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Sentenza

Sergente dell'esercito americano mentre percorre una banchina viene travolto da ...
Sergente dell'esercito americano mentre percorre una banchina viene travolto da una Fiat 1. In conseguenza perde l'idoneità al servizio militare.
Tribunale Vicenza, sez. II, 13/05/2016, (ud. 09/05/2016, dep.13/05/2016),  n. 870 

                     REPUBBLICA ITALIANA
                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                  TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
                    SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Unico dr. Marina Caparelli,
ha pronunciato la seguente
                       SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5570/06 RG, promossa con ricorso depositato
il 31.7.2006
                         DA
N.R.J., con l'Avv. Alessandro Solinas per mandato a margine del ricorso introduttivo
                                           - RICORRENTE -
                        CONTRO
G.A. spa (già G.I. spa), Z.L. e C.E., tutte con l'Avv. Daniele Accebbi per mandati
in calce alle copie notificate del ricorso introduttivo
                                           - RESISTENTI -
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale
Causa iscritta a ruolo il 31.7.2006 e discussa e decisa all'udienza del 9.5.2016
sulle seguenti


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. così come modificati dalla novella 69/09 che si applicano per i giudizi pendenti, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

In sintesi, con ricorso depositato il 31.6.2006, avanti il Tribunale di Vicenza, R.J.N. premesso che in data 11.12.1987 si era arruolato nell'esercito degli USA raggiungendo nel 2002 il grado di Sergente di 1^ classe; che, in data 23.1.2004, mentre percorreva a piedi la banchina di destra di via (omissis...). in V. era stato investito da tergo dall'autovettura FIAT Uno tg. (omissis...) di proprietà di E.C. e condotta da L.Z. ed assicurata con G.I. spa; che, a seguito del predetto incidente, non era più in grado di svolgere le attività funzionali previste dal corpo di appartenenza; che aveva ricevuto da G.I. spa unicamente l'importo di € 7.000,00 con raccomandata (omissis...).; chiedeva, in via preliminare, la concessione di una provvisionale ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. n. 209 del 2005 e, nel merito, che accertata la responsabilità esclusiva della Z. relativamente all'incidente di cui era causa, le resistenti venissero condannate al risarcimento dei danni biologico, morale e patrimoniale subito sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante derivante dall'interruzione della carriera militare attiva.

Si costituivano le resistenti contestando la responsabilità esclusiva della Z. nella causazione dell'incidente e sostenendo che il danno subito dal N. era riconducibile alle c.d. invalidità micro - permanenti ed era stato interamente risarcito con la corresponsione dell'importo di € 7.000,00 erogato prima della causa.

Radicatasi così la lite, il G.I. concedeva una provvisionale di € 9.500,00 ed ammetteva le prove orali richieste nonché la chiesta C.T.U. medico-legale.

Espeltato il predetto incombente, il G.I. provvedeva a disporre C.T.U. contabile che tuttavia non poteva essere espletata a causa della mancanza di documentazione.

Indi, la causa veniva assegnata al sottoscritto G.I. in data 28.1.2016 e decisa in data 9.5.2016 come da dispositivo di cui veniva data immediata lettura.

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Con riguardo all'esclusiva responsabilità della Z. nell'incidente di cui è causa, nel rapporto della Polstrada in atti (cfr. doc. 1 ricorrente), la dinamica dell'incidente è stata così ricostruita"...la conducente del veicolo... sig. Z.L...percorreva via (omissis...). con direzione di marcia To. di Quartesolo... La stessa signora Z... giunta a circa 100 mt. dal distributore IP, investiva con lo specchietto retrovisore esterno destro un pedone che percorreva la suddetta via nello stesso senso di marcia... non veniva riscontrato l'esatto punto d'urto per la rimozione del veicolo. Nessuna traccia di frenata e/o scarrocciamento... ".

La stessa Z. sentita dalla Po. ha affermato: "...Percorrevo... via (omissis...). con direzione di marcia Viale (omissis...). all'improvviso sentivo un forte urto provenire dalla fiancata laterale destra... ".

L'agente della Polstrada Luca Sibano, sentito come teste all'udienza del 14.10.2008, nel confermare la ricostruzione della dinamica così come descritta nel rapporto, ha specificato che "... il pedone camminava a destra della strada e sussistono i presupposti previsti dall'art. 190 C.d.S., che consentono in certe condizioni al pedone di procedere sul lato destro della strada; in particolare vi era la banchina larga 1 mt. e non vi era alcuna segnaletica di divieto per i pedoni, non ci sono attraversamenti pedonali, vi è lo spartitraffico centrale... ".

