente tutelati. In tal caso la posizione giuridica dell'istante è configurabile come diritto soggettivo ad un'informazione qualificata, a fronte del quale l'amministrazione pone in essere un'attività vincolata: è necessario, però, che "l'istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 189).
A ben vedere, l'attualità e la concretezza dell'interesse, da tutelare mediante l'accesso, non possono ritenersi sussistenti qualora l'istante si attivi a distanza di molti anni dalla formazione dei provvedimenti di cui si richiede l'ostensione: in effetti, stante l'impossibilità di esercizio dell'azione giurisdizionale - o, meglio, la temerarietà della lite eventualmente instaurata -, può affermarsi, che l'esercizio dell'accesso si risolverebbe in una mera curiosità, non tutelata dall'ordinamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1768).
Giova da ultimo evidenziare che, ancorché l'accesso venga considerato quale bene della vita autonomo e distinto dalla situazione giuridica che si intende far valere in seguito al suo esercizio, la verifica effettuata dall'organo giudicante circa l'utilità in chiave difensiva della documentazione richiesta, non costituisce abusivo utilizzo di un criterio che la legge non prevede: a ben vedere, infatti, esso si risolve in un criterio conforme sia al principio di ragionevolezza, sia alla ratio stessa dell'istituto come è desumibile dall'art. 22 della citata l. n. 241 del 1990. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2014 n. 2476).
1.3 Alla luce delle suesposte argomentazioni, non può essere condiviso l'assunto di parte appellante, secondo cui l'accesso alla documentazione della procedura concorsuale del 1975 sia utile alla tutela dei propri interessi patrimoniali, stante la carenza dei requisiti di attualità e concretezza.
Pur senza entrare nel merito della verifica circa la (dubbia) esistenza di atti inerenti al richiamato concorso del 1975, ulteriori rispetto a quelli che già hanno formato l'oggetto di un accesso nel giugno del 2012, va affermata la carenza di interesse all'accesso da parte del sig. Ru. Sa.. La validità della graduatoria del concorso, come affermato dallo stesso appellante, non è, ormai, più contestabile: di conseguenza, risulta pretestuoso il richiamo alle chance professionali e morali per obbligare l'amministrazione ad esibire una documentazione che, dagli atti prodotti, risulta di incerta esistenza. Parimenti, un'azione diretta ad ottenere un risarcimento dei danni patiti per un asserito scorretto esercizio della discrezionalità da parte della commissione in sede di valutazione delle prove concorsuali eseguite nel 1975, potrebbe configurare un abuso del diritto di azione connesso al carattere temerario della lite ed alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che contrario ai principi di economia processuale, affidamento e ragionevolezza.
2. In definitiva, l'appello del sig. Ru. Sa. va rigettato e, conseguentemente, va confermata la sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, n. 142 del 2014.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la particolarità della vicenda contenziosa.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 APR. 2015.
16-05-2015 23:07
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