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Sentenza

Capitano dei Carabinieri, mentre rientra dal servizio rimane coinvolto in un inc...
Capitano dei Carabinieri, mentre rientra dal servizio rimane coinvolto in un incidente stradale alla guida del proprio motoveicolo, riportando diverse lesioni e fratture. Il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio viene respinta; il Comitato di verifica avrebbe riscontrato che le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio. Il decreto (e il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio) con il quale il Ministero ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità è stato impugnato dall'interessato davanti al Tar Lombardia, il quale gli ha dato ragione, in forza del fatto che la motivazione è obbligatoria.-
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 – 20 luglio 2016, n. 3296
Presidente Griffi – Estensore Castiglia

Fatto e diritto

1. Il 5 novembre 2007 il signor -omissis-, all'epoca dei fatti capitano dell'Arma dei Carabinieri, è rimasto vittima di un infortunio in itinere, con riguardo al quale ha chiesto il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio e l'equo indennizzo per le lesioni riportate.
2. Previa visita della Commissione medica ospedaliera e parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, il Ministero della difesa ha respinto l'istanza con decreto n. 1280/N del 12 giugno 2013.
3. Il maggiore -omissis- ha impugnato tale provvedimento, insieme con gli atti connessi, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Lombardia, sez. I, ha accolto con sentenza 12 gennaio 2016, n. 36. Il Tribunale regionale ha ritenuto insufficiente la motivazione del parere espresso dal Comitato e fatto proprio dal decreto impugnato, annullando l'uno e l'altro e prescrivendo all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, tenendo conto dei rilievi formulati in sentenza.
4. Il Ministero della difesa ha interposto appello contro la decisione, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.
5. Il maggiore -omissis- si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
6. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2016, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato la parte privata, sola presente in camera di consiglio, il Collegio è dell'avviso di poter definire sin d'ora l'incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata, a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
8. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella più dettagliatamente operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall'art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.
9. L'appello è infondato.
10. Il parere del Comitato, che ha negato il riconoscimento della causa di servizio, motiva nei termini che seguono:
“Le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento in questione configurano l'ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio”.
11. Con il Tribunale territoriale, il Collegio è dell'avviso che una motivazione formulata in tali termini sia generica, apodittica e apparente, in breve inidonea a sorreggere il provvedimento impugnato.
12. La tesi esposta in questa sede dall'Amministrazione (sarebbe corretto presumere l'eccesso di velocità e il mancato rispetto della distanza di sicurezza):
a) trascura la circostanza che nessuna violazione al codice della strada è stata imputata all'interessato (si veda la c.d. scheda riepilogativa dell'incidente, in atti);
b) non considera l'ammissione di responsabilità dell'ANAS, proprietaria e responsabile della manutenzione della strada ove il sinistro è avvenuto, implicita nel risarcimento accordato dalla compagnia assicuratrice dell'ente (l'appellato afferma di avere perso il controllo del proprio motoveicolo a causa di un avvallamento nella sede stradale);
c) appare in ogni caso apodittica nel desumere la condotta colposa dell'appellato per il solo fatto che ha operato una manovra per cercare di evitare l'incidente.
13. Dalle considerazioni che precedono, discende che - come è anticipato - l'appello dell'Amministrazione è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
14. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sull'appello, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Avv. Antonino Sugamele

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