L'agente della Polstrada Andrea Boschetti, sentito nella stessa udienza ha, a sua volta, riferito "...la strada è dotata di banchina larga 1 mt; non vi è possibilità di attraversamento pedonale della carreggiata; si tratta di strada urbana di scorrimento; il pedone non aveva possiblità di spostarsi sul lato opposto della carreggiata...".

Dalle dichiarazioni sopra riportate risulta, quindi, provata la dinamica dell'incidente così come descritta nel ricorso introduttivo.

La circostanza che il N. camminasse sul lato destro di una strada a doppio senso di marcia dando le spalle ai veicoli che procedevano nella sua stessa direzione, diversamente da quanto sostenuto dalle resistenti, non comporta a sua carico alcun concorso di responsabilità, atteso che egli stava regolarmente camminando nello spazio riservato ai pedoni vale a dire sulla banchina della larghezza di circa un metro e non aveva, quindi, alcun obbligo di procedere sul lato sinistro.

Va a questo proposito ricordato che, in base all'art. 190 C.d.S. "I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione... ".

D'altra parte non ha trovato riscontro la tesi delle resistenti secondo cui il N. aveva improvvisamente attraversato la semicarreggiata di pertinenza della Zaglio.

Va quindi affermata l'esclusiva responsabilità della conducente nell'incidente di cui è causa.

Con riguardo alla quantificazione dei danni riportati la C.T.U. medica svolta in corso di causa ha permesso di accertare che, nell'incidente avvenuto il (omissis...)., il Nesbit ha riportato trauma contusivo-distorsivo lombo-sacrale e della regione sacro-iliaca sinistra.

Tali lesioni hanno comportato una inabilità temporanea totale di giorni 60 e una inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 ed un danno biologico permanente stimato nella mercentuale del 6/7%.

Il C.T.U. ha inoltre specificato che, pur non essendo stato possibile accertare i criteri utilizzati dall'Army Phisical Disability Evaluation System per porre un giudizio di non idoneità al Servizio Militare, dalla documentazione acquisita emerge che, in conseguenza dell'evento traumetico di cui è causa, il N. è stato considerato permanentemente non idoneo a tale servizio, precisando che non risultano elementi che riconducano la cessazione di tale servizio a motivi diversi rispetto a quello traumatico del 23.1.2004 e concludendo che sono "...attualmente confacenti al periziando attività di tipo impiegatizio che cioè consentano di alternare la posizione eretta a quella seduta e che non comportino sforzi fisici proptratti e/o intensi...".

Nei chiarimenti, depositati il 25.2.2011 resisi necessari con riguardo sostanzialmente alle conclusioni della consulenza sul nesso causale tra l'incidente e lo svolgimento dell'attività militare, il CTU, nel ribadire le proprie conclusioni, ha specificato che "attualmente il sig. N. è idoneo ai servizi della riserva. Il soggetto nella sostanza, può essere richiamato, come civile, a svolgere mansioni a lui confancenti per i ltempo in cui le Forze Armate USA hanno bisogno di un supporto logistico (in genere mediamente da qualche settimana a qualche mese per anno.).".

Le conclusioni a cui è giunto il C.T.U. vanno integralmente condivise perché argomentate e coerenti.

In particolare, con riguardo alle contestazioni svolte dalla difesa di parte resistente relativamente alla riconducibilità al trauma della cessazione del servizio militare, va rilevato, da un lato, che la documentazione acquisita unitamente alla prova testimoniale assunta (cfr. le dichiarazioni dei testi M. e R.) confermano la perizia laddove ha accertato che l'inidoneità al servizio militare è stata determinata dall'incidente; dall'altro che il fatto che il danno biologico permanente sia di lieve entità non inficia le risultanze della consulenza con riguardo all'incapacità lavorativa specifica.

Nella specie, è del tutto evidente che la menomazione - sia pur minima - subita dal ricorrente è idonea ad incidere sulla carriera militare che richiede una forma fisica perfetta.

