Vigile urbano impugna provvedimento con cui il Prefetto respinge l'istanza da lui presentata per ottenere la revoca del provvedimento con il quale era stato disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.
Consiglio di Stato sez. III Data: 11/03/2015 ( ud. 19/02/2015 , dep.11/03/2015 )
Numero: 1270
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2010, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e dalla
Prefettura di Napoli, U.T.G., in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
An. Bi., n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V,
n. 311 del 25 gennaio 2010, resa tra le parti, concernente il divieto
di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il Cons.
Dante D'Alessio e udito per l'Amministrazione appellante l'avvocato
dello Stato M. La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. An. Bi., vigile urbano nel Comune di Cicciano, ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania il decreto, in data 6 agosto 2009, con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha respinto l'istanza da lui presentata per ottenere la revoca del provvedimento con il quale, in data 3 novembre 1993, era stato disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.
2.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, con sentenza della Sezione V, n. 311 del 25 gennaio 2010 ha accolto il ricorso.
Dopo aver ricordato che, con precedente sentenza n. 2335 del 2009, la Sezione aveva già ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale il Prefetto di Napoli aveva, in data 19 dicembre 2008, negato la revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, il T.A.R. ha ritenuto illegittimo anche il nuovo provvedimento del Prefetto.
Infatti tale provvedimento, oltre a non risultare congruamente motivato, non ha considerato "il disposto di cui all'art. 5, comma 5, della Legge 7 marzo 1986, n. 65" secondo cui "gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ...".
3.- L'Amministrazione ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
In particolare, l'Amministrazione ha sostenuto che il provvedimento con il quale è stata negata le revoca del precedente provvedimento con il quale era stato disposto nei confronti del signor Bi. il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., risultava adeguatamente motivato con riferimento alla persistenza delle ragioni che avevano determinato il provvedimento di revoca.
L'Amministrazione ha poi aggiunto che diversi sono i presupposti per l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. da quelli che consentono il rilascio del porto d'armi, con la conseguenza che erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che il rilascio della qualifica di agente di P.S. doveva ritenersi assorbente rispetto all'autorizzazione al porto di armi.
4.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1.- Il provvedimento con il quale il Prefetto di Napoli, in data 6 agosto 2009, ha rinnovato il diniego di revoca del precedente provvedimento con il quale, in data 3 novembre 1993, era stato disposto nei confronti del signor Bi. il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., indica, infatti, chiaramente, le ragioni che hanno determinato il diniego che si basano sulla permanenza delle ragioni che avevano datoluogoall'adozione del decreto di divieto.
Infatti, il signor Bi., secondo il Prefetto di Napoli, "non possiede i requisiti di affidabilità e sicurezza necessari per la detenzione di armi, atteso che lo stesso venne tratto in arresto per tentato omicidio e per aver portato illecitamente in luogo pubblico l'arma di ordinanza...".
Ha poi aggiunto il Prefetto che "l'intervenuta amnistia non cancella il disvalore della condotta illecita e altamente pericolosa per l'ordine pubblico e la pubblica incolumità tenuta dal Bi. e non esime l'amministrazione dall'esprimere un giudizio prognostico negativo circa il sicuro affidamento di un corretto uso delle armi da parte del detentore".
4.2.- Sulla base di tali elementi non può ritenersi illegittimo, per mancanza dei presupposti o per difetto di motivazione il provvedimento impugnato ed è quindi certamente erronea sul punto la sentenza appellata.
4.3.- Si deve, infatti, ricordare che, per giurisprudenza pacifica, l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza.
La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Pertanto il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, n. 4666 del 19 settembre 2013).
La licenza di porto d'armi può essere poi negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa "affidabilità" del soggetto interessato all'uso delle stesse (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3979 del 29 luglio 2013).
5.- Il T.A.R. ha peraltro ritenuto fondato il ricorso proposto dal sig. Bi. anche perché allo stesso era stata restituita la qualifica di agente di P.S., dopo l'annullamento, in seguito a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del decreto prefettizio del 25 giugno 1988 con il quale tale qualifica era stata revocata. In conseguenza il Sindaco del Comune di Cicciano, in data 20 maggio 2005, aveva disposto l'assegnazione all'interessato dell'arma di servizio, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, ma tale assegnazione era stata poi revocata a seguito di segnalazione della Prefettura in data 14 novembre 2007.
5.1.- Secondo il T.A.R. tale circostanza doveva ritenersi comunque dirimente perché "la valutazione circa l'attribuzione o meno ... della qualifica di agente di P.S. ha un valore sicuramente assorbente rispetto a quella ... di detenere armi, tant'è, che, in forza di tale norma, le armi possono essere portate, anche senza licenza con una valutazione che resta di esclusiva spettanza del Consiglio Comunale", ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
5.2.- Anche sotto tale profilo la sentenza del T.A.R. non può essere condivisa.
Come ha evidenziato l'Amministrazione appellante, e come peraltro ha affermato anche il Prefetto di Napoli nel provvedimento impugnato, i requisiti per il possesso di licenze in materia di armi sono differenti rispetti a quelli richiesti per il conferimento della qualifica di agente di P.S. ai vigili urbani, con la conseguenza che il rilascio ad un vigile urbano della qualifica di agente di P.S. non consente automaticamente anche il porto d'armi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge n. 65 del 1986.
5.3.- Invero, l'art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 prevede che il prefetto conferisce al personale che svolge servizio di polizia municipale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici.
Il successivo comma 3 dell'art. 5 aggiunge che il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.
5.4.- Ben diversi è più rigorosi, per ovvi motivi, sono invece i presupposti richiesti ai fini del rilascio di un porto d'armi.
Infatti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti ...alle persone ritenute capaci di abusarne.
Inoltre gli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S, prevedono ipotesi tipiche di diniego di licenze di polizia e di detenzione e porto di armi, collegate alla condanna per determinati reati, e l'art. 43 del T.U.L.P.S. consente di negare la licenza di portare armi anche "ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".
6.- Per effetto delle indicate disposizioni, non solo, come si evince dal complessivo esame della legge n. 65 del 1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e del D.M. 145 del 1987 (norme sull'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di polizia municipale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3711 del 10 luglio 2013), ma il rilascio all'agente di polizia municipale della qualifica di agente di P.S. non implica automaticamente anche il rilascio all'agente di polizia municipale del porto d'armi.
Infatti, il porto d'armi può essere non concesso all'agente di polizia municipale per scelta (di carattere generale) del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65 del 1986, e può anche non essere consentito in favore di un soggetto appartenente alla polizia municipale al quale, come nella fattispecie, è stato inibito il porto d'armi con provvedimento del Prefetto.
6.1.- Peraltro il soggetto appartenente alla polizia municipale al quale è stata rilasciata la qualità di agente di pubblica sicurezza può esercitare le sue funzioni di agente di pubblica sicurezza anche se privo del porto d'armi, come si evince chiaramente dal citato art. 5, comma 5 della legge n. 65 del 1986 che, come si è visto, consente ai comuni di scegliere se affidare o meno, ed entro quali limiti ed a quali condizioni, agli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza anche il porto d'armi.
7.- Per tutti gli esposti motivi l'appello è fondato e deve essere accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 311 del 25 gennaio 2010, respinge il ricorso di primo grado.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 MAR. 2015.
12-04-2015 21:16
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