Il suocero di un appuntato della Guardia di finanza viene arrestato e poi assolto. Per il Consiglio di Stato l'istruttoria del trasferimento dell'appuntato era lacunosa e priva di motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4070 del 2015, proposto da:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
carica;
- Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del
Comandante generale pro-tempore;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
contro
- OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Brigida Marra e
Marcello Fortunato, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via XX
settembre n. 98/E, presso lo studio dell'avv. Guido Lenza per mandato
a margine della memoria di costituzione nel giudizio d'appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di
Salerno, Sez. I, n. 606 del 13 marzo 2015, spedita per la
notificazione a mezzo racc.ta a.r. il 13 aprile 2015, con cui
-dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse
l'originaria impugnativa proposta con il ricorso in primo grado n.r.
1171/2013 relativa ad un primo provvedimento di trasferimento-, è
stata accolta quella formulata con i motivi aggiunti al ricorso, con
annullamento della determinazione del 30 ottobre 2013, recante il
trasferimento d'autorità e per esigenze di servizio dell'interessato
dal Comando Regione Campania della Guardia di Finanza al Comando
Regionale del Molise - Provincia di Campobasso, con compensazione
delle spese del giudizio di primo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons.
Leonardo Spagnoletti e uditi l'avvocato di Stato De Nuntis per le
Autorità statali appellanti e l'avv. Gioia, per delega dell'avv.
Fortunato per l'appellato
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.) -OMISSIS- è appuntato scelto della Guardia di Finanza, già in servizio -quale piantone e con compiti amministrativi e non operativi per inidoneità al servizio attivo per infermità riconosciuta dipendente dal servizio- presso la Compagnia di Scafati.
Il suocero -OMISSIS-è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari, emanata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, in relazione ad una vicenda relativa a una tentata estorsione in danno di un suo debitore, -OMISSIS-, quale mandante della medesima, che avrebbe dovuto essere eseguita materialmente da due pregiudicati (-OMISSIS-e -OMISSIS-, vicini al clan malavitoso di -OMISSIS-, operante nell'area nocerino-sarnese).
Dell'arresto del suocero lo stesso appuntato -OMISSIS- ha informato il Comandante di Compagnia, che a sua volta ne ha riferito al Comandante Provinciale di Salerno -che aveva proposto un trasferimento al di fuori dell'ambito provinciale-, mentre il Comandante Regionale e quello Interregionale hanno proposto trasferimento extraregionale, poi disposto con un primo provvedimento del Comandante generale in seconda del 20 giugno 2013.
Il detto provvedimento è stato impugnato con il ricorso n.r. 1171/2013, e la relativa sospensiva è stata accolta con ordinanza n. 418 del 18 luglio 2013 sul rilievo della carenza di motivazione poiché l'atto si estrinsecava nella mera specificazione che si trattava di trasferimento di autorità e per esigenze di servizio, senza far cenno ai profili d'incompatibilità ambientale.
In relazione all'effetto conformativo di mero riesame all'ordinanza cautelare è stata prestata espressa acquiescenza, reiterando il provvedimento di trasferimento con nuova e più ampia motivazione, riferita all'emanazione del provvedimento custodiale nei confronti del suocero, che sarebbe "persona con un profilo criminale particolarmente strutturato e assai contigua a soggetti appartenenti a un clan malavitoso".
Impugnato il nuovo provvedimento con motivi aggiunti, la sospensiva è stata rigettata con ordinanza n. 800 del 19 dicembre 2013, confermata, con il rigetto dell'appello cautelare proposto dall'interessato, con ordinanza della Sezione n. 1061 del 12 marzo 2014, anche tenuto conto dell'intervenuta fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al giudice di primo grado.
