Sequestrati due ACM80
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2016) 14-09-2016, n. 38198
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco M.S. - Presidente -
Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.K.M., N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 270/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 09/10/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2015 il Tribunale di Palermo - in funzione di giudice del riesame reale - ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 7 maggio 2015, al contempo mantenendo il vincolo di indisponibilità su due autocarri (ACM80 targati (OMISSIS)).
Nel procedimento in corso - nei confronti di A.K.M. - risultano ipotizzati i reati di cui alla L. n. 185 del 1990, artt. 1, 2, 13 e 25.
In tal senso, gli autocarri indicati nel dispositivo erano stati sottoposti a sequestro in virtù di un possibile inquadramento degli oggetti in questione come "materiali di armamento" (carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare di cui all'art. 2 della legge) da cui deriva, in tesi, la impossibilità di realizzare sui medesimi operazioni commerciali (esportazione, importazione, transito, etc.) senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 13 della legge (con sanzione penale contenuta nell'art. 25, che prevede altresì una ipotesi di confisca nel modo che segue: sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni).
Il Tribunale, nel valutare la doglianza difensiva afferma che l'esposizione delle esigenze probatorie operata nel provvedimento di sequestro(.. in quanto costituenti corpo di reato..) non realizza una adeguata esplicazione delle ragioni poste a sostegno del provvedimento, sì da determinarne l'annullamento.
Da tale statuizione non deriva, tuttavia, la restituzione dei beni all'indagato perchè gli autocarri sono soggetti - secondo il Tribunale - a confisca obbligatoria (art. 324 c.p.p., comma 7).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - A.K.M., deducendo erronea applicazione delle norme regolatrici e abnormità del provvedimento.
Il ricorrente rappresenta in fatto che gli autocarri in questione erano stati dismessi dall'amministrazione militare e rivenduti per uso privato.
La questione di fondo è pertanto rappresentata dalla possibilità o meno di qualificare tali automezzi (che secondo il ricorrente non avrebbero caratteristiche particolari, essendo stati realizzati per il trasporto di materiali e di uomini in trasferimento logistico) come "materiali di armamento" ai fini indicati nella L. del 1990.
Tale questione, oltre ad essere stata elusa dal Pubblico Ministero in sede di sequestro viene elusa dallo stesso Tribunale del Riesame, posto che nel disporre il mantenimento in vista della confisca obbligatoria il Tribunale realizza - senza motivazione - l'inquadramento giuridico contestato dalla difesa.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che seguono.
Il Tribunale del Riesame realizza, in effetti, un non corretto utilizzo della previsione di legge di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7.
Il vizio ricorre sotto un duplice profilo.
Da un lato detta norma non consente, a fronte dell'annullamento del provvedimento impugnato, il mantenimento del vincolo del sequestro in tutti i casi di confisca obbligatoria ma esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 2 (in tal senso, di recente, Sez. 3 n. 27139 del 22.4.2015 rv 264186, nonchè Sez. 3 n. 7673 del 10.1.2012 rv 252093; Sez. 3 n. 41200 del 10.10.2008 rv 241531). Trattasi di norma eccezionale, in ciò non suscettibile di applicazione analogica in malam partem, posto che il rinvio in essa contenuto è alle sole ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 2.
Da ciò deriva la necessità di specifica motivazione circa il fatto che la detenzione o l'alienazione delle res in questione costituisca reato, non potendosi in caso diverso disporre il mantenimento del sequestro.
In secondo luogo, non potendosi ritenere che ictu oculi gli oggetti in questione siano catalogabili in termini di "materiali di armamento", specie a fronte delle allegazioni difensive, il mantenimento del vincolo poteva essere disposto solo in virtù di specifica e autonoma motivazione da parte del Tribunale, che nel caso in esame manca del tutto.
Va pertanto disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016
28-09-2016 21:40
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