VFP4 dell'Esercito presenta domanda di riafferma biennale, ma ha subito una condanna penale (patteggiamento) per danneggiamento. Esclusione legittima.
Consiglio di Stato sez. IV Data: 24/11/2014 ( ud. 04/11/2014 , dep.24/11/2014 ) Numero: 5803
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8197 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Marcone, con
domicilio eletto presso Eugenio Pini in Roma, Via della Giuliana, 82;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro, sezione II, n.
00228/2014, resa tra le parti, concernente: collocamento in congedo
illimitato dalla data di scadenza della ferma quadriennale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 il
Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l'Avv. Marcone e
l'Avvocato dello Stato Coaccioli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Fatto
FATTO E DIRITTO
In data 22 marzo 2011, il signor -OMISSIS-, VFP4 dell'Esercito, ha presentato domanda di riafferma biennale, che gli è stata in primo tempo accordata (provvedimento dell'8 agosto 2011).
In seguito l'Amministrazione militare, venuta a conoscenza della condanna penale da lui riportata per il reato di danneggiamento continuato in concorso (sentenza del 7 maggio 2007 del Tribunale di Firenze), lo ha escluso dalla partecipazione al concorso riservato per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, alla quale il signor-OMISSIS-aveva chiesto di partecipare (provvedimento del 26 giugno 2012) e lo ha collocato in congedo illimitato dalla data di scadenza della ferma quadriennale contratta, riconoscendo come servizio prestato di fatto quello svolto nel corso della rafferma concessa (provvedimento del 4 luglio 2012).
Il signor-OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti sfavorevoli, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Calabria, sez. II, ha respinto con sentenza 6 febbraio 2014, n. 228.
Il signor-OMISSIS-ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Egli deduce:
1. la violazione delle norme sul procedimento disciplinare: mancata contestazione degli addebiti, omessa considerazione dei positivi precedenti di carriera, carenza di motivazione, illegittimità della retrodatazione degli effetti del provvedimento di congedo, dato che l'Amministrazione non avrebbe mai agito in autotutela - con le relative garanzie - per annullare d'ufficio il provvedimento di riafferma biennale;
2. la violazione del principio del "ne bis in idem": nel 2004, per il medesimo fatto, avrebbe già ricevuto la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore di dodici giorni;
3. l'erronea equiparazione a un'ordinaria sentenza di condanna di una sentenza con applicazione della pena su richiesta, quale quella resa nel caso di specie dal Tribunale di Firenze, e l'omessa considerazione della successiva estinzione del reato.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all'appello, depositando documentazione.
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2014, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato le parti costituite, il Collegio è dell'avviso di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
Sono infondati i primi due motivi dell'appello, che sotto diversi profili censurano la violazione delle norme sul procedimento disciplinare, tale non essendo la procedura in questione.
Dopo avere ammesso l'interessato alla rafferma "con riserva" (circostanza che, non a caso, l'appellante tralascia di ricordare), l'Amministrazione, acquisendone il certificato del casellario giudiziale, ha accertato l'insussistenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di immissione in ruolo (par. 3 della circolare del 4 agosto 2011) e per l'ammissione alle rafferme dei VPF4 (art. 3 del decreto ministeriale 8 luglio 2005), vale a dire il non avere riportato condanna penale per delitti non colposi. Pertanto, ha escluso il militare dal concorso e ha sciolto in senso negativo la precedente riserva, collocandolo in congedo illimitato per scadenza dell'originario termine di ferma.
Né a tal fine occorreva alcun provvedimento di autotutela, venendo in questione l'accertata insussistenza di una delle condizioni della rafferma.
Date le premesse, quelli adottati sono stati atti dovuti e non misure disciplinari. Ne segue l'infondatezza dei primi due motivi dell'appello.
Quanto al terzo motivo (preteso diverso trattamento che dovrebbe farsi delle sentenze di condanna rese a seguito del c.d. "patteggiamento"), esso è smentito dalla circolare del 2011 (che espressamente le contempla) e, in generale, proprio dalla lettura dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. (che le equipara espressamente alle sentenze di condanna "salve diverse disposizioni di legge", che qui mancano).
Nemmeno può avere un qualche rilievo l'avvenuta estinzione del reato per decorso del tempo, sia perché questa è limitata agli effetti penali (art. 445, comma 2, c.p.p.), sia perché, nella fattispecie, l'estinzione è stata dichiarata solo il 6 giugno 2014, cioè in una data successiva non solo all'adozione dei provvedimenti impugnati, ma anche al deposito della stessa sentenza ora gravata.
Dalle considerazioni che precedono, discende che l'appello è infondato e va perciò respinto.
Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Considerata la natura della controversia, le spese della presente fase possono essere compensate fra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, citato in premessa, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 52, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 NOV. 2014.
14-02-2015 17:35
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