Con sentenza n. 606 del 13 marzo 2015 il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse l'originaria impugnazione, ha annullato il nuovo provvedimento di trasferimento, impugnato con i motivi aggiunti, ritenendo in sintesi che:
- il trasferimento, ancora qualificato come d'autorità e per esigenze di servizio, è invece correlato a un profilo d'incompatibilità ambientale;
- non è stato dato avviso dell'avvio del procedimento, al quale l'interessato avrebbe potuto fornire utile apporto collaborativo, e senza che sussistessero ragioni d'urgenza, considerata l'intervallo temporale decorso dall'applicazione della misura cautelare;
- non è stato considerato che il provvedimento di custodia cautelare era stato già annullato con ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 22-23 aprile 2013 sul rilievo dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di estorsione, laddove in effetti si sarebbe trattato di mera attività preparatoria, oltre che in ragione dell'insussistenza di esigenze cautelari considerato che il -OMISSIS- è incensurato, ultraottantenne e risponde di unica condotta.
2.) Con appello, notificato il 21 aprile 2015 e depositato il 13 maggio 2015, la sentenza è stata impugnata, deducendosene l'erroneità e ingiustizia, senza rubricazione espressa dei motivi, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:
- anche il trasferimento per ragioni d'incompatibilità ambientale rientra nell'ambito dei trasferimenti di autorità;
- il trasferimento, in quanto rientrante nella categoria degli ordini, è sottratto alle garanzie partecipative ex lege n. 241/1990 e costituisce espressione di ampia discrezionalità;
- l'amministrazione conosceva sin dal primo provvedimento l'intervenuto annullamento del provvedimento di custodia cautelare (se ne riferisce al punto d) della proposta del Comandante Regionale della Campania), e ciò sarebbe comunque irrilevante perché le ragioni del trasferimento risiedono nella contiguità del suocero con ambienti malavitosi, e quindi nella negativa ricaduta sia sul prestigio del corpo che sulla stessa serenità dell'interessato, tenuto conto del particolare contesto territoriale.
Con la memoria di costituzione in giudizio, depositata il 30 maggio 2015, l'appellato ha dedotto, a sua volta, l'infondatezza dell'appello, evidenziando come con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno n. 212 del 29 aprile 2015 il suocero -OMISSIS-sia stato assolto dai reati ascrittigli per insussistenza del fatto.
Con ordinanza n. 2494 del 5 giugno 2015, l'istanza incidentale cautelare è stata accolta ai fini della più sollecita fissazione dell'udienza di discussione.
Con memoria difensiva depositata il 23 giugno 2015 l'appellato ha poi riproposto le censure dedotte con i motivi aggiunti al ricorso in primo grado.
Con note difensive depositate il 9 novembre 2015 l'Avvocatura generale dello Stato, a sua volta, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, sottolineando l'irrilevanza della sentenza penale assolutoria, che al pari dell'ordinanza custodiale assume mera valenza di "fatto storico", laddove l'incompatibilità ambientale si radica in funzione dei "...rapporti del suocero con soggetti pregiudicati dell'Agro Nocerino-Sarnese, tenuto conto che lo stesso proscioglimento non "...vale...certo ad elidere i suoi rapporti e contatti con appartenenti alla criminalità organizzata locale, pienamente rilevanti...per il concreto pericolo che egli (il militare), nello svolgimento dei suoi delicati compiti istituzionali, non operi con la necessaria serenità e possa subire pressioni e/o condizionamenti".
A sua volta l'appellato, con memoria difensiva depositata il 13 novembre 2015, ha insistito per il rigetto dell'appello, depositando copia della sentenza di proscioglimento dell'affine, irrevocabile in data 13 ottobre 2015.
All'udienza pubblica del 17 dicembre 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
3.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico, onde deve essere rigettato, non dovendosi peraltro far luogo all'esame delle censure riproposte dall'appellato con la memoria difensiva depositata il 23 giugno 2015, poiché esse sono state già valutate, sia pure in via complessiva e sintetica, dal primo giudice.
