Assistente capo della P.S. viene sottoposto a procedimento penale per il reato di concussione ex art. 317. Assolto in primo grado viene condannato in secondo grado per induzione indebita a dare o a promettere utilità. La Cassazione conferma la condanna.
Consiglio di Stato, sez. IV, 28/07/2017, (ud. 27/07/2017, dep.28/07/2017), n. 3771
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4536 del 2017, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
- OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO:
SEZIONE I n. 00306/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il
consigliere Giuseppe Castiglia;
Udito per l'Amministrazione l'avvocato dello Stato Pampanelli;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Nel 2001 il signor -OMISSIS-, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la sottostazione della polizia stradale di A., è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di concussione ex art. 317 c.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
2. In data 17 dicembre 2001, egli è stato sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.
3. Con sentenza 6 maggio 2002, n. 393, il G.U.P. presso il Tribunale lo ha assolto dall'imputazione ascrittagli.
4. Con decreto del 14 agosto 2002, l'Amministrazione ha disposto la revoca della sospensione cautelare e la riammissione in servizio dell'assistente.
5. Con sentenza 26 giugno 2013, n. 1264, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato il dipendente colpevole del reato previsto dall'art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o a promettere utilità).
6. Con provvedimento del 2 luglio 2013, il signor -OMISSIS- è stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 per la durata della pena inflittagli (un anno e quattro mesi di reclusione).
7. Con sentenza del 1° aprile 2014, n. 42105, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna inflitta.
8. Con provvedimento del 29 dicembre 2014, al dipendente è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi.
9. Su segnalazione del dirigente competente (nota del 26 maggio 2015), l'Amministrazione - con nota del 19 giugno 2015 - ha avviato il procedimento per il trasferimento d'ufficio del dipendente, ai sensi dell'art. 55, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
10. Con provvedimento del 23 novembre 2015, l'Amministrazione ha disposto il trasferimento del signor -OMISSIS-, per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, dalla sede di appartenenza alla Questura di Benevento.
11. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con un ricorso che il T.a.r. per la Campania - sede staccata di Salerno, dopo avere accolto la domanda cautelare proposta, ha accolto nel merito con sentenza 23 febbraio 2017, n. 306.
Il Tribunale regionale ha ritenuto che, ferma l'ampia discrezionalità riservata in materia all'Amministrazione e il carattere non sanzionatorio né disciplinare del trasferimento per incompatibilità ambientale, nel caso di specie questo non sarebbe giustificato, considerato l'ampio lasso di tempo trascorso dal fatto e la successiva attività di servizio esente da censure: sarebbe implausibile che la situazione generatrice dell'asserita incompatibilità sia sorta non i relazione ai successivi provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria e da quella amministrativa, ma solo a seguito della conclusione del procedimento penale e di quello disciplinare.
12. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.
13. Il Ministero ha sostenuto l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. n. 355/1982. Lungi dall'essere intempestivo, il provvedimento di trasferimento sarebbe pienamente in linea con gli sviluppi della vicenda giudiziaria in cui il ricorrente è rimasto implicato, perché l'incompatibilità ambientale si sarebbe concretizzata solo con la conoscenza della condanna penale definitiva e della condanna disciplinare.
14. La parte privata, pur ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita per resistere all'appello.
15. Alla camera di consiglio del 27 luglio 2017, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
16. Nel presupposto della sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato l'Amministrazione, sola parte costituita e presente in camera di consiglio, il Collegio - preso atto della regolarità della notificazione - è dell'avviso di definire l'incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
17. Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Consiglio di Stato (riassunta da ultimo in sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 804), l'appello dell'Amministrazione è fondato, in quanto:
a) il lasso di tempo decorso dai fatti addebitati non è di per sé ostacolo all'adozione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, quando ne ricorra il presupposto dell'esigenza, di rilievo pubblico, di far cessare una situazione di inopportunità (cfr. sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1165; sez. III, 9 aprile 2013, n. 1955);
b) nel caso di specie, peraltro, l'Amministrazione si è tempestivamente attivata non appena il procedimento penale si è concluso definitivamente con sentenza passata in giudicato;
c) sanzione disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale sono provvedimenti diversi, che corrispondono a finalità differenti e possono bene coesistere, in quanto tale trasferimento non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione in cui la permanenza del dipendente in una località non può proseguire per ragioni obiettivamente apprezzabili nel senso che "nuoccia al prestigio dell'Amministrazione" (come si esprime l'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335);
d) non è significativa l'origine della situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a creare, nel senso che questa prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'Amministrazione sia solo messo in pericolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2013, n. 3739);
e) tale rimproverabilità, nella specie, comunque sussiste, in quanto non è conforme agli specifici obblighi di comportamento di un assistente della Polizia di Stato ed è suscettibile di arrecare discredito all'Istituzione la condotta del dipendente che abbia comportato una condanna penale definitiva per gravi fatti commessi a causa e nell'esercizio delle sue funzioni;
f) in ogni caso, in simili fattispecie, l'agire dell'Amministrazione è connotato da ampia discrezionalità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 337; sez. III, 12 settembre 2014, n. 4660; sez. III, 12 novembre 2014, n. 5569) e il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103; sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1276; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4023), fermo restando che le esigenze personali e familiari dell'interessato non possono essere oggetto di specifica comparazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2006, n. 3460).
18. Dalle considerazioni che precedono discende che, l'appello - come anticipato - è fondato e va perciò accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.
19. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
20. La spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il soggetto appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 LUG. 2017.
11-11-2017 19:44
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