Ciò posto, con riguardo alla liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, nonché del danno morale subito dal N., vanno applicati i parametri di cui al D.M. 25 giugno 2015 con riguardo alle invalidità c.d. micro-permanenti

Pertanto, considerata l'età del danneggiato (33 anni al momento dell'incidente essendo nato il (omissis...).) e determinata la percentuale di invalidità permanente nel 7% (tenuto che le conclusioni a cui perviene il C.T.U. che indica la percentuale nel 6/7% non si discostano sostanzialmente da quelle del CT di parte che indica la percentuale dell'8% sia con riferimento agli esiti che alla durata della malattia), il danno biologico permanente va liquidato in complessivi € 9.340,13, in moneta attuale.

A tale importo va aggiunto il danno biologico temporaneo che può quantificarsi in complessivi € 2.083,06 secondo il seguente calcolo: 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% € 1.041,53;

30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% € 694,35;

30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% € 347,18.

Nessun appesantimento va riconosciuto trattandosi di invalidità da micro-permanente.

Quanto al danno morale, lo stesso va determinato, in mancanza di allegazioni, € 3.113,07 (un terzo del danno biologico permanente)

Il danno non patrimoniale (alla salute e morale) subito dal N. è, in moneta attuale di € 14.536,26 che, devalutati alla data dell'incidente, ammontano ad € 12.123,65.

Va inoltre liquidato al N. il danno emergente costituito dalle spese mediche sostenute pari ad € 580,00 (€ 440 di cui alla fattura (omissis...). ed € 140 di cui alla fattura (omissis...). docc. 29-30 attore) - mai contestate dalla resistente (se non nelle mote conclusive -cfr. pag. 9) - che, devalutate alla data dell'incidente, ammontano ad € 566,41.

Vanno inoltre riconosciute, sempre a titolo di danno emergente, le spese sostenute per la consulenza stragiudiziale pari da € 420 (cfr. la fattura del 21.1.2005- cfr. doc. 31 ricorente) che, devalutate, ammontano, alla data dell'incidente, ad € 413,19.

La questione più spinosa riguarda la liquidazione del lucro cessante.

Nel ricorso introduttivo il N., infatti, dopo aver affermato che, a causa dell'incidente, aveva dovuto interrompere la carriera militare, ha chiesto, da un lato, il risarcimento del lucro cessante da perdita di reddito, asserendo che, dopo l'incidente, non aveva più percepito lo stipendio di sergente di 1^ classe, ma quello inferiore di "militare in riserva" (cfr. docc. 33-87 attore); dall'altro il risarcimento del lucro cessante da perdita di pensione affermando di avere certamente perso la pensione militare spettante ad un sergente di prima classe in servizio attivo che avrebbe maturato nel dicembre 2007 (dopo vent'anni di servizio).

In ordine a tali domande, va precisato che risulta documentata la diminuizione dei redditi dal 2003 al 2006 (cfr. docc. 35-87 ricorrente).

Risulta altresì che il N. è stato militare "in riserva" fino all'11.9.2008 quando ha cessato il servizio (cfr. 93-95 attore).

Infine, i testi escussi hanno riferito che N. non riceverà il trattamento pensionistico previsto per un soldato del suo grado in servizio attivo, ma quello inferiore di "riservista inattivo" e che comunque tale trattamento gli verrà erogato solo al compimento del 60 anno di età (cfr. le dichiarazioni dei testi M. e R., sentiti, con interprete all'udienza del 4.3.2009).

Ciò premesso giova ricordare che, in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica (anche in caso di postumi permanenti acclarati), il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità (e, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr. Cass. 15.7.2011 n. 15674; Cass. 21.4.2010 n. 9444).

Va altresì ricordato che la prova del danno incombe sull'attore, fermo restando che la stessa può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (cfr. Cass. 14.11.2011 n. 23761; Cass. 27.4.2010 n. 10074).

Nella specie, va ritenuto pacifico, alla stregua della C.T.U. svolta che, pur contestata dalla difesa della resistente, appare - come si è detto - coerente ed esaustiva che, a causa dell'incidente di cui è causa, il N. non ha più potuto svolgere la carriera militare, potendo svolgere solo le mansioni inferiori di "riservista inattivo".

Tali mansioni sono state svolte fino all'agosto 2008 con una perdita di reddito che va stimata, sulla base della documentazione allegata (e mai contestata in ordine al quantum dai resistenti), in $ 85.861,63 pari ad € 66.559,40 lorde al giugno 2006 (data di presentazione del ricorso), come richiesto dalla difesa dell'attore, somma che, devalutata alla data dell'incidente, è pari ad € 63.549,05.

