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Sentenza

La minaccia di un procedimento disciplinare da parte di un superiore verso il co...
La minaccia di un procedimento disciplinare da parte di un superiore verso il cosiddetto sottoposto è giurisdizione del giudice militare e non di quello ordinario.
Cassazione penale, sez. V, 28/11/2013, (ud. 28/11/2013, dep.03/07/2014),  n. 28975 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE QUINTA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. OLDI       Paolo         -  Presidente   -                     
Dott. SABEONE    Gerardo       -  Consigliere  -                     
Dott. ZAZA       Carlo         -  Consigliere  -                     
Dott. MICHELI    Paolo    -  rel. Consigliere  -                     
Dott. PISTORELLI Luca          -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di  appello  di 
Lecce, sezione distaccata di Taranto; 
        P.D., nato a (OMISSIS); 
avverso  la  sentenza emessa il 12/10/2012 dal  Giudice  di  pace  di 
Taranto all'esito del processo celebrato nei confronti di: 
          I.G., nato a (OMISSIS); 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli; 
udito  il  Pubblico  Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore 
generale   Dott.   CEDRANGOLO  Oscar  che   ha   concluso   chiedendo 
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per  difetto  di 
giurisdizione; 
udito per l'imputato non ricorrente l'Avv. Bottiglione Pasquale,  che 
ha concluso riportandosi alla memoria depositata in atti. 
                 


Fatto
RITENUTO IN FATTO

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;

P.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 12/10/2012 dal Giudice di pace di Taranto all'esito del processo celebrato nei confronti di:

I.G., nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione;

udito per l'imputato non ricorrente l'Avv. Bottiglione Pasquale, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata in atti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve rilevarsi, come argomentato dalla difesa dell'imputato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza impugnata, al di là della eventuale fondatezza nel merito della decisione assunta, non è infatti condivisibile in rito (peraltro, anche a proposito della formula assolutoria, visto che in presenza di una condotta valutata "inidonea a creare concretamente un'azione intimidatrice", la conclusione avrebbe dovuto essere per l'insussistenza del fatto-reato, e non in punto di elemento psicologico). L'aver affermato la propria giurisdizione, sul presupposto che la fattispecie comune del reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. non potrebbe ritenersi assorbita nella struttura normativa del corrispondente reato militare previsto dall'art. 196 c.p.m.p., risulta innanzi tutto contraddittoria rispetto allo stesso sviluppo della motivazione, che si conclude con l'espresso rilievo secondo cui "la minaccia di un procedimento disciplinare da parte di un superiore verso il cosiddetto sottoposto, come nel caso di specie, va valutata ... solo nell'ambito di un procedimento penale militare, al di fuori della fattispecie giuridica rilevata in questa sede dall'odierno giudicante". Inoltre, come parimenti osservato nella memoria difensiva, l'art. 199 c.p.m.p. prevede che le disposizioni di cui ai capi terzo e quarto concernenti le varie ipotesi di insubordinazione ed abuso di autorità - non possano trovare applicazione "quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare": al contrario, la causa del più o meno giustificato intervento dello I. nel censurare la pertinenza delle verifiche in atto da parte del P. non era affatto estranea al servizio, nè dell'uno nè dell'altro.

Pacifico che l'imputato si trovasse presso il comando (OMISSIS) per ragioni inerenti al servizio prestato (come ricordato, ne era capo sezione infrastrutture), è altrettanto innegabile che la parte civile vi si fosse recato "per ragioni connesse al servizio e per incarico ricevuto", come recita apertis verbis il capo d'imputazione.

E' pertanto necessario rilevare, come doveroso in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; essendo stato documentato che il Gip del Tribunale militare di Napoli ha disposto l'archiviazione del procedimento già pendente sulla stessa vicenda, non vi è luogo a provvedere sulla trasmissione degli atti ad altra Autorità.
PQM
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello militare.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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