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Sentenza

Maggiore della Guardia di Finanza abbandona il posto di servizio durante la fest...
Maggiore della Guardia di Finanza abbandona il posto di servizio durante la festività pasquale..-
Cassazione penale, sez. I, 28/11/2013, (ud. 28/11/2013, dep.29/01/2014),  n. 3975 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. SIOTTO     Maria Cristin -  Presidente   -                     
Dott. TARDIO     Angela        -  Consigliere  -                     
Dott. BARBARISI  Maurizio      -  Consigliere  -                     
Dott. LOCATELLI  Giuseppe -  rel. Consigliere  -                     
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S.    -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
              G.L. N. IL (OMISSIS); 
avverso  la sentenza n. 68/2012 CORTE MILITARE APPELLO di  ROMA,  del 
07/11/2012; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 28/11/2013 la  relazione  fatta  dal 
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI; 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M.,  che 
ha concluso per il rigetto del ricorso; 
udito il difensore avv. Milandri Marco, che ha chiesto l'accoglimento 
del ricorso. 
                 


Fatto
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 9.3.2012 il Tribunale di militare di Roma dichiarava G.L. colpevole del reato di abbandono di posto aggravato (cosi modificata l'originaria qualificazione di abbandono di posto e violata consegna aggravati) perchè, in qualità di Maggiore della Guardia di Finanza effettivo al Nucleo di Polizia tributaria, in orario compreso tra le ore 12 e le ore 16 circa, allorchè si trovava comandato quale ufficiale di servizio e di reperibilità presso la Caserma (OMISSIS), abbandonava il predetto posto di servizio per recarsi alla Caserma (OMISSIS) distante circa 7 chilometri; fatto commesso in (OMISSIS) giorno della festività pasquale. Per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione militare.

La Corte militare di appello con sentenza del 7.11.2012 confermava la decisione del Tribunale, sostituendo la pena della reclusione militare di mesi otto con la pena della reclusione per uguale durata.

L'addebito era ritenuto provato dal fatto che, nella circostanza di tempo in cui era comandato in servizio di reperibilità presso la Caserma (OMISSIS), il ricorrente era stato videoripreso nella Caserma (OMISSIS) all'interno dell'alloggio privato del collega magg.

S., che aveva installato una telecamera nella propria camera da letto a seguito di ammanchi subiti.

Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione di legge per mancanza originaria di giurisdizione del giudice militare che si era spogliato della competenza funzionale a decidere sul reato militare, riconoscendo la giurisdizione per connessione del giudice ordinario; il Tribunale militare, una volta riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il reato comune più grave di violazione di domicilio ed il reato militare di violata consegna, avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; 2)inutilizzabilità dei files allegati alla denuncia-querela presentata dal magg. S., contenenti la registrazione delle immagini ed i dati temporali della registrazione, poichè, anche se si tratta di prova astrattamente consentita dagli artt. 234 e 189 c.p.p., l'acquisizione di essa ha gravemente violato di diritti di difesa; manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le conclusioni del consulente di parte in ordine alla non genuinità ed inattendibilità dei files allegati alla denuncia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Con riguardo alla richiesta difensiva di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, la Corte militare di appello ha premesso che, a seguito della ritenuta destinazione meramente privata dell'alloggio occupato all'interno della caserma dal magg. S., era stato ravvisato a carico del ricorrente il reato comune previsto dall'art. 624 bis c.p., con trasmissione degli atti alla autorità giudiziaria ordinaria; con sentenza del 23.7.2009 il Tribunale di Ancona condannava G. L. alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di violazione di domicilio previsto dall'art. 614 c.p.; successivamente il Procuratore della Repubblica di Ancona disponeva la trasmissione degli atti alla Procura militare di Roma in relazione agli ulteriori ipotizzati reati militari di violata consegna ed abbandono di posto.

Secondo la Corte militare di appello la connessione sussistente tra il più grave reato comune di violazione di domicilio e quello militare di abbandono di posto, comportante l'attribuzione della competenza per connessione per entrambi i procedimenti al giudice ordinario a norma dell'art. 13 c.p.p., comma 2, non poteva più essere dichiarata poichè, alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale militare, il processo per il reato di violazione di domicilio si trovava già in grado di appello, con conseguente impossibilità della trattazione congiunta.

La motivazione è basata su una erronea interpretazione della norma processuale, atteso che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza. (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv.

255345); tuttavia la decisione del giudice di appello che ha ribadito la competenza del giudice militare è corretta, anche se per ragioni giuridiche diverse da quelle esposte in motivazione.

Va precisato che nel caso in esame non ricorre un' ipotesi di difetto di giurisdizione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 20 c.p.p., posto che il reato di abbandono di posto giudicato dal Tribunale militare è oggettivamente un reato previsto dal c.p.m.p.. L'eccezione proposta rientra invece nell'ambito delle questioni attinenti alla competenza per connessione specificamente prevista dall'art. 13 c.p.p., comma 2, alla quale è applicabile la disciplina generale sulla rilevabilità della incompetenza prevista dall'art. 21 c.p.p., comma 3, secondo cui l'incompetenza per connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal precedente comma 2, vale a dire prima della conclusione dell'udienza preliminare.

Nel caso in esame è pacifico che l'eccezione di incompetenza per connessione del giudice militare non è stata formulata nel corso dell'udienza preliminare ma soltanto nel giudizio di primo grado, con conseguente preclusione per intervenuta decadenza.

2. La Corte militare di appello, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha rappresentato le ragioni per cui i documenti informatici allegati alla denuncia-querela del mar. S., contenenti le video riprese che ritraggono il ricorrente all'interno dell'alloggio privato del collega, devono ritenersi attendibili anche con riferimento all'orario di effettuazione delle riprese, ed ha dettagliatamente esposto i motivi per cui non ha ritenuto fondate le obiezioni contenute nella consulenza di parte depositata dalla difesa del ricorrente.

A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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