In disparte l'omissione delle formalità partecipative - delle quali, in effetti, la prevalente giurisprudenza nega l'applicabilità ai trasferimenti disposti anche per ragioni d'incompatibilità ambientale, in quanto ricondotti pur sempre alla species dei trasferimenti di autorità, e quindi degli ordini (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4586), benché un minoritario indirizzo ne valorizzi l'accostamento, in qualche misura, a quelli disciplinari (vedi Sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5350) - è indubbio che la valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento, debba fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell'episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo.
Nel caso di specie è innegabile che il trasferimento sia stato disposto in relazione alla vicenda penale che ha interessato il suocero dell'appellato, posto che nel preambolo del provvedimento del Comandante in seconda della Guardia di Finanza n. 313947/13 del 30 ottobre 2013 è espressamente richiamata l'emanazione nei confronti della detta persona di una "...specifica ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliati in ordine alle ipotesi delittuose previste e punite dagli artt. 629 'estorsione' e 424 'danneggiamento seguito da incendio' del c.p. perché ritenuto mandante di una condotta estorsiva ai danni di un commerciante locale".
In tale prospettiva, non poteva restare indifferente, però, che la misura custodiale era stata già annullata dal Tribunale del Riesame di Salerno sin dal 23 aprile 2013 - secondo quanto evidenziato al punto d) della nota n. 263241/13del 23 maggio 2013 del Comandante Regionale, che pure aveva proposto il trasferimento "...al di fuori della regione Campania" -, laddove il Comandante Provinciale, con la nota n. 205837/13 del 19 aprile 2013 - allorquando cioè non era ancora intervenuta l'ordinanza di annullamento del provvedimento custodiale - aveva ritenuto sufficiente un trasferimento autoritativo "...quanto meno fuori da questa Provincia".
Peraltro, dalla vicenda penale, già significativamente ridimensionata dal Tribunale del Riesame (che aveva ritenuto come si trattasse di fatti rimasti al di sotto della soglia del tentativo di reato), è stata tratta, nel provvedimento di trasferimento, senza l'indicazione di alcun altro elemento concreto e specifico, la conclusione che "secondo quanto sostenuto dalle competenti Autorità (non è dato di capire quali: n.d.e.) il predetto affine è persona con un profilo criminale particolarmente strutturato e assai contigua a soggetti appartenenti a un clan malavitoso locale".
Tale assunto si rileva apodittico e non risulta sostenuto da alcun riscontro in ordine alla personalità del sig. -OMISSIS-.
In altri termini non sono state addotte circostanze da cui possa desumersi non solo l'adesione, bensì anche soltanto una consuetudine di frequentazione con pregiudicati e con sodalizi criminali.
Peraltro, le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale del Riesame sono state convalidate, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, che ha assolto con formula piena (il fatto non sussiste) l'imputato con la richiamata sentenza n. 212 del 29 aprile 2015, irrevocabile il 13 ottobre 2015.
Sotto altro profilo, poi, e sempre quanto alla concreta e specifica valutazione dell'incidenza della vicenda sul prestigio del reparto o comando di appartenenza, è stato del tutto obliterato che l'appuntato -OMISSIS-non svolge alcun incarico operativo esterno o di natura investigativa, essendo assegnato, in virtù di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, a compiti di mero piantonamento, quindi a servizi sedentari, e con situazione familiare di peculiare difficoltà (coniugato con due figli, con moglie, a sua volta parzialmente invalida, che assiste la madre invalida).
In definitiva, il provvedimento di trasferimento a comando extraregionale è fondato su istruttoria lacunosa e risulta viziato anche sotto il profilo della carente motivazione e del difetto di proporzionalità.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4.) In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.
5.) In relazione alla peculiarità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero anche le spese del giudizio d'appello.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 4070 del 2015 e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. I, n. 606 del 13 marzo 2015.
Spese del giudizio d'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellato e la persona fisica menzionata nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GEN. 2016.
28-02-2016 19:47
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