Forze armate - Procedimento disciplinare - Sospensione - Presupposto. Reato penale contestato corruzione.
Consiglio di Stato, sez. IV, 20/01/2015, n. 123 Ai sensi dell'art. 1393 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con d.lg. 15 marzo 2010 n. 66, una volta esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare a carico del militare imputato di corruzione non può avere inizio e, se avviato, deve essere sospeso. Conferma TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 2563 del 2013.05-06-2016 10:09 Avv. Antonino Sugamele
Richiedi una Consulenza