VFP1. Presenta più domande, nello stesso anno, per partecipare a più concorsi per diversi corpi di polizia. Esclusione legittima.
N. 07997/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02786/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2009, proposto da:
S. A., rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Lavitola e Pietro Corda, con domicilio eletto presso Leonardo Lavitola in Roma, Via Costabella, 23;
contro
Ministero Giustizia - D.A.P. – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso in data 26 gennaio 2009 con il quale il Direttore Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso a 277 posti di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria riservato ai VF1 delle forze armate;
del bando di concorso, P.D.G. del 23.9.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia - D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 31 marzo 2009 la sig.ra A. S., militare delle Forze Armate arruolata dal 28 maggio 2007 quale volontaria in ferma prefissata di un anno, ha impugnato il decreto 26 gennaio 2009 con il quale era stata esclusa dal concorso a 227 posti di allievo agente di Polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate perché “non in possesso del requisito di cui all'art. 3 comma 7 del bando di concorso, avendo presentato nello stesso anno domanda di partecipazione al concorso per altri corpi di polizia ad ordinamento civile e militare”.
L'esclusione impugnata, adottata a seguito del superamento delle prove di idoneità, è motivata in relazione alla presentazione da parte della S. di domanda di partecipazione al concorso bandito in data 3 gennaio 2008 per n. 700 posti di carabinieri effettivi, anch'esso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o in ferma annuale.
Con unico articolato motivo di ricorso la ricorrente assume l'illegittimità dell'atto di esclusione impugnato, facendo rilevare di avere rinunciato alla domanda di partecipazione al concorso per 700 posti di carabinieri effettivi già in data 10 aprile 2008, ben sei mesi prima della pubblicazione del successivo bando per il concorso in questione; conseguentemente, sia all'atto della pubblicazione del bando di concorso a 227 posti di allievo agente di Polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate che all'atto della presentazione della domanda, non risultava candidata ad alcun altro concorso.
Considerato quindi che la clausola di cui all'art. 3 comma 7 del bando di concorso, sostanzialmente reiterativa del disposto di cui all'art. 16 comma 2 della legge 226/2004, va interpretata come norma finalizzata ad impedire la partecipazione contestuale a più concorsi riservati, ha chiesto l'annullamento dell'atto gravato.
Diversamente argomentando, secondo la ricorrente, la clausola di bando dovrebbe ritenersi illegittima perché contraria alla ratio del citato art. 16.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 2931 del 2009 il Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare, ammetteva la ricorrente con riserva alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
L'ordinanza veniva però riformata in sede di appello ( Cons. Stato IV, ord. 5432/2009).
Alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2015 la causa veniva quindi rimessa in decisione per il merito.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 3 del bando di concorso, al comma 7, stabilisce espressamente che “ i candidati, nello stesso anno, non possono presentare domande di partecipazione al concorso per altri Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare”.
La norma introduce dunque una chiara causa di esclusione legata alla semplice circostanza della presentazione di domanda di partecipazione ad altro concorso nello stesso anno, conformemente alla previsione dell'art. 16, comma 2, della legge 226/2004, per il quale nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni ammesse, in deroga al divieto di nuove assunzioni per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa, a bandire concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in ferma annuale in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
Si tratta quindi di disposizione prescrittiva specifica, non suscettibile di interpretazione estensiva o teleologicamente orientata, atteso che introduce un limite di partecipazione a concorsi ammessi in deroga al divieto di nuove assunzioni e, quindi, con norma di eccezione.
La ricorrente , pur avendo presentato domanda di partecipazione ad altro concorso bandito secondo la normativa richiamata, nello stesso anno, sebbene precedentemente rinunciata, ha chiesto di partecipare anche al concorso de quo, incorrendo nella clausola di esclusione tassativa sopra menzionata.
Né è stato rappresentata all'amministrazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, la circostanza della pregressa domanda di partecipazione ad altro concorso e della intervenuta denuncia.
Non è possibile, dunque, solo a posteriori, ed in base ad una unilaterale ricostruzione finalistica della clausola del bando, assumere che, pur a fronte di una prescrizione tassativa e specifica di esclusione, non tempestivamente impugnata, l'amministrazione avrebbe dovuto ammettere la ricorrente; ciò anche considerato l'obbligo dell'amministrazione di applicazione in maniera univoca della clausole di bando, che costituisce la lex specialis della procedura concorsuale.
Inammissibili sono poi sia la richiesta di disapplicazione della clausola di bando de quo, che avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, come pure le censure di legittimità, peraltro genericamente formulate, riferite alla medesima clausola.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono nondimeno, anche in considerazione della natura della controversia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
08-06-2015 17:35
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