I provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini.
T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. III, 09/03/2016, n. 730
Per giurisprudenza costante, i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, né di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è ritenuto prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e che, comunque, non è configurabile per la categoria militare una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio. Si precisa ulteriormente che le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare non devono necessariamente essere riconducibili a problematiche di organico o ad impegni di natura tecnico - operativa, ma possono essere individuate anche in tutti quei motivi di opportunità che si rivelino oggettivamente in grado di compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle Forze armate.
23-07-2017 20:48
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