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Sentenza

La dichiarazione di non idoneità non preclude il procedimento disciplinare a car...
La dichiarazione di non idoneità non preclude il procedimento disciplinare a carico del militare.
T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. I, 17/11/2016, (ud. 15/11/2016, dep.17/11/2016),  n. 1416
                            REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte        
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
ex art. 60 cod. proc. amm.;                                          
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2016, proposto da:   
-OMISSIS-,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Domenico  Calderone,
presso il cui studio ha eletto domicilio, in Torino, Via  G.  Medici,
46;                                                                  
                               contro                                
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  Torino,
domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;  
                         per l'annullamento                          
del  decreto  n.  333-c-I/sez.  2^/5567,  emesso  dal  -OMISSIS-quale
Direttore Generale della -OMISSIS-e notificato il 3.12.2015, con  cui
si decretava la revoca/cessazione  della  sospensione  cautelare  dal
servizio del ricorrente limitatamente alla parte con cui si disponeva
che il periodo in cui il ricorrente veniva dichiarato sospeso in  via
cautelare non fosse da considerare utile ai fini giuridici  economici
e previdenziali.                                                     
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nella camera di consiglio  del  giorno  25  maggio  2016  la
dott.ssa  Silvana  Bini  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale;                                             
Visto  l'art.  60  cod.  proc.  amm.  che   consente    al    giudice
amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio  con
"sentenza  in  forma  semplificata",  ove  il  giudice  accerti    la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria  e  nessuna  delle
parti  dichiari  che  intende  proporre  motivi  aggiunti,    ricorso
incidentale,  regolamento  di    competenza    o    regolamento    di
giurisdizione;                                                       
Ritenuto  di  potere  adottare  tale  tipo  di  sentenza,  attesa  la
completezza del contraddittorio, nonché la superfluità  di  ulteriore
istruttoria;                                                         
Sentite sul punto le parti, che non  hanno  manifestato  osservazioni
oppositive;                                                          


Fatto
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

I) Con ricorso notificato in data 1 febbraio 2016 e depositato il successivo 24 febbraio 2016, il ricorrente, -OMISSIS-della -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con cui il -OMISSIS-ha decretato che il periodo in cui lo stesso è stato sospeso in via cautelare dal servizio non fosse da considerare utile ai fini giuridici economici e previdenziali.

- OMISSIS-è stato sospeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 DPR 737/1981, con decorrenza dal 9 agosto 2012, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del 4.7.2012, della Procura della Repubblica di Torino, in quanto imputato dei delitti di cui agli artt. 56, 317 c.p.; 81, 479, 61 n. 2 c.p. 612 c.p.

Il ricorrente veniva condannato in primo grado con sentenza del -OMISSIS-n. 248 del 5.2.2013, a -OMISSIS-con interdizione dai pubblici uffici; -OMISSIS-, con sentenza n. 631 del 14.5.2015 dichiarava invece di "non doversi procedere per difetto di imputabilità ex art. 88 c.p.".

L'Amministrazione disponeva quindi accertamenti sanitari, a seguito dei quali la Commissione per la valutazione medico legale e l'idoneità dei dipendenti della -OMISSIS- dichiarava il ricorrente "non idoneo al servizio di istituto" con verbale del 13.10.2015.

Veniva quindi adottato il decreto de quo, in cui si disponeva la revoca della sospensione cautelare dal servizio a decorrere dal 13.10.2015, nonché il mancato riconoscimento ai fini giuridici, economici e previdenziali del periodo che va dal 9 agosto 2012 al 12 ottobre 2015.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 DPR 737/1981 e 97 T.U. 3/57, carenza di motivazione, difetto di istruttoria: a seguito della sentenza del-OMISSIS-, equiparabile a tutti gli effetti ad una sentenza di proscioglimento, il ricorrente aveva diritto alla piena retribuzione. Il decreto risulta viziato anche laddove afferma di non poter procedere all'avvio del procedimento disciplinare, essendo stato ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio;

2) eccesso di potere per sviamento di potere, mancato rispetto del principio di proporzionalità tra violazione e provvedimento emanato: il mancato riconoscimento dei compensi ha natura sanzionatoria.

Con ordinanza n. 586 del 17.3.2016 il Collegio disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento di sospensione cautelare, nonché tutti gli atti adottati a seguito della sentenza del-OMISSIS- di Torino.

In data 8 aprile 2016 il Ministero dell'Interno ha depositato la documentazione richiesta.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 25 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

II) Il ricorso è fondato.

2.1 La situazione in esame presenta due aspetti peculiari: la motivazione dell'assoluzione, cioè il difetto di imputabilità, e il fatto che il ricorrente, dopo la chiusura del procedimento penale, è stato ritenuto non idoneo al servizio, per cui l'amministrazione ha ritenuto di non poter dare avvio al procedimento disciplinare; tuttavia, poiché l'inidoneità dal servizio è stata disposta con decorrenza dal 13 ottobre 2015, nel periodo antecedente dal 9 agosto 2012 la situazione del ricorrente è rimasta regolata stabilmente dal regime di sospensione cautelare. Un simile effetto non può ritenersi ammissibile.

