Forze armate - Esercito - Sospensione precauzionale del militare - Caratteri - Precedente trasferimento per incompatibilità ambientale - Non impedisce all'amministrazione di adottare il provvedimento di sospensione - Fattispecie
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 09/05/2016, n. 163
Ai sensi dell'art. 916 del d. lg. n. 66/2010, la sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado, per evitare qualsiasi pregiudizio alla regolarità del servizio e al prestigio dell'amministrazione. Nella specie, non può assumere rilievo la circostanza che il rinvio a giudizio dell'interessato sia stato richiesto dalla Procura militare a distanza di tre anni dal momento in cui si sono svolti i fatti, visto che lo stesso legislatore ha stabilito che la misura precauzionale possa essere adottata quando il militare acquista la posizione di "imputato", ritenendo che sia quello il momento in cui l'interesse pubblico alla salvaguardia del prestigio dell'amministrazione diventa attuale e rilevante. Né la circostanza che il militare sia stato, in precedenza, trasferito per incompatibilità ambientale impedisce all'amministrazione di adottare il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego. Invero, la sospensione dall'impiego è una misura cautelare priva di carattere sanzionatorio, che persegue la finalità di allontanare il dipendente tout court dal servizio, e, quindi, non vi può essere alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
07-08-2016 12:49
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