Militare imputato di diserzione, simulazione di infermità e truffa militare, continuate e pluriaggravate.
Cassazione penale, sez. I, 11/04/2014, (ud. 11/04/2014, dep.30/04/2014), n. 18252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere -
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE MILITARE ROMA;
nei confronti di:
GUP TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE;
con l'ordinanza n. 728/2012 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di ROMA, del
12/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che
ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice militare.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma ha sollevato conflitto positivo di giurisdizione nel procedimento penale a carico di R.F., imputato di diserzione, simulazione di infermità e truffa militare, continuate e pluriaggravate (art. 148 c.p.m.p., n. 2, art. 159 c.p.m.p., art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, art. 47 c.p.m.p., n. 2; art. 81 cpv. c.p.), in relazione al procedimento penale a carico dello stesso imputato, in fase di udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il giudice militare rileva che nel corso dell'udienza preliminare il difensore dell'imputato aveva prodotto verbale dell'udienza preliminare del tribunale campano, da cui emergeva che il giudice ordinario procedeva ex artt. 477 e 482 c.p. anche in relazione ai certificati medici (OMISSIS), compresi nel capo d'imputazione per cui anch'esso giudice militare procedeva, ed aveva chiesto declaratoria di difetto di giurisdizione, in quanto i reati militari erano connessi con reato comune più grave, previa riqualificazione, ai fini della questione di giurisdizione, il falso in certificato, come falso ideologico in atto pubblico.
Il predetto giudice contesta la tesi di quello ordinario di essere munito di giurisdizione, in quanto la truffa comune per cui egli procede nella forma aggravata dal comma 2 è punita anche con la pena della multa (reclusione da uno a cinque anni e multa da Euro 309 a Euro 1.549), diversamente dal reato militare che è punito solo con la pena detentiva della reclusione militare da uno a cinque anni.
Rileva invece che tra truffa comune e truffa militare intercorre un rapporto di specialità, da risolvere nel senso della prevalenza dell'art. 234 c.p.m.p., comma 2, in quanto norma speciale sotto il profilo del soggetto agente.
Quanto alla natura dei certificati medici, pur accogliendo la tesi affermata in giurisprudenza che si tratti di un falso in atto pubblico commesso da privato (artt. 476 e 482 c.p.), la pena prevista oscillerebbe tra otto mesi e quattro anni, comunque inferiore a quella prevista per la truffa militare, con conseguente mantenimento della giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice militare.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste un conflitto positivo di giurisdizione, poichè il GUP sammaritano e il GUP del Tribunale militare di Roma procedono nei confronti di R.F. per lo stesso reato di truffa.
Il primo anche per un reato di falso.
A norma dell'art. 13 c.p.p., comma 2, la connessione di procedimenti fra reati comuni e reati militari opera soltanto qualora il reato comune sia più grave di quello militare "avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16, comma 3".
Dalla lettera della disposizione del codice emerge che la connessione a favore della giurisdizione del giudice ordinario è confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia più grave o di pari gravità rispetto a quello militare. La prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella militare, non si applica quando il reato più grave sia quello militare, dovendosi in questo caso ritenere che non possa farsi riferimento alla disciplina della connessione per giustificare l'integrale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, e che i procedimenti debbano restare separati: quello relativo al più grave reato militare rientra nella cognizione del giudice speciale, mentre quello riguardante il reato comune resta compreso nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, l'art. 234 prevede che "Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
1. se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità".
Nel raffronto con l'art. 640 c.p., la norma militare riveste carattere speciale, sia in relazione all'agente, che al soggetto passivo, specificamente individuati nel "militare" e nell'amministrazione militare, mentre nella norma comune il soggetto attivo è indicato genericamente con il termine "chiunque", e l'offeso del reato può essere lo "Stato" o "altro ente pubblico".
Essendo contenuti nel suddetto reato militare, rispetto al corrispondente reato comune di truffa, i predetti elementi specializzanti deve ravvisarsi un concorso apparente di norme, poichè nella struttura del reato militare sono compresi anche gli elementi obiettivi e subiettivi propri del reato comune, il quale resta assorbito nella struttura normativa del reato militare (V. Sez. 1, Sent n. 26188 del 11/5/2011, Renna; Sez. 1 sent. n. 4069 del 31.10.1991, Rv. 189190).
La giurisdizione a conoscere del reato di truffa militare di cui all'art. 234 citato spetta al tribunale militare.
Invece, la giurisdizione per il reato comune di cui agli artt. 477 e 482 c.p., nella configurazione datane dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, non suscettibile di riqualificazione in via incidentale ai limitati fini della risoluzione della questione di giurisdizione come richiesto dal difensore dell'imputato, spetta al giudice ordinario.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5135 del 25/10/2005, Maldera, "quando esiste connessione tra procedimenti di competenza del Giudice ordinario e procedimenti di competenza del Giudice militare, la giurisdizione spetta per tutti al Giudice ordinario, a norma dell'art. 13 c.p.p., comma 2, soltanto se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare, mentre in tutti gli altri casi rimangono separate le rispettive sfere di giurisdizione".
E, nel caso in esame, il reato comune (punito con la reclusione da quattro mesi a due anni) è meno grave di quello militare.
PQM
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del Tribunale militare di Roma, limitatamente al reato di cui all'art. 234 c.p.m.p., comma 2, cui dispone la trasmissione degli atti relativi.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014
20-02-2017 12:24
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