L'art. 97 TU n. 3/1957 disciplina due distinte ipotesi: nella prima si prevede la revoca della sospensione cautelare, disposta in dipendenza del procedimento penale che si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, con la conseguenza che l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva la deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

La seconda ipotesi invece si verifica quando il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente; in tal caso la sospensione può essere mantenuta qualora venga promosso a carico dell'impiegato il procedimento disciplinare che deve avere inizio nei termini previsti dal successivo comma terzo.

L'Amministrazione non poteva dare applicazione al primo comma, in quanto la completa ricostruzione della carriera presuppone solo il proscioglimento o l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso: si tratta di due ipotesi tassative, mentre nel caso del ricorrente si è disposto il non doversi procedere, per mancanza di imputabilità.

Pertanto la tesi sostenuta nel primo motivo da parte ricorrente secondo cui la sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità sarebbe a tutti gli effetti una sentenza di proscioglimento non può essere accolta.

Tuttavia, il provvedimento presenta profili di illegittimità, poiché l'Amministrazione ha rifiutato la restitutio in integrum, per il periodo in cui il ricorrente è stato sospeso, senza avviare il procedimento disciplinare e senza quindi disporre alcuna misura sanzionatoria nei confronti del militare.

Si legge infatti nel decreto che l'incapacità, acclarata in sede giudiziaria, preclude all'Amministrazione la possibilità di accertare la responsabilità disciplinare e che "si deve far luogo alla revoca della sospensione cautelare dal servizio a far data dal 13 ottobre 2015".

Va qui precisato che gli effetti prodottisi in virtù del provvedimento di sospensione cautelare sono per loro natura provvisori. Non può, quindi, predicarsi alcuna cristallizzazione della sospensione in conseguenza della cessazione dal servizio per sopravvenuta inidoneità; all'esito di questo accertamento occorre invece individuare un procedimento amministrativo idoneo a costituire un titolo giuridico che sostituisca il provvedimento di sospensione cautelare, il quale, con la definizione del procedimento penale, è privato della sua causa tipica. Tale procedimento non può che essere quello disciplinare, al cui esito è strettamente correlata la sorte del periodo di sospensione cautelare. Dalla necessità che gli effetti interinalmente prodotti dalla sospensione cautelare trovino un assetto stabile e definitivo discende la conseguenza che, all'esito del procedimento penale, l'amministrazione deve dare corso al procedimento disciplinare, se ritenga di non poter procedere alla reintegrazione del dipendente nella posizione giuridica ed economica precedente alla sospensione cautelare.

Questo principio, affermato da costante orientamento giurisprudenziale che questo Collegio condivide e fa proprio, non autorizza a ritenere che la sopravvenuta assoluzione penale per motivi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 97 cit., comporti di per sé la rinascita in capo all'interessato del diritto al reintegro della retribuzione per tutta la pregressa durata della sospensione cautelare.

La sospensione precauzionale dal servizio, applicabile al militare imputato per un reato dal quale può derivare la perdita del grado, è una mera misura cautelare, che non riveste pertanto natura disciplinare o sanzionatoria, in quanto prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità dell'inquisito e non implica, quindi, alcuna valutazione, neppure approssimativa e provvisoria, circa la colpevolezza dell'interessato, e non pregiudica l'integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti; essa si pone, piuttosto, quale rimedio provvisorio a tutela del superiore interesse pubblico dell'Amministrazione, il cui perseguimento risulta compromesso dalla permanenza del dipendente al quale vengono contestati fatti che assumono rilievo penale, con pregiudizio del regolare svolgimento del servizio; essa non richiede la certezza della esistenza dei fatti contestati e del grado di imputabilità degli stessi al dipendente, essendo al riguardo sufficiente una sommaria cognizione dei fatti, atteso che la ratio della sospensione cautelare è ravvisabile nell'interesse pubblico rivolto ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio del dipendente, al quale sono attribuiti i fatti di reato.

Proprio questo carattere cautelare e provvisorio della sospensione, disposta in difetto di un compiuto accertamento della responsabilità del dipendente, rende palese la necessità di un procedimento disciplinare allo scopo di regolare in maniera definitiva l'assetto degli interessi provvisori determinato dal provvedimento di sospensione cautelare.

Ne discende che la possibilità di non considerare il periodo dal 9 agosto 2012 al 12 ottobre 2015 ai fini giuridici ed economici presupponeva la conferma, con diverso e stabile titolo, della sospensione, che, a sua volta, presupponeva l'avvio del procedimento disciplinare.

È quindi fondato il ricorso nella parte in cui lamenta la violazione del DPR 737/81 e dell'art. 97 T.U. 3/57, perché erroneamente l'Amministrazione ha ritenuto che la dichiarazione di inidoneità precludesse l'avvio del procedimento disciplinare. Al contrario il procedimento disciplinare doveva essere avviato per confermare la sospensione, senza che potesse ostare alla sua apertura la dichiarazione di inidoneità al servizio, disposta per il futuro, o la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Cons. Stato VI, n. 3827/2003; 4088/11).

Essendo stata revocata la sospensione, in assenza di un provvedimento sanzionatorio, il periodo di servizio dal 9 agosto 2012 al 12 ottobre 2015 non può quindi non essere considerato ai fini giuridici ed economici.

III) Per le ragioni sopra riportate, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni che l'amministrazione ritenga di poter ancora adottare.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura e della particolarità della controversia.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato nella parte in cui considera non utile a fini giuridici, economici e previdenziali il periodo di sospensione cautelare sofferto dal ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 e del giorno 15 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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