Attesta falsamente, nella domanda di arruolamento volontario nella marina militare, di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado, con valutazione distinto, invece dell'effettiva valutazione buono.
Cassazione penale, sez. V, 28/10/2014, (ud. 28/10/2014, dep.28/04/2015), n. 17755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 209/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO,
del 29/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele
che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. PALMIERI ORESTE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La corte di appello di Taranto, in riforma della sentenza 29.4.2013 emessa a conclusione di rito abbreviato dal Gup del tribunale di Taranto, impugnata dalla procura generale, ha condannato alla pena di giustizia C.A., per il reato ex art. 483 c.p., per aver attestato falsamente, nella domanda di arruolamento volontario nella marina militare, di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado, con valutazione distinto, invece dell'effettiva valutazione buono.
Nell'interesse dell'imputata è stato presentato ricorso per vizio di motivazione: il Gup ha escluso la sussistenza della consapevolezza e della volontà della donna di fare falsa attestazione nella domanda di arruolamento volontario, ritenendo che la donna fosse incorsa in un errore involontario determinato dall'ampio arco di tempo intercorso tra la data di conseguimento del diploma (il cui documento non era in suo possesso) e la data di presentazione della domanda di arruolamento. La corte non ha ritenuto condivisibile questa argomentazione, formulando motivazione apparente, in quanto non è indicata la prova della sua coscienza e volontà nel momento in cui ha redatto l'errata domanda di arruolamento. La C. non si è presentata alla selezione , dimostrando il suo disinteresse nei confronti della domanda di arruolamento e quindi dell'assenza di una volontà di alterarne il contenuto. La corte ha illogicamente escluso il disinteresse per la domanda e la desistenza della ricorrente rispetto alla sua presentazione. Non ha cioè tenuto conto dei seguenti dati: la selezione era fissata alla data del 10.9.2008, la comunicazione dell'esclusione dal concorso è avvenuta il successivo giorno 27 e l'informativa scolastica è datata 30 settembre 2008. Ne deriva che è da escludere che l'imputata non si sia presentata il 10 settembre per aver appreso la notizia del controllo e del suo esito, posto che tale controllo e la comunicazione del suo esito sono avvenuti in data successiva a quella della selezione dei candidati.
Il ricorso merita accoglimento. Le risultanze processuali non sono state idonee a dimostrare la sussistenza della consapevolezza e volontà della C. di effettuare falsa attestazione, a norma dell'art. 483 c.p., nel momento in cui dichiarò al ministero della Marina Militare una circostanza (conseguimento di un diploma di scuola media inferiore con giudizio finale distinto) diversa da quella reale (conseguimento di un diploma con giudizio finale buono).
Il primo giudice ha rilevato i seguenti elementi fattuali da interpretare razionalmente e insindacabilmente in favore della tesi difensiva:
a. l'intervallo di tempo ,pari a circa sette anni, intercorrente tra la data di conseguimento del diploma e la data di formulazione della richiesta di arruolamento: esso è compatibile, secondo la comune esperienza, con una parziale amnesia sul giudizio in esso annotato, a prescindere dall'età giovanile o meno dell'interessata;
b. il diploma era rimasto depositato presso la direzione dell'istituto scolastico: la C. non aveva l'immediata disponibilità il documento era stata quindi in grado di controllare in maniera certa quale fosse stato il giudizio finale del corso di scuola media inferiore (d'altro canto, l'omesso controllo, da parte della candidata, potrebbe avere rilevanza solo a titolo di colpa);
c. dal modulo della domanda risultava l'impossibile esito positivo di un'eventuale dichiarazione non corrispondente al vero: nel suo testo infatti era affermato che la indicazione relativa al giudizio finale conseguito all'esito del corso scolastico sarebbe stata sottoposta a verifica presso l'istituto che aveva rilasciato il diploma.
Nel ricorso è poi correttamente rilevata l'antecedenza della mancata presenza della C. alla selezione rispetto all'esito del controllo effettuato dall'istituto scolastico e alle successive comunicazioni negative: tale successione temporale conferma l'assenza di volontà dell'imputata di fare falsa attestazione nella formulazione della domanda di arruolamento per il cui esito ha poi manifestato un evidente disinteresse. La tesi della corte di merito, secondo cui ella fosse stata informalmente a conoscenza dell'esito del controllo prima dell'informativa inviata dalla scuola il 30 settembre 2008, non trova alcuna conferma nelle risultanze processuali. La sentenza va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2015
25-04-2016 17:38
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