Reati contro il servizio militare. Mutilazione e simulazione d'infermità
Cassazione penale, sez. I, 13/07/2016, n. 21302
Il reato di simulazione d'infermità o imperfezioni "al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare", previsto dall'art. 159, prima parte, c.p.m.p., è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art.161 c.p.m.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha configurato ai sensi dell'art. 159, prima parte, c.p.m.p. la condotta di un militare che, dopo non essere rientrato in servizio presso il corpo di appartenenza per cinque giorni, aveva presentato una copia fotostatica di certificato medico con data di emissione alterata).
(Annulla senza rinvio, G.u.p. Trib. mil. Roma, 18/02/2016)
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01, del 25/09/2000, n. 5272
Vedi anche: n. 458 del 1994
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 09/05/2014, n. 37213
29-10-2017 13:20
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