Forze armate - In genere - Militare - Sospensione dal servizio - Successiva ricostruzione di carriera - Trattamento economico dovuto - Definizione.
Consiglio di Stato, sez. IV, 19/03/2015, n. 1505
La regola fissata dall'art. 921, comma 2, lett. b), d. lg. 15 marzo 2010 n. 66 (recante il "Codice dell'ordinamento militare"), secondo la quale dall'importo dovuto al militare in caso di ricostruzione di carriera va dedotto ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio, trova la sua radice nel più generale principio di “compensatio lucri cum damno”, di nota applicazione in campo risarcitorio, secondo il quale deve considerarsi la sfera patrimoniale del danneggiato nel suo complesso (c.d. danno-interesse), onde nella liquidazione devono computarsi non soltanto le diminuzioni patrimoniali, sebbene anche gli incrementi patrimoniali che siano conseguenza dell'illecito, la cui causa in senso funzionale è nell'elementare esigenza di evitare che il risarcimento, inteso alla reintegrazione della sfera giuridica del danneggiato, si traduca in un arricchimento indebito per quest'ultimo.
Vedi anche:
T.A.R. 16 marzo 2016 n. 149 sez. I
05-06-2016 10:07
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