Forze armate - In genere - Concorsi interni - Svolgimento - Militari - Impiegati per servizio fuori del territorio nazionale - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 12, l. quadro 21 luglio 2016, n. 145, i militari, che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione pubblica di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attivita' connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda; ai militari, che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria; ratio della legge è quindi quello di assicurare che il militare che non possa partecipare ad una selezione a cagione dello svolgimento di compiti di istituto possa partecipare a selezioni successive, e, laddove le superi, essere inquadrato retroattivamente, come se avesse sostenuto il concorso cui non ha potuto partecipare perché impedito per superiori ragioni di servizio.
25-04-2017 13:07
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