Nulla è invece stato prodotto relativamente alla asserita perdita di reddito dal giugno 2006 all'agosto 2008 (mese in cui il N. è stato congedato) e, pertanto, nulla può essere riconosciuto a titolo di lucro cessante relativamente a tale periodo, dal momento che era onere dell'attore depositare in corso di causa le asserite perdite reddituali.

Infine nulla può essere riconosciuto con riferimento all'asserito deteriore trattamento pensionistico.

Invero, il G.I., sulla base delle prove testimoniali assunte e sopra ricordate, aveva correttamente ammesso C.T.U. contabile che però non è stato possibile svolgere a causa dell'eseguità degli elementi acquisiti ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

Né si può sostenere che tale danno potrebbe essere liquidato in via equitativa, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive.

Fermo restando che non si tratta di domanda nuova (cfr. Cass. 28.1.2015 n. 1589), va ricordato che la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (cfr. Cass. 30.1.2003 n. 608).

Nella specie, il ricorrente insiste nell'affermare, sulla base delle sole testimonianze assunte, che il N. non riceverà il trattamento pensionistico fino al compimento del 60 anno di età e, comunque, tale trattamento sarà inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto maturare nel dicembre 2007 se non avesse subito l'incidente.

Senonché tali elementi non sono sufficienti per dimostrare e determinare il danno asseritamente subito.

Innanzitutto, lo stesso ricorrente assume che senza l'incidente si sarebbe congedato volontariamente dall'esercito al termine del 20 anno di servizio attivo (dicembre 2007), percependo la pensione prevista per il grado di sergente di 1^ classe (cfr. pag. 11 dell'atto introduttivo).

Nessuna prova, peraltro, il ricorrente ha fornito in ordine alla circostanza che la pensione per il grado di sergente di 1^ classe sarebbe stata percepita immediatamente e non a partire comunque dal sessantesimo anno di età.

A ciò si agginge che non vi è in atti alcun parametro per determinare - anche solo in via equitativa - il chiesto danno da lucro cessante dal momento che il N. - su cui incombeva l'onere della prova - non ha nemmeno indicato i criteri del trattamento pensionistico statunitense.

Di conseguenza i calcoli effettuati dal ricorrente appaiono privi di ogni riscontro.

Di conseguenza tale domanda non può che essere rigettata.

Il danno complessivo subito dal N. va determinato, quindi, in € 76.652,30 al momento dell'incidente.

Da questa cifra devono essere detratti gli acconti ricevuti: il primo di € 7.000,00 (che, devalutato alla data del 23.1.2004, ammonta ad € 6.796,12) ed il secondo di € 9.500,00 in data 8.10.2007 (che, devalutato alla data del 23.1.2004, ammonta ad € 8.861,94).

A tal proposito giova ricordare, in linea generale, che, in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora - prima della liquidazione definitiva - il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (cfr. Cass. 3.4.2013 n. 8104; Cass. 21.3.2011 n. 6357; Cass. 23.2.2005 n. 3747).

Sulla base di tale consolidato orientamento al momento del sinistro il credito vantato dal N., al netto degli acconti (devolutati) ricevuti, era pari ad € 60.994,24.

Su tale somma vanno calcolati la rivalutazione e gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza.

Pertanto, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 90.115,61 in moneta attuale al netto degli acconti ricevuti, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.

Dato l'esito del giudizio, tenuto conto che la domanda è stata ridimensionata, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite liquidate, in assenza di notulae, nei valori medi sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000,00) e così complessivamente in € 13.430,00 per compensi da distrarsi a favore del difensor ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.

Si pongono de finitamente a totale carico dei convenuti le spese di CTU.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- accertata la responsabilità esclusiva della conducente L.Z. nella causazione dell'incidente avvenuto il (omissis...)., condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore R.J.N., della complessiva somma di € 90.115,61 in moneta attuale al netto degli acconti ricevuti, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;

- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente grado di giudizio liquida, in mancanza di notula, in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;

- pone definitivamente a totale carico dei convenuti in solido le spese della C.T.U. medica.

Così deciso in Vicenza, il 9 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2016.
Avv. Antonino Sugamele

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